Nota a ACF, 2 luglio 2021, n. 3933.
Redazione
Con la recentissima decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), senza soluzione di continuità con i precedenti pronunciamenti, censura la condotta dell’Intermediario che non abbia fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto assolvimento del particolare onere informativo stabilito dall’art. 29, comma 1, lett. j), Reg. Consob n. 16190/2007, per cui gli intermediari «forniscono ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio […] una descrizione, anche in forma sintetica, della politica seguita dall’intermediario in materia di conflitti di interessi». Più nello specifico, l’Intermediario risulta inadempiente ove «non abbia provato di aver consegnato al cliente documentazione idonea a rendere un’informazione specifica al riguardo (tra cui, in primis, il documento di “Sintesi della Politica dei conflitti di interesse”)»[1].
Qui la decisione.
[1] Cfr. ACF, 31 maggio 2018, n. 495.