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Nota a Trib. Roma, Sez. XIV, 22 luglio 2025, n. 692.

di Francesca Romana Capezzuto

Studio Legale Capezzuto

Nelle procedure concorsuali, la mancata espressione del voto non equivale a dissenso, ma si configura quale silenzio-assenso, con conseguente computo dei creditori silenti ai fini del quorum deliberativo.

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Con la sentenza in commento, il Tribunale di Roma ha avuto modo di soffermarsi sulla portata del comportamento inerte del creditore in sede di voto sulla proposta.
Il Tribunale ha evidenziato come la mancata espressione del voto non possa essere intesa quale manifestazione di dissenso, bensì debba essere considerata un assenso tacito all’approvazione, in forza del meccanismo del silenzio-assenso tipizzato dalla normativa concorsuale.

Il giudice ha valorizzato la finalità di semplificazione e di efficienza insita nel silenzio-assenso, volta a evitare che l’inerzia di una minoranza possa paralizzare la decisione della maggioranza. Tale impostazione consente di assicurare certezza e rapidità al procedimento, in coerenza con i principi di correttezza, buona fede e tutela dell’interesse comune dei creditori.

La decisione si inserisce in un solco giurisprudenziale consolidato, che riconosce al silenzio – in contesti normativi espressamente previsti – il valore di consenso negoziale positivo, idoneo a produrre effetti vincolanti.

In questa prospettiva, i creditori che non abbiano espresso il voto devono comunque essere considerati nel computo del quorum deliberativo, al pari di coloro che hanno manifestato espressamente la loro adesione.

La pronuncia rappresenta un ulteriore contributo alla definizione dei principi applicabili in materia di voto nelle procedure concorsuali, rafforzando l’idea che la partecipazione inattiva non possa trasformarsi in strumento di ostruzionismo, ma debba sempre conciliarsi con le esigenze di funzionalità e di equilibrio proprie del diritto della crisi.

La  decisione costituisce un ulteriore passo verso il consolidamento di un principio che contempera la tutela dei diritti individuali con le esigenze di efficienza e funzionalità proprie delle procedure di regolazione della crisi.

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