A fronte della eccezione circa la “Mancata iscrizione all’albo ex art. 106 TUB dello Special Servicer” direttamente incaricato dalla SPV procedente, nonché della eccezione circa la “Violazione degli incarichi di servicing come pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale” (ove, invece, era indicato un Master Servicer, iscritto all’albo ex art. 106 TUB, cui la SPV avrebbe conferito l’incarico), il GE, nel proprio potere di verifica, anche ufficiosa, delle condizioni dell’azione esecutiva e dei relativi presupposti processuali indispensabili al buon esito della stessa (cfr. Cass. n. 2043/2017), può ordinare alla SPV la produzione dei documenti comprovanti il conferimento della procura in favore del Master Servicer e la delega delle attività in favore dello Special Servicer.
[fattispecie in cui veniva contestato alla SPV costituitasi nell’opposizione la mancata produzione (i) del contratto di mandato e (ii) della procura asseritamente intercorsi tra la SPV e il Master Servicer, nonché (iii) del contratto di esternalizzazione tra i Servicer e (iv) dei documenti attestanti l’espletato controllo dal Master allo Special Servicer – come richiesto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 288/2015 – rimarcando che “la mancata produzione prova che l’incarico è stato solo annunziato nella G.U. al fine di dare una parvenza esteriore di legalità, mentre, concretamente, il rapporto tra SPV e Master Servicer è inesistente, avendo la SPV conferito l’incarico solo e direttamente allo Special Servicer non iscritto all’albo speciale e, perciò, non vigilato dalla Banca d’Italia”, ndr].