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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 11 dicembre 2025, n. 32225.

Massima redazionale

La Corte Suprema di Cassazione, con la recente ordinanza in oggetto, ha statuito il seguente principio di diritto:

«In tema di intermediazione finanziaria, per effetto dell’adesione alla guida “Patti Chiari” proposta dall’omonimo consorzio, l’intermediario garantisce specificamente al cliente la bassa rischiosità dell’investimento e assume, per l’effetto, nei confronti di quest’ultimo uno specifico obbligo di informazione, ulteriore e diverso da quello generale previsto dall’art. 21 del d. lgs. n. 58 del 1998, che consiste in un obbligo di monitoraggio e di tempestiva informazione al cliente di ogni circostanza acquisibile sulla modificazione delle condizioni economico-finanziarie dell’emittente, potenzialmente idonee a determinare un peggioramento delle previsioni di redditività dei titoli oggetto di collocamento.».

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