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Mandico & Partners
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La disciplina del compenso dell’esperto indipendente nella composizione negoziata della crisi, contenuta nell’art. 25-ter del D.lgs. n. 14/2019, presenta caratteri peculiari rispetto ai sistemi remunerativi degli organi delle procedure concorsuali.
Il legislatore ha delineato un modello nel quale il riferimento patrimoniale, costituito dalla media dell’attivo degli ultimi tre bilanci, si combina con criteri qualitativi di valutazione della prestazione, meccanismi correttivi e maggiorazioni collegate al conseguimento di determinati risultati negoziali.
Il contributo esamina la metodologia di calcolo e approfondisce il rapporto tra quantificazione aritmetica e valutazione dell’attività concretamente espletata, anche alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di compensi del commissario giudiziale.
Attraverso il confronto con il sistema remunerativo del curatore della liquidazione giudiziale, viene inoltre indagata la diversa rilevanza attribuita ai risultati patrimoniali e negoziali, soffermandosi sulla possibile tensione tra incentivi economici al successo delle trattative e dovere di indipendenza dell’esperto.
La tesi sostenuta è che l’art. 25-ter CCII configuri un modello di discrezionalità valutativa giuridicamente vincolata, nel quale la corretta determinazione del compenso richiede non soltanto l’applicazione delle percentuali normative, ma anche la verificabilità dei criteri utilizzati e dei presupposti delle maggiorazioni.
 
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1. Premessa: la natura composita del sistema di remunerazione dell’esperto.
La disciplina del compenso dell’esperto indipendente costituisce uno degli aspetti attraverso i quali emerge con maggiore evidenza la particolare configurazione giuridica della composizione negoziata della crisi.
Come noto, quest’ultima non integra una procedura concorsuale in senso proprio, bensì un percorso di soluzione della crisi fondato sulla negoziazione assistita da un soggetto terzo, indipendente e dotato di specifiche competenze professionali.
L’esperto, pur non esercitando funzioni gestorie né sostituendosi all’imprenditore nelle scelte relative alla conduzione dell’impresa, assume un ruolo centrale nella facilitazione delle trattative, nella verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e nell’individuazione delle possibili soluzioni concordate.
La peculiarità della funzione esercitata si riflette inevitabilmente sul regime della remunerazione: l’art. 25-ter CCII non configura, infatti, un compenso puramente proporzionale alle dimensioni economiche dell’impresa, né un corrispettivo fisso e rigidamente ancorato alla durata temporale dell’incarico, quanto piuttosto un sistema misto nel quale convivono elementi patrimoniali, criteri qualitativi e meccanismi premiali, fortemente improntato alla logica della quantificazione delle attività prestate e di quella che potrebbe definirsi “l’impronta” che il professionista traccia nel percorso di risanamento.
Questa impostazione emerge chiaramente dall’incipit dell’art. 25-ter, comma 1, che impone di considerare l’opera prestata, la sua complessità, il contributo offerto alla negoziazione e la sollecitudine nella conduzione delle trattative.
L’elemento patrimoniale costituisce, pertanto, la base quantitativa della liquidazione, mentre i criteri qualitativi concorrono alla determinazione della concreta misura del compenso.
 
2. La base di calcolo: il riferimento alla media dell’attivo degli ultimi tre bilanci.
Il primo passaggio metodologico consiste nell’individuazione dell’ammontare dell’attivo sul quale applicare le aliquote percentuali: ai sensi dell’art. 25-ter, comma 9, CCII, le percentuali previste dal comma 1 sono calcolate sulla media dell’attivo risultante dagli ultimi tre bilanci.
In mancanza, il parametro è costituito dall’attivo risultante dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria depositata ai sensi dell’art. 17, comma 3, lettera a), CCII.
Qualora l’attività abbia avuto inizio da meno di tre anni, il legislatore dispone che la media sia determinata considerando i bilanci depositati dall’inizio dell’attività.
La disposizione assume notevole rilievo, poiché individua un parametro legale specifico che non può essere liberamente sostituito con grandezze economiche differenti: in particolare, occorre distinguere l’attivo patrimoniale dal fatturato, dal patrimonio netto, dall’indebitamento complessivo e dall’attivo immobilizzato.
La metodologia corretta richiede, dunque, di individuare il totale dell’attivo di ciascuno dei tre esercizi rilevanti e di determinarne la media aritmetica.
In termini generali:
Attivo medio = (Attivo esercizio n-2 + Attivo esercizio n-1 + Attivo esercizio n) / 3
La scelta legislativa della media triennale risponde, sul piano sistematico, all’esigenza di attenuare l’incidenza di oscillazioni patrimoniali contingenti, evitando che la quantificazione del compenso dipenda esclusivamente dalla situazione dell’ultimo esercizio; la disposizione non consente, invece, di sostituire discrezionalmente la media triennale con una situazione infrannuale soltanto perché ritenuta maggiormente rappresentativa delle condizioni correnti dell’impresa, laddove risultino disponibili i bilanci richiesti.
Un ulteriore profilo riguarda l’eventuale presenza di rettifiche contabili o di significative anomalie nelle poste dell’attivo: la disciplina non contiene una regola generale che attribuisca all’esperto il potere di rideterminare unilateralmente il valore dell’attivo sulla base di una propria ricostruzione economica; pertanto eventuali discostamenti dalle risultanze dei bilanci devono essere valutati alla luce della disciplina contabile e delle specifiche circostanze del caso concreto, evitando di introdurre correttivi non previsti dalla norma.
Il criterio non è, per di più, mobile, ma appare ancorato al dato contabile iniziale: se nel corso della procedura di Composizione, la Società depositerà – in ossequio ai doveri civilistici dell’Amministratore o del Consiglio di amministrazione – un nuovo bilancio, i dati di quest’ultimo non potranno essere utilizzati per rivedere (in melius o peius) le stime del preventivo.
 
3. L’applicazione progressiva degli scaglioni percentuali.
Individuata la base patrimoniale, il secondo passaggio consiste nell’applicazione delle percentuali stabilite dall’art. 25-ter, comma 1.
Nella formulazione vigente a seguito del D.lgs. n. 136/2024, la disposizione individua otto scaglioni, ciascuno caratterizzato da un intervallo percentuale.
Attivo di riferimento
Aliquota minima
Aliquota massima
Fino a € 100.000
4,00%
6,00%
Da € 100.000,01 a € 500.000
1,00%
1,50%
Da € 500.000,01 a € 1.000.000
0,50%
0,80%
Da € 1.000.000,01 a € 2.500.000
0,25%
0,43%
Da € 2.500.000,01 a € 50.000.000
0,05%
0,10%
Da € 50.000.000,01 a € 400.000.000
0,010%
0,025%
Da € 400.000.000,01 a € 1.300.000.000
0,002%
0,008%
Oltre € 1.300.000.000
0,002%–0,005%
 
La formulazione letterale dell’ultimo scaglione presenta un’inversione nell’indicazione dei due estremi percentuali, riportati dal legislatore nell’ordine 0,005%-0,002%. 
È essenziale evidenziare che il metodo di calcolo ha natura progressiva: le percentuali non devono essere applicate all’intero attivo utilizzando l’aliquota corrispondente allo scaglione finale raggiunto, bensì alle singole porzioni di attivo ricadenti nei rispettivi scaglioni; in altri termini, ogni fascia patrimoniale contribuisce autonomamente alla formazione del compenso.
A titolo esemplificativo, si consideri un’impresa con attivo medio pari a euro 3.000.000.
L’applicazione delle aliquote minime e massime conduce ai seguenti risultati:
 
ScaglioneCompenso minimoCompenso massimo
Primi € 100.000€ 4.000€ 6.000
Successivi € 400.000€ 4.000€ 6.000
Successivi € 500.000€ 2.500€ 4.000
Successivi € 1.500.000€ 3.750€ 6.450
Residui € 500.000€ 250€ 500
Totale€ 14.500€ 22.950
 
4. La discrezionalità nella scelta delle aliquote: il rapporto tra parametri quantitativi e criteri qualitativi.
L’introduzione di intervalli percentuali, in luogo di aliquote rigidamente predeterminate, rappresenta un elemento centrale della disciplina vigente: rispetto al precedente sistema, caratterizzato da percentuali fisse, il legislatore ha attribuito maggiore rilevanza alla concreta attività professionale svolta.
La ratio della modifica può essere individuata nell’esigenza di evitare automatismi remunerativi che, facendo esclusivo riferimento alla dimensione patrimoniale dell’impresa, potrebbero risultare inadeguati rispetto all’effettiva complessità dell’incarico.
Il comma 1 individua quattro parametri qualitativi: opera prestata, complessità dell’attività, contributo alla negoziazione e sollecitudine nella conduzione delle trattative.
La loro valutazione non può essere risolta mediante formule astratte, ma deve essere rapportata alle caratteristiche del percorso concretamente svolto.
La complessità dell’incarico, ad esempio, può dipendere dalla pluralità degli interessi coinvolti, dalla presenza di esposizioni finanziarie articolate, dalla struttura del gruppo societario, dall’esistenza di contenziosi rilevanti, dalle difficoltà nella ricostruzione della situazione patrimoniale e dalla necessità di coordinare interlocuzioni negoziali particolarmente complesse.
La Composizione Negoziata di due imprese simili può nascondere differenti vicissitudini e percorsi (basti pensare, ad esempio, alla complessa attività negoziale sottesa ad una richiesta di transazione fiscale, che è viatico alternatico e non necessario in una composizione).
L’opera prestata deve essere valutata considerando le attività realmente svolte, comprese l’analisi documentale, le interlocuzioni con l’imprenditore e i suoi consulenti, la partecipazione agli incontri, l’esame delle proposte e l’eventuale formulazione di osservazioni e soluzioni alternative.
Il contributo alla negoziazione richiede, invece, un apprezzamento dell’apporto concreto dell’esperto al confronto tra le parti.
Non necessariamente tale contributo coincide con il conseguimento di un accordo definitivo, poiché la sua attività mantiene autonoma rilevanza anche quando le trattative non conducano al risultato auspicato.
La sollecitudine rappresenta, infine, un criterio di valutazione delle modalità temporali di esecuzione dell’incarico, da apprezzarsi anche alla luce delle eventuali difficoltà non imputabili al professionista.
Da tali considerazioni deriva una conseguenza interpretativa rilevante: l’adozione dell’aliquota massima prevista per ciascuno scaglione non può essere considerata un effetto automatico della nomina o della conclusione dell’incarico.
La misura massima rappresenta uno dei valori consentiti dalla legge, ma la sua concreta applicazione deve risultare coerente con gli elementi qualitativi prescritti dal comma 1.
Allo stesso modo, non sarebbe corretto ritenere che l’esito negativo delle trattative comporti necessariamente l’applicazione delle aliquote minime.
Il sistema esige una valutazione dell’attività e non una meccanica equiparazione tra risultato finale e misura della remunerazione ordinaria.
 
5. Le maggiorazioni e le riduzioni: il numero delle parti effettivamente partecipanti alle trattative.
Una volta individuato il compenso ordinario mediante l’applicazione progressiva degli scaglioni, occorre verificare l’operatività dei correttivi previsti dall’art. 25-ter, comma 4.
La disposizione contempla aumenti e riduzioni collegati al numero dei creditori e delle altre parti interessate che partecipino alle trattative.
Il compenso è aumentato del 25% qualora i partecipanti siano compresi tra ventuno e cinquanta; del 35% qualora siano superiori a cinquanta; è invece ridotto del 40% quando il numero dei partecipanti non sia superiore a cinque.
Anche in questo caso, la scelta legislativa del parametro è chiaramente dinamica: la maggiorazione non discende dal numero di creditori della Società e/o dal numero di creditori chiamati nella camera compositiva, ma dal numero di creditori sostanzialmente chiamati a negoziare ed attivi nelle trattative.
La mera esistenza di un credito, la presenza del relativo titolare nell’elenco delle passività aziendali o la semplice individuazione di una controparte potenzialmente interessata non equivalgono necessariamente alla partecipazione negoziale richiesta dalla disposizione.
La verifica deve quindi concentrarsi sull’effettivo coinvolgimento delle parti nel percorso di composizione negoziata, avendo effettiva rilevanza le convocazioni, i verbali degli incontri, le comunicazioni intercorse e gli eventuali riscontri alle proposte formulate.
Sul piano interpretativo, resta da chiarire quale intensità di interlocuzione sia necessaria per integrare il requisito della partecipazione: se sia sufficiente una risposta alla convocazione o se occorra una concreta interlocuzione sul contenuto delle proposte.
Il dato letterale sembra deporre per una nozione sostanziale di partecipazione, incompatibile con il mero conteggio indiscriminato dei creditori, ma al contempo non appare tuttavia possibile imporre, in assenza di un’espressa previsione normativa, che la partecipazione si traduca necessariamente in un’adesione alle proposte.
Il comma 5 precisa, inoltre, che i lavoratori e le rappresentanze sindacali non vengono considerati ai fini degli aumenti previsti dal comma 4, lettere a) e b), prevedendo separatamente un compenso di euro 100 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell’art. 4, comma 3.
Il comma 4, lettera d), contempla infine un incremento del 10% in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell’esperto.
Anche in tale ipotesi la maggiorazione presuppone la ricorrenza della specifica fattispecie legale e non può essere riconosciuta sulla base della generica prospettazione di un’operazione di trasferimento.
 
6. Le maggiorazioni connesse all’esito positivo: la distinzione tra remunerazione dell’attività e incentivo al risultato.
Particolare attenzione sistematica merita il rapporto tra il compenso ordinario e gli incrementi collegati al conseguimento di determinati risultati negoziali: l’art. 25-ter, comma 6, dispone l’aumento del 100% del compenso quando, grazie all’opera dell’esperto, siano conclusi, anche successivamente alla relazione finale, il contratto, la convenzione o gli accordi indicati dall’art. 23, commi 1 e 2, lettera b), CCII.
La disposizione introduce un meccanismo premiale specificamente collegato al raggiungimento di risultati qualificati, costituendo un elemento eventuale della numerazione, connesso ad un concreto ed effettivo parametro da perseguire.
Sul piano sistematico, appare necessario distinguere tre situazioni:
1. La prima riguarda le trattative conclusesi senza la realizzazione di una delle soluzioni richiamate dalla norma. In questa ipotesi non sussistono, di regola, i presupposti per la maggiorazione, ferma restando la remunerazione dell’attività ordinariamente prestata.
2. La seconda riguarda la conclusione di intese individuali con alcuni creditori, rispetto alle quali occorre verificare se il risultato concretamente raggiunto integri una delle fattispecie contemplate dall’art. 23.
3. La terza concerne la conclusione di un accordo qualificato previsto dalla disposizione, anche successivamente alla relazione finale, grazie all’attività precedentemente svolta dall’esperto.
In quest’ultima ipotesi, ricorrendone tutti i presupposti, può trovare applicazione l’incremento premiale.
Non appare dunque metodologicamente corretto equiparare qualsiasi accordo raggiunto durante le trattative al risultato richiesto dall’art. 25-ter, comma 6.
Occorre procedere alla qualificazione giuridica della soluzione effettivamente realizzata, con particolare attenzione al contenuto degli accordi e alla loro riconducibilità alle ipotesi normative.
Il comma 7 contempla un ulteriore incremento del 10% sul compenso determinato ai sensi del comma 6, qualora l’esperto sottoscriva l’accordo previsto dall’art. 23, comma 1, lettera c).
La distinzione fra le due previsioni assume rilievo anche ai fini della corretta sequenza del calcolo, poiché la seconda maggiorazione è espressamente parametrata al compenso risultante dall’applicazione del comma precedente.
 
7. I limiti minimi e massimi e le fattispecie derogatorie.
L’art. 25-ter, comma 3, stabilisce che il compenso complessivo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 non possa essere inferiore a euro 4.000 né superiore a euro 400.000.
Limiti richiamati anche dal comma 4, che li mantiene fermi in occasione dell’applicazione dei correttivi ivi contemplati.
La verifica dei limiti legali costituisce pertanto un passaggio autonomo della metodologia di liquidazione.
L’importo ottenuto mediante l’applicazione delle aliquote e dei correttivi deve essere confrontato con i valori minimi e massimi stabiliti dal legislatore.
Diversa è la disciplina del comma 8, che contempla una fattispecie derogatoria, ricorrente allorquando l’imprenditore non compaia davanti all’esperto oppure quest’ultimo non proceda ai sensi dell’art. 17, comma 5, terzo periodo, il compenso è liquidato in misura compresa tra euro 500 ed euro 5.000.
La corretta qualificazione della fattispecie concreta assume, pertanto, carattere preliminare rispetto all’applicazione degli scaglioni ordinari.
 
8. L’accordo tra esperto e imprenditore e il procedimento di liquidazione.
La disciplina della quantificazione del compenso non può essere esaminata prescindendo dalle modalità attraverso le quali il relativo importo viene determinato: l’art. 25-ter, comma 11, attribuisce rilievo all’accordo tra le parti, prevedendo che, in sua mancanza, il compenso sia liquidato dalla commissione di cui all’art. 13, comma 6, CCII.
Il meccanismo appare coerente con la natura negoziale del percorso, pur nell’ambito di un sistema caratterizzato da parametri legali inderogabili o comunque da verificare in relazione alla specifica disciplina applicabile.
Il legislatore ha tuttavia introdotto una limitazione temporale particolarmente significativa, prevedendo la nullità dello stesso qualora sia intervenuto prima dei centoventi giorni dalla data della convocazione prevista dall’art. 17, comma 5, salvo che le trattative si concludano anticipatamente.
La disposizione risponde chiaramente all’esigenza di evitare che il compenso venga definitivamente concordato in una fase nella quale non sia ancora possibile apprezzare adeguatamente l’estensione e la complessità dell’attività.
Quanto al ruolo della commissione, il legislatore dispone che il relativo provvedimento costituisca prova scritta idonea ai sensi dell’art. 633, primo comma, n. 1, c.p.c., nonché titolo per la concessione dell’esecuzione provvisoria ai sensi dell’art. 642 c.p.c.
Sotto tale profilo, assume rilievo la sentenza del Tribunale di Milano n. 9567 del 5 novembre 2024, nella quale è stato valorizzato il ruolo dell’accordo tra le parti nella quantificazione concreta del compenso, ferma restando la competenza della commissione in mancanza di intesa.
 
9. Gli acconti: presupposti temporali e limiti quantitativi.
Un ulteriore elemento di interesse riguarda la possibilità di ottenere un acconto durante lo svolgimento dell’incarico: il comma 13 dell’art. 25-ter stabilisce che, dopo almeno sessanta giorni dall’accettazione dell’incarico, su richiesta dell’esperto, possa essere disposto un acconto non superiore a un terzo del presumibile compenso finale.
La disposizione individua tre condizioni rilevanti: il decorso del termine minimo, la richiesta del professionista e il rispetto del limite quantitativo.
A tali elementi si aggiunge la necessità di considerare i risultati ottenuti e l’attività prestata: l’acconto non costituisce dunque una frazione del compenso automaticamente esigibile al momento dell’accettazione dell’incarico, bensì rappresenta ancora un elemento dinamico del compenso dell’esperto; come tale, inevitabilmente parametrato all’attività svolta ed in via di svolgimento, come dimostrato dall’espressione “presumibile compenso finale”.
La base di riferimento non coincide necessariamente con il solo compenso ottenuto mediante l’applicazione degli scaglioni, ma deve essere individuata attraverso una ragionevole previsione dell’importo complessivamente maturabile, in una stima coerente con lo stato delle trattative e con la concreta prevedibilità dei presupposti legali.
È opportuno, inoltre, distinguere l’emissione del documento fiscale dalla disposizione dell’acconto e dall’effettiva esecuzione del pagamento, trattandosi di circostanze giuridicamente differenti.
 
10. La prededucibilità del compenso e la sua rilevanza sistematica.
Il comma 12 dell’art. 25-ter riconosce espressamente la prededucibilità del compenso dell’esperto.
La previsione assume una particolare importanza nel sistema del Codice della crisi.
La composizione negoziata, pur essendo un percorso di natura essenzialmente negoziale e non una procedura concorsuale, può generare specifici crediti ai quali la legge attribuisce un trattamento privilegiato rispetto alle regole ordinarie del concorso.
Il credito dell’esperto costituisce una delle ipotesi espressamente previste dal legislatore.
L’attribuzione della prededuzione risponde all’esigenza di assicurare un’adeguata tutela alla remunerazione di una funzione considerata essenziale per il funzionamento dell’istituto.
 
11. La determinazione del compenso dell’esperto nel confronto con il regime remunerativo del commissario giudiziale: profili di continuità e discontinuità sistematica.
L’analisi dei criteri di quantificazione del compenso dell’esperto indipendente può essere ulteriormente sviluppata attraverso un confronto con la disciplina della remunerazione del commissario giudiziale nel concordato preventivo.
Benché le due figure professionali operino in contesti giuridici profondamente differenti, entrambe svolgono funzioni caratterizzate da autonomia, indipendenza e rilevanza per la gestione di situazioni di crisi dell’impresa.
La diversità funzionale si riflette, tuttavia, nei rispettivi regimi remunerativi: il compenso dell’esperto trova una disciplina sinora commentata, mentre quello del commissario giudiziale è regolato, mediante il sistema dei rinvii normativi, dai parametri contenuti nel D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, originariamente elaborati nell’ambito della disciplina delle procedure concorsuali.
Una prima differenza concerne l’individuazione della grandezza economica assunta quale base di calcolo:
  • per l’esperto della composizione negoziata, il legislatore utilizza l’attivo patrimoniale dell’impresa, determinato secondo la media degli ultimi tre bilanci, senza attribuire autonomo rilievo al passivo o all’attivo concretamente realizzato.
  • Nel sistema del commissario giudiziale, viceversa, la liquidazione si fonda sulle consistenze patrimoniali attive e passive della procedura, secondo le modalità disciplinate dall’art. 5 del D.M. n. 30/2012.
La distinzione, contenuta in tale disposizione, tra concordati liquidatori e non liquidatori è stata tuttavia sottoposta a una rilevante revisione interpretativa dalla giurisprudenza di legittimità.
Con la sentenza 6 giugno 2023, n. 15790, la Corte di Cassazione ha affermato la necessità di disapplicare il criterio regolamentare differenziato, valorizzando, per la determinazione del compenso unitario del commissario giudiziale, l’attivo inventariato; la medesima pronuncia ha riconosciuto, inoltre, che, nelle ipotesi di cessazione anticipata della procedura concordataria, la remunerazione deve essere proporzionata alla natura, qualità e quantità dell’opera concretamente prestata, potendo essere ridotta anche al di sotto delle percentuali minime previste dal regolamento.
Quest’ultimo principio presenta indubbio interesse nel confronto con l’art. 25-ter CCII.
La disciplina dell’esperto e quella del commissario giudiziale condividono, infatti, l’esigenza di evitare che il parametro patrimoniale si trasformi in un automatismo retributivo del tutto svincolato dall’effettiva consistenza dell’attività professionale.
Una simile conclusione trova ulteriore sostegno nell’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di motivazione dei provvedimenti di liquidazione.
La Suprema Corte ha ripetutamente escluso la sufficienza di motivazioni stereotipate, richiedendo che la quantificazione del compenso del commissario giudiziale sia accompagnata dall’indicazione specifica dell’iter valutativo seguito e dei criteri applicati in relazione alle prestazioni concretamente eseguite.
In tale direzione si collocano, tra le altre, Cass. 26 novembre 2020, n. 26895, Cass. 23 novembre 2023, n. 32536, Cass. 30 marzo 2025, n. 8367, Cass. n. 19216/2025 e Cass. 2 settembre 2025, n. 24387.
Da questo orientamento è possibile ricavare un principio sistematico di particolare rilevanza: quando la legge individua un intervallo di remunerazione, la selezione del valore concreto non costituisce un’operazione puramente matematica, ma richiede l’apprezzamento degli elementi che giustificano la scelta effettuata.
Deve tuttavia escludersi un’applicazione indiscriminata dei principi elaborati in relazione al commissario giudiziale ed, in particolare, della possibilità di ridurre il compenso al di sotto dei minimi regolamentari, riconosciuta dalla Cassazione con riferimento alle specifiche fattispecie concordatarie esaminate.
L’art. 25-ter contiene infatti una disciplina legislativa autonoma, comprensiva di specifici limiti minimi e massimi e di fattispecie derogatorie espressamente individuate.
L’analogia deve quindi operare sul piano dei criteri di valutazione e non su quello della sostituzione delle regole quantitative stabilite dal legislatore.
Analogamente, non sarebbe corretto trasferire alla composizione negoziata la regola dell’attivo inventariato, poiché il comma 9 dell’art. 25-ter individua una diversa base di riferimento.
Il confronto assume particolare significato anche sotto un ulteriore profilo: mentre il commissario giudiziale è inserito nell’organizzazione di una procedura sottoposta alla direzione dell’autorità giudiziaria, l’esperto opera nell’ambito di un percorso negoziale nel quale l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa.
Questa differenza determina la diversa configurazione della liquidazione del commissario (determinato dal tribunale) e dell’Esperto (determinato dall’accordo tra esperto e imprenditore o dall’apposita commissione in seno alla Camera di Commercio competente).
La disciplina pone dunque un problema interpretativo ulteriore: quale grado di esplicitazione dei criteri di calcolo debba accompagnare la liquidazione operata dalla commissione in mancanza di accordo.
Benché la giurisprudenza relativa al commissario giudiziale non sia direttamente applicabile, sembra ragionevole sostenere che anche la liquidazione dell’esperto debba consentire di ricostruire il percorso valutativo seguito nella determinazione dell’importo.
La necessità di rendere intelligibile la scelta delle aliquote appare, del resto, connaturata alla stessa previsione legislativa di intervalli percentuali e criteri qualitativi.
In assenza di un simile controllo, il passaggio da aliquote fisse ad aliquote comprese tra valori minimi e massimi rischierebbe di tradursi in una discrezionalità priva di effettiva verificabilità.
Da ultimo, la differenza tra le due discipline emerge nel trattamento del risultato, atteso che, mentre per il commissario giudiziale, i risultati conseguiti rappresentano un elemento di valutazione della remunerazione ordinaria, secondo i criteri del regolamento applicabile, per l’Esperto è indice di valutazione del contributo prestato al risanamento e di incremento premiale.
Ne deriva una conclusione di ordine sistematico:
La giurisprudenza sui compensi del commissario giudiziale non offre una disciplina sostitutiva di quella dell’esperto, ma contribuisce a delineare un principio generale di proporzionalità e controllabilità della liquidazione, particolarmente rilevante nell’interpretazione dei criteri qualitativi introdotti nell’art. 25-ter CCII.
La dimensione patrimoniale dell’impresa rimane il riferimento quantitativo imposto dalla legge; l’attività effettivamente prestata costituisce, tuttavia, il necessario parametro di valutazione della congruità del compenso nell’ambito degli intervalli consentiti.
 
12. Il confronto con il compenso del curatore: risultato patrimoniale e successo negoziale.
Il regime remunerativo dell’esperto presenta significative differenze rispetto a quello, invece, del curatore della liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell’art. 137 CCII, il compenso del curatore è liquidato dal tribunale secondo i criteri stabiliti dalla disciplina regolamentare: l’art. 1 del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 individua nell’attivo realizzato la principale base quantitativa per la determinazione della remunerazione, prevedendo inoltre una componente supplementare parametrata al passivo accertato.
L’opera prestata, i risultati ottenuti, l’importanza della procedura e la sollecitudine nella conduzione delle operazioni concorrono alla concreta quantificazione.
Il risultato assume quindi rilievo nel sistema remunerativo del curatore, ma secondo una logica differente da quella che caratterizza l’art. 25-ter CCII, essendo parametrato ad una grandezza patrimoniale preesistente, costituita dalla media dell’attivo risultante dai bilanci, mentre la conclusione di specifiche soluzioni negoziali può determinare un autonomo incremento premiale.
La differenza non può essere descritta, tuttavia, affermando semplicemente che il compenso del curatore sia indipendente dai risultati, essendo una simile conclusione sarebbe incompatibile con il richiamo all’attivo realizzato e ai risultati ottenuti contenuto nel D.M. n. 30/2012.
È invece corretto rilevare che i due sistemi attribuiscono rilevanza a risultati di diversa natura.
Nel regime del curatore il risultato economico-patrimoniale incide principalmente sulla base di calcolo; nel regime dell’esperto il risultato negoziale può costituire il presupposto di un incremento autonomo del compenso.
Questa differenziazione riflette la diversa funzione dei due soggetti.
 
13. Il sistema premiale e l’indipendenza dell’esperto: una possibile tensione strutturale.
La previsione di una maggiorazione del 100% collegata al conseguimento di specifici risultati negoziali introduce una questione ulteriore, che trascende il problema della corretta quantificazione del compenso.
Occorre interrogarsi sulla compatibilità, sul piano funzionale, tra l’incentivo economico al successo delle trattative e il dovere di indipendenza dell’esperto, sancito dall’arti 16 CCII.
L’esperto è chiamato a operare con professionalità, riservatezza, imparzialità e indipendenza, in un contesto nel quale possono emergere interessi contrapposti e valutazioni significativamente divergenti circa le prospettive di risanamento dell’impresa.
L’attività non si esaurisce dunque nella ricerca di un accordo a qualsiasi condizione, ma anzi il professionista è tenuto a valutare la concreta perseguibilità del risanamento e a svolgere le proprie funzioni in modo coerente con le risultanze acquisite.
Il sistema premiale dell’art. 25-ter, comma 6, può tuttavia generare un interesse economico alla conclusione di determinate soluzioni negoziali.
La circostanza non è di per sé incompatibile con l’indipendenza, posto che il legislatore ha espressamente previsto tale incentivo; tuttavia, la stessa evidenzia una possibile tensione tra l’interesse del professionista alla maturazione della componente premiale e la necessità di mantenere un giudizio obiettivo sulle prospettive di risanamento, ergo di tutelare anche la massa dei creditori interessati dalla procedura.
Il problema assume particolare rilevanza nelle situazioni in cui le trattative presentino possibilità di successo limitate oppure nelle quali l’accordo prospettato richieda condizioni particolarmente gravose per alcune categorie di creditori.
In simili circostanze, l’esperto deve preservare la propria indipendenza anche rispetto all’interesse economico derivante dall’eventuale conclusione dell’accordo.
Non può escludersi, almeno sul piano teorico, che un sistema remunerativo particolarmente orientato al risultato produca incentivi alla prosecuzione di trattative ormai prive di ragionevoli prospettive oppure alla ricerca di soluzioni formalmente qualificabili come accordi, ma sostanzialmente inadeguate.
Tale considerazione non equivale a formulare un giudizio negativo sul modello legislativo; tuttavia, essa impone di distinguere nettamente il piano preliminare della “risanabilità” dell’Impresa, dall’effettiva e successiva attività transattiva. 
 
14. Verso una metodologia trasparente e verificabile di determinazione del compenso.
Dall’esame complessivo della disciplina emerge l’opportunità di adottare una metodologia di determinazione del compenso articolata in fasi logicamente successive.
In primo luogo, occorre individuare la corretta base patrimoniale, utilizzando la media dell’attivo degli ultimi tre bilanci o il diverso parametro consentito dal comma 9.
In secondo luogo, devono essere applicate progressivamente le aliquote relative alle singole fasce patrimoniali.
In terzo luogo, occorre motivare la scelta delle percentuali concretamente utilizzate, alla luce dell’opera prestata, della complessità dell’attività, del contributo alla negoziazione e della sollecitudine.
Successivamente devono essere verificati i correttivi collegati al numero delle parti partecipanti e alle ulteriori fattispecie previste dal comma 4, nel rispetto dei limiti normativi.
Un autonomo accertamento deve riguardare la sussistenza degli specifici presupposti per gli incrementi premiali previsti dai commi 6 e 7.
Infine, occorre verificare eventuali acconti già corrisposti, spese rimborsabili e accessori di legge, mantenendo distinta la quantificazione del compenso professionale dal calcolo degli importi fiscalmente e previdenzialmente dovuti.
In questa prospettiva, il prospetto di determinazione del compenso dovrebbe consentire di ricostruire non soltanto il risultato numerico finale, ma anche le ragioni giuridiche delle scelte compiute.
Una quantificazione esclusivamente tabellare, priva dell’indicazione dei criteri utilizzati per selezionare le aliquote e applicare i correttivi, rischia di rendere difficoltosa la verifica del rispetto della disciplina.
Non si tratta di introdurre un obbligo di motivazione formalmente identico a quello dei provvedimenti giurisdizionali, bensì di valorizzare un’esigenza di trasparenza e verificabilità coerente con la struttura dell’art. 25-ter.
La necessità di rendere controllabile la quantificazione appare particolarmente significativa quando manchi un accordo tra le parti e debba intervenire la commissione competente.
 
15. Considerazioni conclusive.
La disciplina del compenso dell’esperto indipendente nella composizione negoziata esprime una precisa scelta legislativa.
Il compenso non è commisurato esclusivamente al tempo impiegato o alla dimensione patrimoniale dell’impresa, ma viene determinato mediante un sistema nel quale convivono criteri quantitativi, valutazioni qualitative e incentivi al conseguimento di risultati negoziali.
Il confronto con la remunerazione del curatore e del commissario giudiziale consente di coglierne la peculiarità.
Nel sistema del curatore, il risultato economico-patrimoniale costituisce un elemento centrale della base remunerativa.
Nel sistema del commissario giudiziale, la giurisprudenza ha progressivamente valorizzato la proporzionalità del compenso alla natura, qualità e quantità dell’attività prestata e la necessità di una liquidazione adeguatamente motivata.
Nel sistema dell’esperto, invece, il legislatore combina una base patrimoniale predeterminata con una valutazione qualitativa dell’opera e un meccanismo premiale espressamente collegato al successo negoziale.
L’applicazione delle aliquote massime non può costituire un automatismo, così come l’esito negativo delle trattative non può determinare, di per sé, il disconoscimento dell’attività ordinaria effettivamente prestata.
Il risultato negoziale assume una rilevanza autonoma soltanto nei casi e alle condizioni espressamente previsti dalla legge.
Inoltre, il meccanismo premiale deve essere interpretato in modo coerente con la funzione dell’esperto e con i doveri di indipendenza e imparzialità che caratterizzano l’incarico.
L’incentivo economico al conseguimento di determinate soluzioni non può tradursi in una prevalenza dell’interesse remunerativo sull’obiettività delle valutazioni circa la concreta perseguibilità del risanamento.
La corretta applicazione dell’art. 25-ter richiede, dunque, una distinzione rigorosa tra remunerazione dell’attività, valutazione qualitativa della prestazione e riconoscimento degli incrementi premiali.
La proporzionalità della remunerazione, la verificabilità del procedimento di calcolo e la salvaguardia dell’indipendenza dell’esperto costituiscono tre dimensioni complementari di un medesimo problema: assicurare che il sistema dei compensi rimanga coerente con la funzione istituzionale della composizione negoziata della crisi.
 

Riferimenti normativi
D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, artt. 12, 16, 17, 23, 25-ter, 92 e 137.
D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, art. 5.
D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, artt. 1, 2, 4 e 5.
D.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, quale antecedente della disciplina della composizione negoziata.
Riferimenti giurisprudenziali
Cass. civ., Sez. I, 6 giugno 2023, n. 15790, in tema di determinazione del compenso del commissario giudiziale, attivo inventariato e proporzionalità della remunerazione nelle ipotesi di cessazione anticipata della procedura.
Cass. civ., Sez. I, 23 novembre 2023, n. 32536, sull’insufficienza della motivazione stereotipata e sull’esigenza di esplicitare i criteri di liquidazione del compenso del commissario giudiziale.
Cass. civ., Sez. I, n. 19216/2025, sulla necessità di illustrare l’iter logico di determinazione del compenso in relazione alla natura, qualità e quantità dell’opera effettivamente prestata.
Trib. Milano, 5 novembre 2024, n. 9567, in tema di criteri di determinazione del compenso dell’esperto della composizione negoziata e rilevanza dell’accordo tra le parti.
Bibliografia istituzionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Principi di comportamento per l’esperto di composizione negoziata, gennaio 2026.
Unioncamere e sistema camerale, Massimario della composizione negoziata della crisi, edizione 2025.

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