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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 11 ottobre 2024, n. 26525.

Massima redazionale

Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare, «Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l’entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto»[1]. Ne consegue che correttamente il giudice di merito ha ritenuto da parte attrice nella specie non adeguatamente provata la natura usuraria, non avendo rispettato tale onere probatorio, senza nemmeno dedurre quale fosse il tasso soglia indicato dai decreti ministeriali.

Vero è che i decreti ministeriali, insieme a una perizia di parte, sono stati depositati in appello, ma è, altresì, vero che tale produzione è stata dalla Corte d’Appello correttamente considerata tardiva, nell’osservare che seppure non tardiva la contestazione della CTU in secondo grado – nulla era stato invece eccepito nel giudizio precedente – la parte è comunque incorsa nelle preclusioni proprie del giudizio d’appello quanto alla produzione di documenti nuovi. Il diritto della parte, che non abbia rispettato i termini imposti dal giudice per le osservazioni alla CTU, di fare tali osservazioni in appello, vale ovviamente quanto agli argomenti difensivi, ossia alle osservazioni previste dall’art. 195, comma 3, c.p.c.[2], e non alla produzione di prove, volte anch’esse a contestare la consulenza, non prodotte nei termini.

Va precisato al riguardo che, proprio perché il tasso soglia risulta da quei decreti, non può essere oggetto di un fatto notorio, che è un fatto di conoscenza pubblica e non già un fatto che risulta da fonti amministrative o regolamentari specifiche; né può dirsi che il tasso soglia deve essere oggetto di conoscenza da parte del giudice secondo il principio iura novit curia in quanto i decreti ministeriali, che contengono quelle indicazioni, non sono atti normativi di cui il giudice debba avere conoscenza.

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 19597/2020.

[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 5624/ 2022.

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