Nota a ACF, 21 giugno 2021, n. 3897.
di Antonio Zurlo
In via preliminare, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) esamina l’eccezione di parziale difetto di legittimazione passiva sollevata da parte resistente, finalizzata a escludere, dal perimetro del ricorso, le operazioni eseguite a valere sul rapporto accesso nel dicembre 2012, interessato dal conferimento di azienda e, quindi, oggetto di cessione alla società conferitaria. A giudizio del Collegio, l’eccezione non è meritevole di accoglimento, quantomeno con riferimento alla domanda di risarcimento del danno; invero, è pacifico che il titolo di responsabilità dedotto debba essere individuato in inadempimenti intervenuti al momento dell’esecuzione degli ordini di investimento e che hanno determinato il sorgere di un’obbligazione risarcitoria a carico dell’Intermediario-resistente, che non può certamente ritenersi liberato per effetto del conferimento d’azienda, ex art. 2560 c.c. (per cui il trasferimento di un’azienda non può mai far venire meno la responsabilità del cedente, neppure nel caso in cui l’acquirente se li sia contrattualmente accollati, se non vi sia il consenso espresso del creditore).
Ciò premesso, la domanda principale, volta a ottenere, previa declaratoria di nullità delle operazioni di investimento, la restituzione del capitale impiegato nell’acquisto delle obbligazioni subordinate, è infondata. Difatti, il resistente ha prodotto in atti direttamente tutta la necessaria documentazione contrattuale, sottoscritta da parte ricorrente: risulta, quindi, soddisfatto per tabulas il requisito della forma scritta ai fini di validità, ai sensi dell’art. 23 TUF.
Per contro, con precipuo riferimento alla domanda di risarcimento del danno, l’Intermediario non ha prodotto alcun documento che permetta di comprovare l’assolvimento, in concreto, degli obblighi informativi, riguardanti i titoli oggetto del contendere che sono obbligazioni subordinate MPS appartenenti a due diverse emissioni. Ciò premesso, il Collegio non può esimersi dal rilevare che sia emerso con inoppugnabile evidenza che parte ricorrente fosse informata, sin dal novembre 2010 (e, dunque, da prima del primo investimento posto in essere), del fatto che le “obbligazioni MPS 5.6% 20” fossero obbligazioni subordinate. In presenza della certezza che il ricorrente già disponesse di tale informazione, risulta consequenzialmente impossibile non concludere che l’inadempimento del resistente agli obblighi informativi, pure obiettivamente sussistente, non sia dotato di efficienza causale nella contestata scelta di investimento, perché vi è un’evidenza oggettiva del fatto che l’investitore avesse acquisito aliunde piena contezza delle esatte caratteristiche del titolo, già oggetto di passati investimenti e sul quale si era, dunque, consapevolmente orientato a continuare massicciamente a investire.
A esito diverso deve giungersi, per contro, con riferimento all’investimento in “obbligazioni MPS 5%”, dal momento che, in questo caso, non sussiste alcun elemento tale da ritenere che il ricorrente fosse informato della natura subordinata delle obbligazioni acquistate; sotto questo profilo deve, pertanto, ritenersi che l’inadempimento sia dotato di efficienza causale nella scelta di investimento, potendosi ragionevolmente presumere che l’investitore, se avesse avuto contezza della reale natura anche di questo secondo titolo, non avrebbe scelto di concentrare ulteriormente i propri capitali in strumenti connotati dalla medesima tipologia di rischio, ma avrebbe ragionevolmente (se non in tutto, perlomeno in parte) operato per un bilanciamento con l’investimento in obbligazioni ordinarie, e comunque con differente profilo di rischio.
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Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it