Il Tribunale di Pordenone, con ordinanza datata 11.02.2026, sospende l’efficacia esecutiva del ruolo esattoriale sotteso alle cartelle di pagamento impugnate dagli opponenti, affermando che MCC, dopo aver effettuato il pagamento della garanzia escussa dal cessionario della banca finanziatrice. – si è surrogata, ai sensi dell’art. 1203 c.c. e dell’art. 2, comma 4, del D.M. 20.6.2005, alla cessionaria subentrando, dunque, nei diritti di quest’ultima nei confronti del debitore principale e dei fideiussori, odierni opponenti. Si è dunque verificata una successione dal lato attivo del rapporto obbligatorio, con la conseguenza che all’MCC possono essere opposte le stesse eccezioni che potevano essere opposte alla cessionaria, tra le quali rientra senz’altro l’eccezione relativa alla titolarità del credito.
Tale circostanza non risulta essere stata provata nemmeno a mezzo della produzione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, che in ogni caso non sarebbe stato sufficiente.
Se, quindi, il cessionario – o chi si è surrogato in quel credito – non produce in giudizio l’atto traslativo negoziale che, ancorché in blocco, gli ceda, in tesi, il credito di cui si assume titolare, è tenuto, a fronte della contestazione dell’esistenza del contratto di cessione, a provarne la conclusione e il contenuto e, più specificamente, l’inclusione del credito azionato nella cessione in questione.