1 min read
Cass. civ., Sez. 1°, Ord. n. 19746 del 25 luglio 2018
Di Donato Giovenzana – Legale d’impresa
La banca ricorrente – nel contesto delle sue difese – ammette di aver posto in essere un’operazione avente sostanzialmente la funzione di sostituire con un credito assistito da garanzia reale un credito chirografario, fattispecie pe
Tuttavia, il fatto che si tratti di una “prassi distorta” – sostiene la ricorrente – non implica che, nel sistema vigente, la sua adozione debba essere sanzionata con lo strumento della nullità, essendo la stessa piuttosto “rimediabile con lo strumento tipico dell’azione revocatoria”.
La Suprema Corte accoglie detto motivo, in quanto qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire, attraverso l’erogazione di somme poi refluite in forza di precedenti accordi… nelle casse della banca mutuante, una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi, risulta individuabile il motivo illecito perseguito, rappresentato dalla costituzione di un’ipoteca per debiti chirografari preesisitenti; tale garanzia è revocabile, in quanto concessa per nuovo credito, la cui erogazione è finalizzata all’estinzione di credito precedente chirografario.
Qui la pronuncia: Cass. Civ. Ordinanza n. 19746 del 25 luglio 2018