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Nota a Trib. Napoli, Sez. V, 26 marzo 2026.

di Dario Nardone

Studio Legale Nardone

Il mutuo, pur se perfezionato, non è idoneo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. qualora l’evento che condiziona l’esigibilità delle somme (nella fattispecie, lo svincolo del deposito cauzionale) non risulti documentato né all’interno del mutuo stesso, né da altra documentazione provvista della forma solenne ex art. 474 c.p.c.

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Seppur v’è quietanza (contestata nel suo valore giuridico dal mutuatario opponente) nel mutuo, qualora le clausole contrattuali colleghino l’inizio del piano di ammortamento e l’obbligo di rimborso delle rate al momento in cui la somma mutuata viene resa effettivamente disponibile, l’esigibilità del credito non è attuale, ma risulta intrinsecamente condizionata e postergata all’effettivo svincolo del deposito cauzionale; in tal caso, in ossequio ai criteri interpretativi tracciati da Cassazione, Sez. III, n. 12007/24, pur come precisati da Cassazione a Sezioni Unite, n. 5968/25, il contratto di mutuo, ancorché perfezionato, non può valere quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. se l’evento condizionante l’esigibilità (lo svincolo del deposito) non è documentato all’interno del mutuo stesso, ovvero da un separato atto dotato della forma solenne richiesta dall’art. 474 c.p.c.

Nel giudizio di opposizione a precetto, la questione inerente all’inidoneità del contratto a costituire valido titolo esecutivo incide sull’esistenza stessa del titolo; pertanto, tale carenza è rilevabile d’ufficio dal Giudice, anche qualora la parte opponente non abbia formulato la doglianza in quegli esatti termini all’interno dell’atto di opposizione.

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