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Nota a App. Cagliari, Sez. Sassari, 27 aprile 2026.

di Andrea Sorgentone

Studio Legale Sorgentone

La Corte di Appello di Cagliari, sez. di Sassari, si è nuovamente espressa sulla nullità parziale dei contratti indicizzati a tassi Euribor manipolati, e quindi compresi tra il 29/9/2005 ed il 30/5/2008, recependo le conclusioni formulate dallo scrivente nelle quali era stata chiesto di accertare: “1)  la nullità, erroneità ed iniquità delle quotazioni inviate dalle banche partecipanti ai Cartelli sanzionati dalla CE con le decisione del 4/12/2013 e del 7/12/2016 e di conseguenza anche delle quotazioni ufficiali Euribor .. dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, per contrarietà all’art. 101 TFUE e alla L. 287/1990; 2) di conseguenza accertare e dichiarare la nullità ex art 1346 e 1418 cc del contratto di mutuo per le rate che facciano riferimento a valori euribor compresi tra il 29/09/2005 e il 30/05/2008 non potendosi calcolare gli interessi da applicare alle rate suddette per il venir meno dell’indice di riferimento esterno”, in una causa del tutto analoga a quella che è all’esame della CGUE dove sia l’Avvocato Generale che la Commissione UE hanno concluso affermando che i contratti indicizzati a tassi Euribor manipolati possano essere considerati nulli ex artt. 1346 – 1418 cc applicando il diritto interno.

In particolare per l’Avvocato Generale “è vero che la nullità di pieno diritto di un accordo vietato può essere fatta valere da chiunque e s’impone al Giudice… tuttavia gli effetti della nullità prevista dall’art. 101 TFUE su elementi dell’accordo che non sono incompatibili con l’art. 101 TFUE e su eventuali ordini o consegne effettuai in forza dell’accordo e sulle obbligazioni di pagamento che ne derivano non dipendono dal diritto dell’Unione”.

Inoltre secondo l’Avvocato Generale “la responsabilità per le violazioni delle regole sulla concorrenza è personale” per cui “spetta solo all’impresa che viola le regole rispondere della violazione”. Ma ciononostante anche se “l’art. 101 TFUE non costituisca una base giuridica per dichiarare la nullità di una clausola contenuta in un contratto di mutuo, non significa che le parti di detto contratto non dispongano di altri rimedi giuridici per far valere la nullità di tale clausola”, in quanto “gli effetti che un accordo vietato ai sensi dell’art. 101 TFUE puo’ spiegare per i rapporti contrattuali che coinvolgono soggetti terzi devono essere determinati dal Giudice nazionale a norma del diritto del suo paese”, per cui “nulla osta  a che il Giudice del rinvio esamini la validità e gli effetti di detta clausola alla luce delle disposizioni nazionali applicabili, ad esempio quelle in materia di legittimità dell’oggetto dei contratti, menzionate nell’ordinanza di rinvio e nelle osservazioni scritte delle parti che menzionando gli articoli 1346 e 1418 del c.c. italiano”.

Tanto piu’ che  “una giurisdizione nazionale deve prendere in considerazione le constatazioni di fatto e di diritto effettuate in procedimenti dell’Unione quando sono rilevanti per le controversie nazionali, anche laddove queste ultime debbano essere decise al di fuori dello specifico quadro normativo del diritto dell’Unione”, per cui “l’accertamento compiuto dalla Commissione nelle decisioni EIRD quanto alla manipolazione dell’Euribor deve essere considerato come definitivamente dimostrato e occorre tenerne debito conto” nei limiti di quanto accertato dalla Commissione Antitrust, dovendosi quindi ritenere provata e dimostrata la manipolazione ed effettiva alterazione dei tassi, anche perché la manipolazione è stata qualificata “per oggetto” non importando se sia avvenuta al rialzo o al ribasso nelle cause nelle quali si eccepisca ex art 101 TFUE la nullità dei tassi Euribor manipolati e quindi di conseguenza la nullità, in base al diritto interno, dei contratti che vi fanno riferimento.

A ben vedere si tratta della medesima situazione che si creò quando il 31/12/2004 termino’ la quotazione del “Prime Rate ABI”, della quale si è occupata sia la Giurisprudenza (per tutte la Corte di Appello di Torino) che la S.C. (Sentenza n. 11908/2020), per la quale: “quando il parametro contrattualmente pattuito per la determinazione del tasso base viene meno per cause sopravvenute… si verifica un’indeterminatezza sopravvenuta della clausola che ne comporta la nullità per violazione del requisito di forma scritta richiesto ad substantiam dall’art. 1284 c.c., comma 3, sotto il profilo della determinabilità del tasso di interessi convenuto. In tale ipotesi, il giudice non può sostituirsi alla volontà delle parti individuando autonomamente un diverso parametro di riferimento equivalente, ma deve applicare il tasso legale previsto dall’art. 1284 c.c., comma 2, quale criterio suppletivo. Trattandosi di obbligazione periodica e di durata, i mutamenti della situazione di diritto o di fatto incidenti sui patti contrattuali che determinano la misura degli interessi, qualora cagionino l’indeterminatezza dell’oggetto e non intervenga un nuovo accordo tra le parti, comportano la nullità sopravvenuta della clausola contrattuale”.

Come è stato argomentato anche dinanzi alla CGUE la stessa Corte ha già affermato che l’art. 101 TFUE sia invocabile anche da un terzo che vi abbia interesse.

Per la sentenza CGUE C-25/21 del 20/04/2023l’art. 101 paragrafo 1 e l’articolo 102 TFUE producono effetti diretti nei rapporti tra singoli, ed attribuiscono direttamente a questi diritti che i giudici nazionali devono tutelare”; “infatti le azioni di risarcimento danni per violazione delle regole di concorrenza garantiscono la piena efficacia dell’art. 101 TFUE… in quanto sono tali da scoraggiare gli accordi e le pratiche che possono restringere o falsare il gioco della concorrenza”; “ come da sottolineato l’avvocato generale  lo stesso vale per le azioni di nullità promosse ai sensi dell’art. 101 paragrafo 2 TFUE”; “pertanto qualsiasi singolo è legittimato a far valere in giudizio la violazione dell’art 101 paragrafo 1 TFUE e di conseguenza a invocare la nullità di un accordo o di una decisione ex art 101 paragrafo 2 TFUE”.

La CGUE distingue quindi tra azioni di risarcimento del danno ed “altre azioni di nullità” tra le quali rientrano quelle promosse, applicando il diritto interno e quindi nel nostro caso gli artt. 1346 e 1418 cc sul presupposto che la manipolazione dei tassi Euribor li renda nulli in quanto l’art. 101 TFUE afferma la nullità degli accordi e di tutti gli “effetti” ed è invocabile da chiunque vi abbia interesse, e quindi sicuramente da parte di chi abbia integrato il proprio contratto facendo riferimento per il calcolo del tasso di interesse alle quotazioni Euribor.

Prosegue CGUE C-25/21 affermando che: “la nullità assoluta.. riguarda solo le clausole contrattuali incompatibili con l’art. 101 paragrafo 1 TFUE. Le ripercussioni di tale nullità su tutti gli altri elementi dell’accordo non dipendono dal diritto dal diritto dell’unione. Dette ripercussioni vanno stabilite dal giudice nazionale, a norma del diritto dello stato membro cui appartiene”: deve decidere il giudice nazionale se “una volta accertata la nullità della clausola dipendente dall’accertamento della Commissione Antitrust, la rimanente parte del contratto, non viziata, meriti di rimanere in piedi, come già affermato dalla sentenza CGUE C-10-86 del 18/12/1986”.

La sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sez. di Sassari oggi commentata applica perfettamente i principi sovra espressi, che a parere dello scrivente saranno espressi anche dalla CGUE nella emananda sentenza sulla nullità dei contratti che fanno riferimento a tassi Euribor manipolati.

In particolare è stata accolta la nullità del contratto di mutuo non perché sia “a valle” dell’intesa vietata, e quindi diretta applicazione della stessa, ma perché la manipolazione dei tassi Euribor ne comporta la nullità.

Richiama la Corte che “nella decisione della Commissione Antitrust Europea del 7.12.2016 è stato ben chiarito che anche la condotta di una singola banca del panel è in grado di modificare il tasso”; che il fatto che “variazioni dei tassi indotte dal cartello si collocassero su una scala di basis points non ne attenua la portata lesiva. Al contrario, come accertato dalla Commissione, anche minimi scostamenti dei tassi di riferimento hanno prodotto un impatto economico rilevante”; richiamando la decisione della Commissione Antitrust del 2016 per la quale “… Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dimostrano che gli accordi collusivi sono stati attuati e hanno avuto gli effetti desiderati per le parti coinvolte. Si può stabilire che la maggior parte degli accordi collusivi descritti nella sezione 4 e menzionati al considerando (358) sono stati attuati e hanno pertanto limitato o distorto la concorrenza. La Commissione conclude pertanto che gli accordi descritti nella sezione 4 e menzionati al considerando (358) sono stati effettivamente attuati e hanno limitato e/o falsato la concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato e dell’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo SEE”.

La Corte di Appello ha affermato anche che “La Commissione ha accertato non soltanto che la manipolazione vi è stata e che ha avuto effetti concreti nella determinazione dei tassi Euribor, ma anche che qualsiasi durata Euribor è stata influenzata dalla manipolazione” anche perché la manipolazione è stata qualificata per “oggetto”, con cio’ ritenendo raggiunta la prova che la manipolazione abbia effettivamente alterato (non importa se al ribasso o al rialzo) le quotazioni Euribor comprese tra il 29/9/2005 ed il 30/5/2008.

L’effettiva alterazione di dette quotazione ne comporta la nullità ex art 101 TFUE, anche per il richiamo che la Corte ha fatto della ordinanza n. 12007/2024 (resa in una altra causa seguita dallo scrivente) che richiede per la nullità del contratto che vi sia stata una effettiva alterazione del parametro esterno Euribor.

La sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sez. di Sassari, in esame dimostra che la “partita” per la nullità parziale dei contratti (di mutuo, di leasing, derivati) che hanno fatto riferimento a valori Euribor “manipolati” è tutt’altro che conclusa, a condizione che la domanda sia correttamente svolta e che si dimostri al Giudice che l’alterazione dei tassi Euribor, non importa se al rialzo o al ribasso, sia stata effettiva e reale, potendo in questo caso essere operante la nullità di detti tassi per violazione dell’art. 101 TFUE, alla quale consegue, applicando il solo diritto interno e quindi gli artt. 1346 -1418 cc, la nullità del contratto che vi faccia riferimento per il calcolo del tasso da applicarsi nel caso concreto, riportando in “auge” la giurisprudenza formatasi quanto nel lontano 31/12/2004 termino’ la quotazione del “Prime Rate ABI”, che è applicabile anche per l’analoga cessazione della quotazione dei tassi Euribor 360 – 365, avvenuta dal 30/12/1998 al 31/3/2019, che è un altro “cavallo di battaglia” dello scrivente, avendo sollevato il problema fin da gennaio 2019 quando inizio’ la quotazione di un terzo tasso Euribor, di valore diverso e non riconducibile matematicamente ne al tasso con base 360 ne a quello con base 365.

Unica preghiera dello scrivente, una volta che uscirà la sentenza della CGUE, è che le cause non vengano “banalizzate” altrimenti si formerà, ancora una volta, una giurisprudenza negativa di merito. Mi appello quindi ai Colleghi affinchè non affrontino un tema cosi complicato in autonomia, ma dicano ai loro Clienti, nel loro interesse, di accorpare la loro domanda alle cause collettive che inizierò a preparare non appena uscirà la sentenza della CGUE.

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