Nota a Trib. Benevento, Sez. II, 18 maggio 2026, n. 764.
Massima redazionale
Nel caso di specie, gli attori lamentavano la nullità del finanziamento ai sensi dell’art. 2358 c.c. Ebbene, il Tribunale beneventano, anzitutto, evidenzia che, per “prestito baciato” s’intende un finanziamento erogato da una banca a un cliente a tassi di interesse più vantaggiosi, a patto che il cliente acquisti azioni della banca stessa, che di conseguenza vengono chiamate “azioni baciate”.
La menzionata disposizione prevede che la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal citato articolo. L’art. 2358 c.c. prevede il rispetto delle seguenti condizioni:
- deve esserci un’autorizzazione preventiva, basata su una relazione degli amministratori che illustri l’operazione sotto il profilo giuridico ed economico;
- l’importo complessivo delle somme impiegate deve essere contenuto entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio;
- il prestito deve essere concesso a condizioni di mercato. L’accertamento della nullità dipende dalla prova del collegamento negoziale tra il finanziamento e l’acquisto delle azioni.
A tal fine, non è necessario che il prestito e l’acquisto avvengano nello stesso istante, ma deve essere provato, anche presuntivamente, che il finanziamento è stato concesso per permettere al cliente l’acquisto dei titoli della banca stessa. La Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che la norma de qua opera un divieto di fonte legale a tutela di interessi generali, ovvero quelli di terzi e dei creditori sociali, all’integrità patrimoniale della società. La sanzione della nullità si estende all’atto di acquisto, ove risulti individuabile il collegamento funzionale tra l’erogazione del finanziamento e l’acquisto delle azioni, ovvero quando gli atti, per quanto formalmente distinti, risultino tra loro collegati perché l’uno serve oggettivamente alla realizzazione dell’altro.
La prova del collegamento funzionale non deve necessariamente emergere dai contratti, ma può anche palesarsi in base a indici anche presuntivi, quale la quasi contemporaneità o comunque la vicinanza temporale tra l’erogazione del finanziamento e l’acquisto di azioni, la correlazione quantitativa, anche se non perfetta, fra la provvista concessa con il finanziamento e il prezzo delle azioni e ancora la totale mancanza di giustificazione dell’operazione, unita alla mancata richiesta di garanzie da parte dell’istituto finanziatore. Il nesso di correlazione (temporale e funzionale) è l’indice principale, ravvisabile in presenza di contestualità o stretta vicinanza cronologica tra l’erogazione del prestito e l’acquisto dei titoli. Il finanziamento viene accreditato e, quasi simultaneamente, una parte rilevante della somma viene addebitata per l’acquisto delle azioni della banca.
In tali ipotesi emerge l’assenza di un reale passaggio di disponibilità liquida al cliente: il denaro, difatti, o gran parte di esso, non esce realmente dal patrimonio della banca o vi rientra immediatamente sotto forma di aumento di capitale. Inoltre, occorre accertare se l’operazione è vantaggiosa per il cliente oltre che per la banca, tenendo presente che il tasso di interesse pagato sul prestito è superiore al rendimento atteso dei titoli acquistati, con la conseguenza che il cliente accetta un costo certo (interessi passivi) a fronte di un investimento incerto o meno redditizio. Infine, il prestito viene erogato senza la richiesta di garanzie reali che solitamente la banca esige per importi simili.
Tutto ciò premesso, nella specie, secondo il giudice campano, potrebbero essere ravvisabili le condizioni per ritenere sussistente l’invocata nullità, emergendo il collegamento temporale tra il contratto di finanziamento chirografario e la proposta di acquisto azioni e obbligazioni, stipulati quasi contestualmente, per una gran parte della somma finanziata, in assenza di garanzie reali richieste ed in presenza di interessi passivi che non equivalgono ai rendimenti.
Seguici sui social:
Info sull'autore