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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 24 giugno 2024, n. 17262.

Massima redazionale

Nel disciplinare la cessione in blocco di beni e rapporti giuridici, l’art. 58, comma 2, TUB, prescrive che «la banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana»; il successivo comma 4 aggiunge che «nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari producono gli effetti indicati dall’art. 1264 del codice civile», in particolare, dunque, dispensando il cedente dal notificare la cessione al debitore ceduto nelle forme ordinarie.

In buona sostanza, trattasi di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell’oggetto della cessione (costituito oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive) e nel conseguente gran numero di soggetti interessati.

Sull’esatta portata di questa disciplina, è d’uopo precisare che sia certamente vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è bastevole la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma occorre, al tempo stesso, rammentare come ancora si è avvertito, di recente[1], che una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – un’altra la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; consequenzialmente, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima, ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 TUB, dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

In caso di contestazione, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell’essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell’oggetto della cessione.

 

 

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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29.02.2024, n. 5478, già annotata su questo Portale, con nota di A. Zurlo, Alla Fiera dell’Est: cessione di crediti in blocco (legittimazione cessionaria e prova cessione), valore del “saldaconto” e clausola “a prima richiesta”, 3 marzo 2024, Alla Fiera dell’Est: cessione di crediti in blocco (legittimazione cessionaria e prova cessione), valore del “saldaconto” e clausola “a prima richiesta”. – Diritto del Risparmio.

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