Nota a Trib. Napoli, Sez. II, 19 febbraio 2026, n. 2773.
Segnalazione a cura dell'Avv. Nicola Lima.
Massima redazionale
Può dirsi ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB ha l’onere di dimostrare l’intervenuta cessione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta[1].
Al riguardo, deve precisarsi che, in base alla disciplina speciale dell’art. 58 TUB, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l’avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell’esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l’avviso della cessione, un’altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto[2]. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, infatti, costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all’atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell’atto. L’avviso in Gazzetta Ufficiale, dunque, non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui, dallo stesso, non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l’effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell’operazione di cessioni “in blocco”. In definitiva, sul creditore che si afferma titolare del diritto grava l’onere di dimostrare con sufficiente determinatezza non solo l’esistenza del contratto di cessione, ma anche il suo oggetto e l’inclusione del credito azionato all’interno del medesimo, mediante idonea produzione documentale[3].
Ciò posto e passando al caso di specie, deve rilevarsi che in sede monitoria l’opposta ha affermato di essere divenuta titolare del credito in contestazione per effetto di un atto di cessione di un portafoglio di crediti nella titolarità di una Banca che, a sua volta, li aveva precedentemente acquistati mediante contratti di cessione intervenuti con diversi istituti di credito. Tuttavia, l’odierna opposta non ha dimostrato, “a monte”, l’effettivo perfezionamento della prima cessione, non avendo offerto alcun elemento di prova al riguardo.
Nessuna rilevanza probatoria, infatti, può essere riconosciuto al documento depositato dall’opposta sub 7, denominato “contratto di cessione […]”, trattandosi dell’accettazione di una proposta contrattuale, presumibilmente proveniente da una Banca che non l’ha sottoscritta, il cui contenuto, in gran parte omissato, rinvia ad altro contratto concluso tra le parti che, però, non è stato prodotto.
Esso, dunque, non è idoneo a provare né l’effettivo perfezionamento dell’operazione di cessione né, tantomeno, l’esatto contenuto della cessione.
A ciò si aggiunga che nella proposta di contratto di cessione depositata, l’esatta identificazione dei crediti ceduti è stata rimessa dai contraenti ad un allegato contrattuale (“Allegato A.1: Elenco crediti”), il quale rimanda ad un supporto informatico non riscrivibile, il cui contenuto non è agli atti di causa.
Quanto al documento denominato “Lista crediti Ceduti […]”, esso, privo di valenza probatoria di per sé solo considerato, non è, comunque, univocamente riferibile al contratto di cessione di cui verosimilmente costituisce un allegato. In primo luogo, trattasi di una mera schermata, priva di intestazione e sottoscrizione delle parti. A ciò si aggiunga che l’individuazione dei crediti ivi indicati quali oggetto dell’intervenuta cessione è rimessa a un “codice pratica” e a un “NDG” che, però, non sono riportati nel contratto di finanziamento e, pertanto, non possono con certezza essere riferito alla posizione della opponente.
In definitiva, a parere del Tribunale non è stata raggiunta la prova dell’effettiva titolarità in capo all’odierna opposta del credito azionato.
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[1] Cfr. Cass. n. 5617/2020.
[2] Cfr. Cass. n. 22268/2018; Cass. n. 2780/2019; Cass. n. 17944/2023.
[3] Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 10518/2016.
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