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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31778.

Massima redazionale

La Corte Suprema di Cassazione ha ribadito il principio per cui la salvezza dell’attribuzione al CICR della regolamentazione del «transito» dei vecchi contratti nel nuovo regime normativo[1], ha fatto salvo l’art. 7, comma 2, Delibera CICR 9 febbraio 2000, secondo cui la modifica delle clausole può essere attuata unilateralmente dalla banca solo ove le nuove condizioni non siano peggiorative, pena la necessaria approvazione pattizia.

Atteso che la pattuizione anatocistica con pari periodicità è tendenzialmente[2] se non «evidentemente»[3] peggiorativa delle precedenti condizioni contrattuali, questo rende necessario che il correntista esprima il proprio consenso all’anatocismo con pari periodicità. Né la natura peggiorativa può essere espressione di una valutazione comparativa delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, «in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale»[4]. Stante l’impossibilità di valutare se le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate a termini dell’art. 7, comma 2, Delibera CICR 9 febbraio 2000, deve farsi applicazione del successivo comma 3 del medesimo articolo 7, secondo cui le nuove condizioni contrattuali che prevedono l’anatocismo bancario con pari periodicità devono essere assistite da pattuizione scritta[5].

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 28609/2025; Cass. n. 7377/2025.

[2] «costantemente»: Cass. n. 9140/2020.

[3] Cass. n. 7105/2020.

[4] Cfr. Cass. n. 28215/2024; Cass. n. 13669/2025; Cass. n. 7377/2025.

[5] Cass. n. 27460/2025.

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