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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 9 aprile 2021, n. 9407.

di Antonio Zurlo

 

Nel caso di specie, la richiesta di CTU, finalizzata all’esame della documentazione asseritamente presente sul server dell’Istituto bancario, non manifestava chiaramente l’oggetto. Peraltro, laddove l’investitore avesse effettivamente inteso acquisire i documenti ipoteticamente sussistenti presso gli archivi informatici della Banca, avrebbe dovuto, di necessità, formulare una richiesta di ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c. ovvero, trattandosi di operazioni sostanzialmente incidenti sullo svolgimento di conto correnti bancari, inoltrare la richiesta stragiudiziale di documentazione, ai sensi dell’art. 119 TUB.

 

 

Qui l’ordinanza.