Nota a App. Caltanissetta, 23 marzo 2026, n. 184.
Con la pronuncia in oggetto, la Corte d’Appello di Caltanissetta si inserisce nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di cessione in blocco dei crediti ex. art. 58 T.U.B., affrontando in maniera netta il tema della prova della titolarità del credito in capo al cessionario e ribadendo che la sola pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente, ove la relativa inclusione del credito sia oggetto di specifica contestazione.
La vicenda trae origine da un’opposizione a precetto promossa da una mutuataria e dai terzi datori di ipoteca, i quali contestavano, tra gli altri motivi, la legittimazione attiva della società intervenuta quale cessionaria del credito derivante da un mutuo fondiario, deducendo la mancata dimostrazione dell’effettivo trasferimento della posizione creditoria.
In primo grado, il Tribunale di Enna accoglieva l’opposizione, ritenendo insufficiente la produzione del solo estratto della Gazzetta Ufficiale ai fini della prova della titolarità del credito; tale decisione veniva impugnata dalla società cessionaria, la quale insisteva sulla sufficienza degli adempimenti pubblicitari ex art. 58 T.U.B. e produceva, in appello, una dichiarazione della banca cedente volta a confermare l’inclusione del credito nella cessione.
La Corte d’Appello di Caltanissetta rigetta il gravame, secondo il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per cui la titolarità del diritto azionato costituisce elemento costitutivo della domanda e, come tale, può essere contestata in ogni stato e grado del giudizio, non essendo soggetta alle preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto, e potendo essere rilevata d’ufficio dal Giudice, qualora risulti dagli atti del processo. Tale principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.2951 del 16 febbraio 2016, è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza successiva, anche con specifico riguardo alle ipotesi di cessione in blocco di crediti bancari e di cartolarizzazioni ai sensi dell’art.58 T.U.B. e della legge n.130/1999.
In tale prospettiva, grava sul soggetto che agisce quale cessionario l’onere di dimostrare non solo l’esistenza dell’operazione di cessione in blocco, ma anche la specifica riconducibilità del credito controverso al perimetro della stessa; tale principio è stato ribadito, tra l’altro, dall’ordinanza n.24798 del 5 novembre 2020 e dall’ordinanza n.5857 del 22 febbraio 2022.
Ne consegue che il cessionario è tenuto a fornire ulteriori elementi probatori – quali il contratto di cessione, le dichiarazioni della Banca cedente, gli estratti delle evidenze informatiche recanti il codice posizione del debitore – idonei a dimostrare, anche in via presuntiva, la riferibilità del singolo rapporto all’operazione traslativa, ampliando il ventaglio dei mezzi probatori utilizzabili dal cessionario, fornendo un complesso di elementi gravi, precisi e concordanti, valutati unitariamente (cfr. Corte di Cass. Sez. I, n. 33966 del 24 dicembre 2025).
Nel caso di specie, la Corte evidenzia come l’appellante non abbia assolto a tale onere, avendo prodotto in primo grado esclusivamente l’estratto della Gazzetta Ufficiale recante l’avviso di cessione di “tutti i crediti pecuniari … vantati verso debitori classificati a sofferenza” e risultando del tutto carente di elementi idonei a individuare un collegamento univoco tra il credito azionato e la cessione dedotta.
Né può attribuirsi rilievo decisivo alla disponibilità del titolo contrattuale o della documentazione bancaria, trattandosi di circostanze compatibili anche con un mero incarico di gestione del credito, o, ancora, con la prosecuzione della lite in nome e per conto del creditore originario sulla base di un mandato ad litem, e non consente, dunque, di desumere con sufficiente grado di certezza il trasferimento del diritto di credito.
Parimenti, viene dichiarata inammissibile la produzione documentale effettuata per la prima volta in appello, in assenza dei presupposti richiesti dall’art. 345, comma 3, c.p.c., non essendo stata dimostrata l’impossibilità di una tempestiva produzione nel giudizio di primo grado, precludendo la produzione di nuovi documenti in secondo grado.
Orbene, nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione e cessione in blocco, la titolarità del credito non può essere oggetto di presunzioni automatiche fondate su elementi meramente formali, ma richiede una dimostrazione concreta e puntuale, specie in presenza di contestazioni specifiche del debitore.
In tal modo, la Corte d’Appello di Caltanissetta contribuisce a delineare un assetto equilibrato tra le esigenze di circolazione dei crediti deteriorati e la tutela del debitore, evitando che quest’ultimo sia esposto a pretese creditorie non adeguatamente comprovate.
La pronuncia si pone, dunque, in linea con un orientamento volto a rafforzare il rigore probatorio in capo agli intermediari e alle società cessionarie, valorizzando i principi generali in materia di onere della prova e responsabilità contrattuale, e confermando che la Gazzetta Ufficiale rappresenta un mero strumento di pubblicità-notizia, inidoneo, da solo, a fondare la legittimazione sostanziale ad agire.
Seguici sui social:
Info sull'autore
Nel 2021 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli "Federico II", discutendo una tesi in Logica ed Informatica Giuridica, titolata “Cyber-terrorismo e criminalità informatica ”. Ha svolto la pratica forense presso uno Studio specializzato in diritto bancario, sviluppando particolare attitudine per il diritto bancario e d’impresa, nello specifico la normativa del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e tutela del consumatore (Dlgs n. 206/2005).