Nota a App. Milano, Sez. I, 13 marzo 2026, n. 710.
Segnalazione a cura dell'Avv. Marcello Colamatteo.
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 710 pubbl. il 13 marzo 2026, offre un ulteriore contributo in tema di anatocismo nei rapporti di conto corrente bancari, ribadendo un orientamento ormai consolidato: l’anatocismo (ovvero il meccanismo con cui gli interessi maturati diventano a loro volta capitale e iniziano a produrre nuovi interessi) è ammesso solo entro confini rigorosi, che garantiscano equilibrio e trasparenza.
Infatti, facendo propri e sviluppando i principi già espressi dalla Cassazione con l’ordinanza n. 4321/2022, la Corte lombarda ribadisce che la capitalizzazione degli interessi è ammissibile solo se rispetta una reale simmetria tra interessi attivi (a favore del cliente) e passivi (a favore della banca).
Non basta, quindi, che la periodicità sia la stessa: serve che anche gli effetti economici siano simmetrici.
Se gli interessi attivi sono talmente bassi da non generare alcuna capitalizzazione effettiva, la parità diventa solo formale. In tale scenario, la clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi passivi risulta viziata da nullità, poiché introduce un meccanismo unilaterale a favore dell’intermediario.
1. La questione controversa: coincidenza tra TAN e TAE negli interessi creditori.
È noto che la disciplina dell’anatocismo nei rapporti di conto corrente trova il suo fulcro nella delibera CICR del 9 febbraio 2000, che consente la capitalizzazione a condizione che:
- vi sia pattuizione espressa sia prevista da una clausola contrattuale specifica e trasparente;
- sia rispettata la medesima periodicità di capitalizzazione per interessi attivi e passivi;
- nei casi di capitalizzazione infrannuale, sia indicato il tasso annuo effettivo risultante dalla capitalizzazione.
Una regola apparentemente semplice ma che, nella pratica, ha generato numerosi contenziosi, tra cui quello oggetto della pronuncia qui in commento.
Invero, nel caso specifico scrutinato dal Collegio lombardo, relativo ad una causa di accertamento negativo del saldo del conto corrente intestato ad una società, gli appellanti – due soci nonché fideiussori della correntista -, avevano censurato l’erroneità della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano “per non aver espunto gli interessi anatocistici sin dall’apertura del conto corrente (e non solo dal 1.1.2014) con conseguente necessità di ricalcolo del rapporto”.
In particolare, gli appellanti avevano dedotto “che dal contratto prodotto in causa dalla convenuta, nonché dagli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente affidato (…)”, emergeva “che la Banca aveva “applicato interessi debitori pari al 14,000% (effettivo annuo 14,752%), laddove gli interessi creditori erano pari al 0,0100% (nominale annuo ed effettivo annuo), con capitalizzazione trimestrale solo per gli interessi debitori”.
La difesa dei correntisti aveva evidenziato, inoltre, che il T.U.B. prevede “la necessità che sia assicurata la medesima periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori”. In aggiunta, aveva sottolineato come, “nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale deve inoltre essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
Aveva altresì rimarcato come “nel caso di specie la misura minima degli interessi creditori, tale da poterli considerare meramente simbolici (0,0100%)”, configurava “una evidente violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, posto che è evidente l’assenza di proporzionalità tra tassi di interesse attivi e passivi, proporzionalità che costituisce un presupposto legittimante indispensabile per la validità della clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi”. Il contratto, infatti, prevedeva “un tasso annuo effettivo dell’interesse creditore (T.A.E.) corrispondente a quello nominale (T.A.N.), e quindi il tasso annuo dell’interesse capitalizzato” coincideva “con quello non capitalizzato.” Pertanto, secondo gli appellanti, “la coincidenza, per ciò che concerne gli interessi creditori, di T.A.N. e T.A.E.” rendeva “da un lato priva di senso la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi, in quanto di fatto gli interessi attivi non potranno essere soggetti a capitalizzazione, e per altro verso fa venir meno un altro dei presupposti legittimanti la capitalizzazione degli interessi, in quanto prevedere un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale, equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione. Viene meno quindi una delle condizioni cui è subordinata la pattuizione dell’anatocismo”.
In tal senso, l’ordinanza del 10.02.2022, n. 4321 della sesta sezione civile della Cassazione, secondo la quale «La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione».
2. La decisione scioglie il nodo critico della cd. “simmetria apparente”.
Ebbene, la Corte lombarda, facendo propria la tesi della difesa degli appellanti e richiamando quanto affermato, appunto, dalla Suprema Corte nella citata ordinanza n. 4321/2022, ha osservato che “la delibera CICR, cui l’art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato la fissazione di fissare «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, ha (…) subordinato l’anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.
In tal senso, l’indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell’interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell’interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art. 6.
A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest’ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell’anatocismo. Il rilievo svolto, in memoria, dalla controricorrente, e incentrato, in sintesi, sulla circostanza per cui la coincidenza del tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo dipenderebbe dalla ridottissima misura degli interessi attivi, non appare, in tale prospettiva, concludente.
E infatti, se si ha riguardo alla richiamata disciplina, delle due l’una. O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell’incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige l’art. 3 della delibera; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta l’art. 6 della delibera stessa”.
3. L’effetto pratico: ricalcolo del rapporto con espunzione dell’anatocismo e riduzione del debito.
Ebbene, nel caso specifico, come ha potuto rilevare la Corte meneghina, il contratto prevedeva:
- per gli interessi debitori: TAN 14%, TAE 14,752%;
- per gli interessi creditori: TAN 0,010%, TAE 0,010%.
Per cui, “in considerazione dell’indicazione contrattuale di un TAE a credito coincidente con il TAN” e in applicazione dei principi espressi dalla Cassazione, la Corte d’Appello di Milano, – ha disposto di espungere l’effetto anatocistico anche per il periodo precedente al 2014 e non solo per quello successivo, come, invece, era stato disposto il Primo Giudice.
E ha altresì ritenuto “applicabile il tasso di interesse convenzionale in quanto correttamente pattuito, come ritenuto dal Tribunale e non censurato dalle parti”.
Il risultato? Il saldo del conto corrente è stato rideterminato e il ricalcolo ha prodotto un saldo “più leggero” di oltre 20.000 euro (55.213,13 euro, contro i 75.634,77 euro indicati dalla banca), confermando il rilevante l’impatto economico dell’anatocismo nei rapporti di durata e, di conseguenza, nella vita economica delle imprese e dei correntisti in genere.
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Info sull'autore
Laureata presso Università degli studi di Cagliari, avvocata, iscritta presso l’ordine degli avvocati di Oristano, con pluriennale esperienza nell’ambito del diritto bancario e finanziario (sia nella difesa attiva e passiva degli Istituti di Credito sia, attualmente, nella difesa stragiudiziale e giudiziale degli utenti bancari). Si occupa di contenzioso civile, con un focus particolare nelle cause di diritto bancario e finanziario, diritto dei consumatori, crisi d'impresa e sovraindebitamento, procedure esecutive, diritto del lavoro, diritto di famiglia, responsabilità professionale, usucapioni, locazioni e diritto successorio ed ereditario e recupero crediti. Advisor e legale nelle procedure di sovraindebitamento e di gestione della crisi d’impresa e abilitata come Gestore della Crisi da sovraindebitamento.