Nota a App. Lecce, Sez. I, 27 ottobre 2026, n. 903.
Massima redazionale
La Corte territoriale leccese, in via preliminare, richiama i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione[1], che ha definitivamente chiarito la distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
In particolare, gli ermellini hanno affermato che: “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”. Ed ancora: “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”.
Alla luce di tali principi deve effettivamente ritenersi non corretta la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha qualificato la contestazione del convenuto in ordine alla titolarità del credito in capo alla SPV come eccezione soggetta a decadenza.
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Nel merito, la titolarità del credito in capo alla SPV deve ritenersi adeguatamente dimostrata. Sul punto, il Collegio leccese ritiene di dare continuità ai principi recentemente ribaditi dalla Cassazione[2], la quale ha ricostruito in modo sistematico il regime probatorio della cessione dei crediti in blocco, ex art. 58 TUB, e delle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130/1999.
La Cassazione ha anzitutto evidenziato come “la prova della cessione ovvero della ricomprensione del credito entro il perimetro della cessione, ove le circostanze non siano pacifiche, può essere data con ogni mezzo, ed anche per presunzioni, oltre che, se del caso, traendo argomenti di prova ai sensi del secondo comma dell’articolo 116 c.p.c. anche dal comportamento delle parti”… in quanto nel caso considerato, “non entra affatto in gioco la disciplina dei limiti alla prova del contratto: disciplina operante tra le parti del contratto medesimo, e non, invece, nei rapporti tra il contraente ceduto, che parte del contratto di cessione non è, ed il cedente, o, più di frequente, come nel nostro caso, il cessionario”…. “Ciò sta a significare che il contratto di cessione stipulato tra cedente e cessionario opera, nei rapporti tra cessionario e contraente ceduto, ed in particolare per i fini della verifica se un determinato credito sia o no compreso nella cessione, alla stregua di un mero fatto: sicché trova applicazione il principio secondo cui i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, così come i limiti di valore previsti dall’art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi nei confronti di un terzo l’esistenza come fatto storico influente sull’esito del processo (Cass. n. 5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 566 del 2001; Cass. 4 aprile 2023, n. 9295).
Il giudice di legittimità ha, inoltre, precisato che la pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel Registro delle Imprese assolvano la funzione di rendere opponibile la cessione ai debitori ceduti in luogo della notificazione individuale prevista dall’art. 1264 c.c.; tuttavia, tali adempimenti non costituiscono prova legale dell’avvenuta cessione, né tantomeno dell’inclusione di un determinato credito nel compendio oggetto di trasferimento.
Ciò nondimeno, la medesima decisione ha ribadito che da tale principio non discende affatto la necessità della produzione del contratto di cessione quale unico mezzo di prova della titolarità del credito.
Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può, infatti, costituire elemento probatorio idoneo a dimostrare l’inclusione del credito nella cessione quando contenga criteri identificativi sufficientemente specifici da consentire l’individuazione dei rapporti trasferiti[3].
L’accertamento dell’effettiva inclusione del credito controverso nel perimetro della cessione costituisce tipico apprezzamento demandato al giudice di merito, che può fondare il proprio convincimento su tutti gli elementi ritualmente acquisiti al processo, senza che sussistano limitazioni dei mezzi di prova.
Nel caso in esame, l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale risulta abbastanza specifico. Da esso emerge che la Banca ha ceduto alla SPV un portafoglio di crediti pecuniari individuati mediante una serie di parametri oggettivi, concernenti:
- crediti originati da rapporti bancari e finanziari facenti capo alla Banca;
- crediti derivanti da aperture di credito, affidamenti e altre facilitazioni creditizie concesse alla clientela;
- crediti sorti in un arco temporale compreso tra il 1968 e il 2019;
- posizioni rispondenti ai criteri classificatori analiticamente indicati nell’avviso.
Inoltre, nel predetto avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale vi è anche l’indicazione di un apposito link che consente di individuare i precisi elementi identificativi del credito ceduto.
Tali elementi descrittivi consentono di individuare con sufficiente determinatezza le categorie dei rapporti trasferiti.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che:
- la SPV ha prodotto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale relativo all’operazione di cessione in blocco intervenuta con la Banca;
- l’avviso comprendeva espressamente crediti derivanti da rapporti bancari e facilitazioni creditizie sorti tra il 1968 e il 2019;
- il credito azionato trae origine dai rapporti di conto corrente affidati accesi nel 2007 e nel 2010 dalla società garantita dall’odierno appellante;
- tali caratteristiche coincidono integralmente con i criteri identificativi contenuti nell’avviso di cessione.
Il credito dedotto in giudizio pertanto presenta tutte le caratteristiche oggettive richieste dall’avviso pubblicato e risulta pertanto pienamente riconducibile al perimetro della cessione.
Nella valutazione complessiva del quadro probatorio assume poi rilievo il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., come elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, l’avviso di cessione assume rilevanza probatoria quando contenga criteri sufficientemente determinati per individuare il credito controverso e quando tali allegazioni non siano state oggetto di contestazione specifica.
In particolare, la prefata ordinanza ha espressamente precisato che: “la parte che contesta la titolarità del credito in capo al cessionario non può limitarsi ad una contestazione generica dell’efficacia probatoria dell’avviso di cessione, ma deve specificamente dedurre le ragioni per le quali il credito controverso non rientrerebbe tra quelli individuati dai criteri descrittivi contenuti nell’avviso medesimo”.
La Cassazione ha, quindi, ulteriormente chiarito che: “ove il cessionario abbia allegato l’intervenuta cessione e prodotto l’avviso pubblicato ai sensi dell’art. 58 T.U.B., contenente criteri idonei all’individuazione del credito, l’assenza di una contestazione specifica circa la riconducibilità della posizione debitoria a tali criteri costituisce circostanza che il giudice del merito può legittimamente valorizzare ai fini dell’accertamento della titolarità del credito”.
Nel caso di specie, la società cessionaria ha sin dall’atto introduttivo allegato l’intervenuta cessione del credito e ha prodotto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2019, dal quale emerge che l’operazione riguardava crediti pecuniari vantati dalla Banca cedente derivanti da rapporti bancari e finanziari, comprese aperture di credito e altre facilitazioni creditizie sorte nel periodo compreso tra il 1968 e il 2019; ha dedotto che il credito azionato trae origine dai rapporti di conto corrente intercorsi con la cedente e presenta caratteristiche pienamente coerenti con i criteri identificativi riportati nell’avviso.
A fronte di tali allegazioni, l’odierna appellante non ha mai specificamente dedotto, nel corso del giudizio di primo grado, le ragioni per cui il proprio debito sarebbe rimasto estraneo al compendio oggetto di cessione, né, tantomeno, ha indicato elementi fattuali incompatibili con l’inclusione del credito nel perimetro dell’operazione. La contestazione della titolarità del credito è stata, infatti, proposta soltanto nella comparsa conclusionale, laddove il ceduto si è limitato a censurare genericamente l’insufficienza dell’avviso di cessione ai fini della dimostrazione dell’inclusione del credito azionato nell’operazione di cessione.
Alla luce dei principi appena richiamati, tale contestazione non risulta idonea a neutralizzare il valore dimostrativo dell’avviso, dovendosi attribuire rilevanza, ai fini dell’accertamento della titolarità del credito, anche alla mancata contestazione specifica della riconducibilità della posizione debitoria ai criteri identificativi contenuti nella pubblicazione.
A tale quadro probatorio si aggiungono, poi, gli ulteriori elementi desumibili dal comportamento processuale delle parti, cui la medesima ordinanza n. 33966/2025 riconosce autonomo rilievo ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.
La Cassazione ha, infatti, evidenziato che la prova dell’inclusione del credito nel compendio ceduto può essere desunta non soltanto dalla documentazione prodotta, ma anche dagli argomenti di prova ricavabili dalla condotta processuale dei soggetti coinvolti, affermando che il giudice di merito è libero di valorizzare, ai fini della decisione, tutti gli elementi istruttori acquisiti, comprese le condotte tenute dalle parti nel processo.
Ebbene, nel presente giudizio, da un lato è stata, altresì, prodotta la dichiarazione della cedente attestante espressamente l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione.
Dall’altro lato la Banca originaria, successivamente all’operazione di cessione, non ha più rivendicato alcuna titolarità sul credito controverso, lasciandone integralmente la gestione e la tutela giudiziale alla società cessionaria.
Tale comportamento processuale, valutato unitamente al contenuto dell’avviso di cessione e alla mancata contestazione specifica della riconducibilità del credito ai criteri ivi indicati, costituisce un ulteriore e significativo elemento di conferma dell’effettivo trasferimento della posizione creditoria.
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[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951. Secondo tale arresto, la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione e si valuta sulla base della mera prospettazione contenuta nella domanda; la titolarità del diritto sostanziale costituisce invece un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della controversia. Di conseguenza la contestazione della titolarità del diritto non integra un’eccezione in senso stretto, ma una mera difesa la quale può essere sollevata in ogni fase del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla scorta degli atti ritualmente acquisiti; permane comunque a carico dell’attore l’onere di allegare e provare la titolarità del diritto azionato.
[2] Cfr. Cass. n. 33966/2025.
[3] In tal senso si sono espresse, tra le altre, Cass. n. 31188/2017, Cass. n. 15884/2019, Cass. n. 10200/2020, Cass. n. 4277/2023, Cass. n. 17944/2023, Cass. n. 5478/2024, Cass. n. 13289/2024, Cass. n. 28790/2024, Cass. n. 841/2025, Cass. n. 9073/2025 e Cass. n. 15088/2025, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non prova automaticamente la cessione del singolo credito, ma assume significativo valore dimostrativo ogniqualvolta i crediti ceduti siano identificabili attraverso caratteristiche oggettive e verificabili descritte nell’avviso.
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