Nota a App. Torino, Sez. I, 15 dicembre 2025, n. 1111.
«Less in more»
(Ludwig Mies van der Rohe)
L’Istituto bancario non può arroccarsi sul formalismo per sterilizzare il diritto (potestativo) del cliente di ottenere, stragiudizialmente, copia della documentazione contrattuale: è questo il rilevantissimo approdo cui giunge la Corte d’Appello di Torino, in esito a una monografica ricostruzione del contesto normativo e giurisprudenziale relativo, latu sensu, alla trasparenza bancaria e, più nello specifico, all’art. 119, comma 4, TUB. Tale statuizione – si badi – rappresenta un principio che esula e trascende dalla mera tutela consumeristica, incentrandosi su una concettualità più ampia e trasversale di “cliente”, che prescinde dalle categorie sistemiche del codice del consumo.
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Premessa necessitata è una descrizione del sistema normativo delineato dagli artt. 117 e 119 TUB, finalizzato ad assicurare il diritto all’informazione del cliente nei confronti dell’istituto di credito, relativamente ai rapporti intrattenuti con quest’ultimo. In sintesi, tale ordito normativo può essere così ricostruito:
- ai sensi dell’art. 117, comma 1, TUB, i contratti bancari sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente;
- ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 119 TUB, le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a fornire al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e, comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, con la precisazione per cui per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile;
- ai sensi del comma 4 del medesimo art. 119 TUB, il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni; a costoro possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
Come ben precisato dalla giurisprudenza di legittimità[1], sussiste una rilevante differenza tra le prime due norme e l’art. 119, comma 4, TUB, atteso che:
– le previsioni di cui agli artt. 117, comma 1, e 119, comma 2, TUB stabiliscono a carico della banca un’obbligazione che sorge con la stipulazione del contratto; ne deriva che l’inadempimento dell’obbligazione di cui all’art. 117, comma 1, TUB si concretizza se, al momento della stipulazione del contratto, la banca omette di consegnarne copia al cliente, mentre, con riferimento all’invio periodico degli estratti conti, l’inadempimento si consuma una volta che il termine sia spirato senza che la banca vi abbia provveduto;
– la previsione di cui all’art. 119, comma 4, TUB, invece, stabilisce a carico della banca un’obbligazione che «[…] sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta, sicché, fintanto che la richiesta non sia stata avanzata, attraverso l’esercizio della facoltà normativamente contemplata, neppure diviene attuale l’obbligazione in capo alla banca, con l’ulteriore conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi di un suo inadempimento, che invece scatta solo ove la richiesta del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto. Si tratta insomma, nella previsione del comma 4, di un diritto potestativo, che, fintanto che non venga esercitato, rimane confinato nel mondo del possibile giuridico»[2]. Pertanto, se il cliente esercita tale diritto e la banca non ottempera alla richiesta nel termine di 90 giorni, si configura un inadempimento in capo a quest’ultima e il cliente può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria al fine di ottenere l’ostensione della documentazione, anche mediante ricorso per ingiunzione[3].
Ebbene, con specifico riguardo all’art. 119, comma 4, TUB, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, avuto modo di puntualizzare:
- da un lato, che tale diritto alla consegna può avere a oggetto unicamente la documentazione inerente a operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e che, pertanto, l’obbligo di conservazione in capo alla banca non può estendersi al di là di tale limite temporale[4], fermo restando che la medesima sarà comunque onerata della prova del proprio credito nei confronti del correntista, se anteriore a tale periodo[5];
- dall’altro, che tale diritto, pur se il dato letterale dell’art. 119, comma 4, lo circoscriva alla «documentazione inerente a singole operazioni», debba trovare applicazione anche al contratto[6] e agli estratti conto[7].
Con riferimento alla natura di tale diritto, costituisce affermazione ormai consolidata[8] che «[…] la pretesa alla documentazione è un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto. Esso nasce dall’obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, che è accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.); per cui agli effetti del contratto, che discendono dalle clausole pattizie, vanno aggiunti quelli che la norma produce, in forza del rilevato principio, il quale fissa una regola di condotta, cui debbono attenersi i soggetti del rapporto obbligatorio, alla stregua di quanto dispone l’art. 1375 c.c., secondo il quale il contratto deve essere eseguito, appunto, secondo buona fede, generando doveri di comportamento, la cui inosservanza costituisce inadempimento, al pari di quella riferita agli obblighi convenzionali. In tema di esecuzione del contratto la buona fede si atteggia, infatti, come un impegno di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del “neminem laedere”, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico (Cass. 2503/1991). La clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell’ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell’interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto; e la sua rilevanza si esplica nell’imporre il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dalla esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (Cass. 12310/1999)»[9]. Di talché, la Suprema Corte ha così riconosciuto al diritto alla consegna di cui all’art. 119, comma 4, TUB, natura di «diritto potestativo»[10], avente natura sostanziale e non meramente processuale, tutelabile in giudizio quale situazione giuridica “finale”, a carattere non strumentale[11], cosicché il suo azionamento in giudizio, in caso di inadempimento della banca, non avviene nell’ambito di un processo avente ad oggetto l’attuazione di un diverso diritto, ma si configura esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso[12].
Conseguentemente, «avendo il diritto sostanziale potenzialità indeterminate, proprio per la sua natura non strumentale, non riceve limitazioni nel suo contenuto dai diritti ulteriori, dei quali agevoli l’esercizio, […] del quale l’istituto di credito non può impedire l’utilizzazione attraverso formalistiche resistenze, trovando la pienezza del diritto esplicazione anche quando la richiesta manchi delle specifiche indicazioni del rapporto di riferimento, una volta che risulti certo il soggetto interessato, posto che oggetto della domanda è l’accertamento del diritto a conoscerne la esistenza e a conseguirne la documentazione ad essa relativa, che l’istituto di credito non può vanificare con la posizione di forza che gli deriva dal possesso dei documenti, che, riflettendo un rapporto che vede altri soggetti interessati, non sono di esclusiva sua pertinenza, non sono riservati alla esclusiva sua gestione e non sono sottoposti ad un sindacato prognostico degli utilizzi futuri, capace di condizionarne la acquisizione. Conferma alle conclusioni cui porta la corretta applicazione degli artt. 1374 e 1375 c.c. proviene dall’art. 119 citato, la cui lettura non può essere compiuta del tutto astraendo dalle citate norme codicistiche, che rappresentano un cardine della disciplina legale delle obbligazioni.»[13].
La maturata consapevolezza circa l’effettiva natura di tale diritto ha altresì consentito alla giurisprudenza di legittimità di statuire che, ai fini del suo esercizio:
- non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione[14];
- non occorre il rispetto di determinare formalità espressive o di date vesti documentali[15], «atteso che simili eventualità si tradurrebbero, in ogni caso, in appesantimenti dell’esercizio del potere del cliente: appesantimenti e intralci non previsti dalla legge e frontalmente contrari, altresì, alla funzione propria dell’istituto»[16];
- è sufficiente, da parte del richiedente, l’indicazione degli elementi minimi indispensabili per permettere alla banca l’individuazione di tali documenti, elementi minimi che non necessariamente debbono coincidere con gli specifici estremi identificativi del rapporto, potendo l’individuazione dei documenti essere compiuta anche solo con l’indicazione del soggetto titolare del rapporto, del tipo di rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta e del periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte[17];
- si prescinde dall’attualità del rapporto con la banca, giacché il dovere di collaborazione ex 1175 e 1375 c.c. non viene meno con la cessazione del contratto, ma, alla stregua di quanto normalmente previsto per i contratti di collaborazione (si pensi all’obbligo di informazione e di rendiconto in capo al mandatario), produce i suoi effetti fino a quando permane l’interesse giuridicamente riconosciuto e tutelato della controparte a essere informata[18]: «sussistono infatti, anche dopo lo scioglimento del contratto e la cessazione del relativo rapporto, una serie di obbligazioni, sempre di derivazione contrattuale, a cui fanno riscontro altrettante corrispondenti posizioni di diritto soggettivo dei contraenti, in quanto “altro è, invero, il venir meno del programma operativo di realizzazione degli interessi che nell’atto negoziale si era espresso, che effettivamente consegue allo scioglimento del contratto, altro è la cessazione di ogni diritto ed obbligo derivante dagli atti e dai comportamenti tenuti in esecuzione di quel programma (Cass. 22 maggio 1997, n. 4598)”»[19].
In esito alla metodica ricostruzione effettuata dalla Corte territoriale sabauda, risulta evidente come il comma quarto dell’art. 119 rappresenti uno tra i più importanti strumenti di tutela che l’ordinamento riconosce a coloro che si trovino a intrattenere rapporti contrattuali con gli istituti di credito: con tale norma la legge dà vita a un diritto sostanziale, potestativo, autonomo e finale, non soggetto a restrizioni, espressivo di un dovere di protezione sussistete in capo alla banca[20], il cui esercizio non può essere ostacolato da inutili e artificiosi formalismi.
Esaurita questa corposa premessa sistematica, il Collegio esamina i motivi di appello. Il primo attiene alla validità della richiesta di consegna inviata all’indirizzo pec contrale della banca, anziché a quello della filiale di competenza: la Corte ne rileva l’infondatezza. Invero, non può certamente dirsi che l’indicazione apposta sulle comunicazioni periodiche e sugli estratti conto dei recapiti della filiale, quale articolazione di riferimento per ottenere documenti e/o informazioni, potesse dirsi vincolante per il cliente. Difatti, affinché potesse attribuirsi siffatta efficacia, tale indicazione avrebbe dovuto avere natura di pattuizione negoziale; circostanza questa certamente da escludersi, atteso che essa, anche a detta della stessa appellante, era contenuta nelle comunicazioni periodiche e negli estratti conto inviati dalla banca, i quali non hanno natura contrattuale, trattandosi piuttosto di documenti informativi trasmessi al cliente (tra l’altro, privi di ogni sua sottoscrizione) in adempimento degli obblighi previsti dai commi primo e secondo dell’art. 119 TUB. Al contempo, la Corte ritiene che la circostanza che la richiesta di documenti provenga da un’associazione di consumatori, anziché dal cliente stesso, non possa costituire valido elemento giustificativo alla mancata risposta o al rifiuto di consegna della documentazione da parte della banca, anche se tale richiesta è stata trasmessa all’indirizzo pec centrale della banca, anziché a quello della filiale titolare del rapporto. In primo luogo, poiché l’indirizzo pec della sede centrale dell’istituto di credito rappresenta una casella di posta elettronica comunque riconducibile all’impresa bancaria, cui possono essere effettuate notifiche con valore legale, dalla stessa legge parificate a quelle effettuate a mezzo posta[21]; è, dunque, onere della banca provvedere allo smistamento delle comunicazioni ricevute agli organi e/o alle articolazioni territoriali competenti, trattandosi di modalità organizzative interne che il cliente non è tenuto a conoscere e che certamente non possono andare a suo discapito. In secondo luogo, perché la nozione di «cliente», di cui all’art. 119, comma 4, non equivale a quella di «consumatore» delineata dal Codice del Consumo. In buona sostanza, il diritto alla consegna previsto dalla norma in esame non spetta unicamente alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente svolta, ma spetta a tutti coloro che sono parte di un rapporto contrattuale con una banca o un intermediario finanziario, indipendentemente dalla natura giuridica (ente o persona fisica) e dall’attività in relazione alla quale è sorto il rapporto. La genesi dell’art. 119, comma 4, TUB, risiede, infatti, nell’ordinamento nazionale e non in quello euro-unitario: esso non costituisce la trasposizione di una norma comunitaria a tutela del consumatore, non rinvenendosi nella Direttiva 1989/646/CE – cui il TUB ha dato attuazione – alcuna disposizione di analogo tenore. Il diritto alla consegna di cui all’art. 119, comma 4, è, come evidenziato, un diritto autonomo e incondizionato, che il legislatore nazionale ha voluto conferire al «cliente» della banca, indipendentemente dalla sua natura, dall’attività svolta e dalle sue conoscenze.
In altri termini, ai fini di cui all’art. 119, comma 4, TUB, il legislatore presume in via assoluta che l’istituto di credito sia sempre il soggetto “forte” del rapporto contrattuale, anche se nella fattispecie concreta il cliente sia un «professionista» secondo la nozione accolta dal Codice del Consumo. Di conseguenza, essendo estranea all’art. 119, comma 4, la distinzione tra «consumatore» e «professionista», dovrà ritenersi che le medesime modalità di richiesta della documentazione valgano sia per gli enti, sia per le persone fisiche, a prescindere dalla circostanza che costoro agiscano nell’ambito di un’attività professionale e, dunque, siano o meno portatori di specifiche conoscenze. È pertanto errata l’affermazione di parte appellante, secondo cui dovrebbe distinguersi, ai fini della valutazione di correttezza dell’invio all’indirizzo pec centrale o a quello della filiale, tra cliente-persona fisica che effettua la richiesta in proprio e cliente che conferisce mandato ad un soggetto qualificato, quale un’associazione a tutela dei consumatori. Tale distinzione, come detto, è del tutto fuorviante, giacché traspone categorie concettuali tipiche della tutela consumeristica a una norma interna che da questa si differenzia nella stessa ampiezza della tutela, riconosciuta, come detto, non solo alle persone fisiche che agiscano per scopi non professionali, ma a qualsiasi soggetto (anche dotato di un’elevata forza contrattuale) che sia parte del rapporto con la banca. Conseguentemente, deve ritenersi che, ai fini dell’art. 119, comma 4, TUB, sia del tutto irrilevante che ad inoltrare la richiesta sia il cliente persona-fisica o un’associazione a cui questi ha conferito mandato: se, infatti, il diritto alla consegna è riconosciuto con la stessa estensione ad ogni soggetto, anche qualificato, che intrattenga un rapporto contrattuale con la banca, come le società, i consorzi, gli imprenditori individuali, ecc., deve allora affermarsi, a maggior ragione, che il medesimo diritto, con le stesse modalità di esercizio, spetti anche al cliente persona-fisica che abbia inviato la richiesta di consegna a mezzo di un’associazione a tutela dei consumatori. Infine, si è rilevato che, con l’art. 119, comma 4, TUB, la legge ha dato vita a un diritto potestativo, autonomo, finale e incondizionato, non soggetto a restrizioni ed espressivo del dovere di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto; conseguentemente, si è affermato[22] che è da escludersi «[…] che l’esercizio del potere in questione sia in qualche modo subordinato al rispetto di determinare formalità espressive o di date vesti documentali», atteso che «simili eventualità si tradurrebbero, in ogni caso, in appesantimenti dell’esercizio del potere del cliente: appesantimenti e intralci non previsti dalla legge e frontalmente contrari, altresì, alla funzione propria dell’istituto»[23].
Come evidente, tali statuizioni sono state rese avendo a riferimento il contenuto e la forma della richiesta; ma è innegabile che la ratio del diritto contemplato dall’art. 119, comma 4, TUB e le sue finalità di tutela impongano di estenderle anche alle concrete modalità di invio dell’istanza.
Parimenti, anche l’ultima argomentazione proposta dall’appellante – relativa all’erronea indicazione, da parte del richiedente, di alcune cifre del numero identificativo del rapporto – deve ritenersi infondata. Come si è già accennato, la giurisprudenza di legittimità[24] ha statuito «[…] che il dovere di buona fede e solidarietà consente di limitare l’onere di indicazione a carico del richiedente agli elementi minimi indispensabili per permettere alla banca l’individuazione di tali documenti (v. ancora Cass. 22 maggio 1997, n. 4598), elementi minimi che non necessariamente coincidono con gli specifici estremi identificativi del rapporto, […], potendo l’individuazione dei documenti essere compiuta anche solo con l’indicazione del soggetto titolare del rapporto, del tipo di rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta e del periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte. […] Si deve infatti tener conto, da un lato, che l’individuazione del rapporto a cui si riferisce il documento richiesto può ricavarsi dall’indicazione […] da parte del richiedente di alcuni elementi minimi, sufficienti per consentire alla banca l’individuazione di tale documento e che non necessariamente coincidono con gli specifici estremi identificativi del rapporto, e, dall’altro, che la prova dell’esistenza e della natura del rapporto e dei relativi documenti ben può essere fornita anche a mezzo di presunzioni, oppure valutando il comportamento processuale ed extraprocessuale della banca, o sue eventuali dichiarazioni esplicitamente o implicitamente ammissive al riguardo, secondo un apprezzamento discrezionale delle risultanze processuali riservato al giudice di merito […]»[25]. Dunque, nessun onere di specifica indicazione degli esatti estremi del rapporto sussisteva in capo a parte appellata, in presenza di altri elementi che consentissero comunque alla banca di reperire i documenti richiesti; conseguentemente, le censure mosse alla pronuncia di primo grado sul punto non possono trovare accoglimento.
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A conclusioni non dissimili, la Corte torinese addiviene in relaziona al secondo motivo di appello, relativo all’asserita impossibilità per il cliente di richiedere la documentazione già inviata, in assenza della prova della sua perdita o distruzione.
Invero, come evidenziato nell’ampia premessa sistematica, con l’art. 119, comma 4, TUB, la legge ha dato vita a un diritto potestativo, autonomo, finale e incondizionato, non soggetto a restrizioni ed espressivo del dovere di buona fede, collaborazione e correttezza nell’esecuzione del contratto, in applicazione del principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.; è, altresì, noto che la clausola generale di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. ha la funzione di fornire al giudice un valido strumento interpretativo per colmare le inevitabili lacune dell’ordinamento, onde colpire ogni tipologia di abuso contrattuale che le parti nel caso concreto possano compiere l’una a danno dell’altra. Richiedere la dimostrazione della previa perdita o distruzione dei documenti ai fini della richiesta ex art. 119, comma 4, TUB significherebbe frapporre un indebito ostacolo all’esercizio di un diritto che la legge ha previsto come incondizionato e così introdurre surrettiziamente un requisito di azionabilità non previsto dalla norma.
Inoltre, un rifiuto di consegna giustificato dalla mancata dimostrazione, da parte del cliente, dell’avvenuta perdita o distruzione dei documenti richiesti costituirebbe altresì un comportamento contrario a buona fede e correttezza, nella stessa fisionomia delineatane dalla giurisprudenza di legittimità, che, come noto, ha posto come unico limite all’operatività dei doveri – quale quello di cui all’art. 119, comma 4, TUB – scaturenti da tali principi l’«apprezzabile sacrificio» dell’interesse della parte obbligata[26].
Se i costi per l’esercizio del diritto di consegna gravano sul cliente – che deve accollarsi le spese relative alla produzione della documentazione domandata – non può certamente dirsi che l’istituto di credito che abbia provveduto a consegnare documenti già trasmessi al cliente subisca alcun impoverimento derivante dall’attività di ricerca, copia e invio; pertanto, nell’attività di consegna degli atti richiesti, anche se già inviati, non sarebbe mai ravvisabile un apprezzabile sacrificio dell’interesse proprio della banca, suscettibile di paralizzare l’obbligo di consegna ex art. 119, comma 4, TUB, dacché, come detto, l’eventuale attività di ricerca, copia e invio della documentazione è sempre remunerata dallo stesso richiedente.
In tale quadro restano comunque fermi i limiti derivanti dall’eventuale esercizio abusivo del diritto, da ravvisarsi, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, non nella mancata giustificazione della richiesta di consegna, bensì nell’invio di istanze reiterate e assidue, finalizzate unicamente a nuocere all’istituto di credito e a cagionare ad esso un pregiudizio irragionevole e sproporzionato. In tale situazione ben potrà quest’ultimo opporsi alla richiesta a mezzo dell’exceptio doli generalis e il giudice, eventualmente chiamato a decidere sulla controversia, dovrà negare tutela alla pretesa vantata dal cliente. Pur tuttavia, nel caso concreto, non risulta ravvisabile alcun abuso di parte appellata, essendosi questa limitata ad inoltrare una sola richiesta alla banca.
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[1] Cfr. Cass. 13 settembre 2021, n. 24641.
[2] Cfr. Cass. 13 settembre 2021, n. 24641.
[3] Cfr. Cass. 28 marzo 2025, n. 8173.
[4] Cfr. ex multis Cass. 27 settembre 2001, n. 12093; Cass. 12 maggio 2006, n. 11004; Cass. 29 novembre 2022, n. 35039.
[5] Cfr. Cass. 25 novembre 2010, n. 23974; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842; Cass. 29 novembre 2022, n. 35039.
[6] Cfr. Cass. 22 giugno 2020, n. 12178.
[7] Cfr. Cass. 29 novembre 2022, n. 35039; Cass. 27 settembre 2001, n. 12093; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669; Cass. 13 settembre 2021, n. 24641.
[8] Cfr. ex multis Cass. 27 settembre 2001, n. 12093; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669; Cass. 13 settembre 2021, n. 24641; Cass. 29 novembre 2022, n. 35039.
[9] Cfr. Cass. 13 luglio 2007, n. 15669.
[10] Cfr. Cass. 13 settembre 2021, n. 24641.
[11] Cfr. ex multis Cass. 12 maggio 2006, n. 11004; Cass. 13 settembre 2021, n. 24641; Cass. 29 novembre 2022, n. 35039.
[12] Cfr. Cass. 12 maggio 2006, n. 11004; Cass. 13 settembre 2021, n. 24641.
[13] Cfr. Cass. 27 settembre 2001, n. 12093; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669.
[14] Cfr. Cass. 12 maggio 2006, n. 11004; Cass. 13 settembre 2021, n. 24641; Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669.
[15] Cfr. Cass. 30/10/2020, n. 24181; Cass. 11 marzo 2020, n. 6975.
[16] V. Cass. 11 marzo 2020, n. 6975.
[17] Cfr. Cass. 28/05/2018, n. 13277; Cass. 12 maggio 2006, n. 11004; Cass. 4 dicembre 2019, 2019, n. 31649; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669.
[18] Così Cass. 12 maggio 2006, n. 11004; Cass. 22 maggio 1997, n. 4598.
[19] Cfr. Cass. 12 maggio 2006, n. 11004.
[20] Cfr. Cass. 11 maggio 2017, n. 11554.
[21] Cfr. art. 48, comma 2, D.lgs. n. 82/2005.
[22] Cfr. Cass. 30 ottobre 2020, n. 24181; Cass. 11 marzo 2020, n. 6975.
[23] Cfr. Cass. 30 ottobre 2020, n. 24181.
[24] Cfr. Cass. 12 maggio 2006, n. 11004; Cass. 28 maggio 2018, n. 13277; Cass. 4 dicembre 2019, n. 31649; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669.
[25] Cfr. Cass. 12 maggio 2006, n. 11004.
[26] Cfr. Cass. 20 aprile 1994, n. 3775.
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Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it