È indeterminata la convezione sugli interessi, con applicazione sanzionatoria dei tassi BOT ex art. 117 TUB, quando non sia specificata la tipologia dell’ammortamento (se alla francese o all’italiana) e quando manchi nel piano la quota interessi dalla quale inferire la formula di matematica utilizzata
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Nei contratti di mutuo, il regime di calcolo degli interessi risulta indeterminato qualora non venga esplicitato se esso sia semplice o composto e non venga indicato in alcuna parte del contratto se il regime di capitalizzazione sia “alla francese” (regime composto) o “all’italiana” (regime semplice). Tale indeterminatezza persiste se il piano di ammortamento allegato riguarda esclusivamente la quota capitale e non espone un esempio di calcolo che permetta di inferire la formula matematica utilizzata.
L’indeterminatezza nella formula di calcolo degli interessi comporta la nullità dell’intera clausola relativa agli interessi corrispettivi, poiché palesa la mancanza di un effettivo accordo tra le parti in merito al regime di capitalizzazione. L’intera clausola viene travolta in virtù del vincolo strettamente funzionale che intercorre tra la modalità di capitalizzazione e il calcolo degli interessi stessi. Ciò si verifica in ragione del vincolo strettamente funzionale esistente tra la modalità di capitalizzazione e il calcolo degli stessi, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 35084/24).
La mera presenza di un tasso periodale o effettivo all’interno di un allegato contrattuale non è idonea a colmare la lacuna generata dall’assenza di una pattuizione chiara sul regime di calcolo. Sebbene un esperto in matematica finanziaria possa dedurre da tali tassi il regime applicato, tale deduzione non è esigibile dal mutuatario al momento della stipula; pertanto, tali indicazioni possono attenere alla trasparenza successiva ma non equivalgono a un accordo validamente perfezionato.
Qualora il contratto sia nullo per indeterminatezza del regime di capitalizzazione, l’istituto di credito non può pretendere l’applicazione di regimi di calcolo e tassi non espressamente pattuiti. La conseguenza diretta di tale nullità è l’applicazione per il ricalcolo degli interessi dei tassi sostitutivi previsti dal comma 7, lettera a), dell’art. 117 del Testo Unico Bancario.