Nota a ABF, Collegio di Palermo, 18 dicembre 2025, n. 11173.
“Beati i miti perché erediteranno la terra”
(Mt 5,5)
“I poveri invece avranno in eredità la terra e godranno di una grande pace”
(Salmo 37,11)
“Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram”. Gesù, come ovvio, nel promettere la beatitudine ai miti e individuandola nell’ereditare la terra, sta discorrendo di una prospettiva spirituale e metafisica. Circostanza che, fin da subito, deve essere stata chiara ai più. Se quella terra da possedersi si fosse tradotta o dovesse tradursi in mappe catastali, fogli, particelle e sub, la mitezza scorrerebbe gagliarda e torrenziale tanto che nessun argine di qualsivoglia, pur ampio e capiente, fiume sarebbe in grado di contenerla. I miti marcerebbero, a file serrate (pacificamente, s’intende), per le vie del mondo e occhio di uomo non potrebbe scorgere l’inizio e la fine di questo innumerevole e inarrestabile esercito. Ma Gesù, nella sua infinita divina sapienza, conosceva l’uomo e sapeva che avrebbe inteso le sue parole per come esse andavano intese. E altrettanto bene supponeva che quello straordinario catalogo che sono le Beatitudini difficilmente avrebbero trovato facile e universale concretizzazione. Ecco perché pone al termine delle Beatitudini stesse – mi perdonino biblisti e teologi – una norma di chiusura (direbbero i giuristi… ed anche a tale categoria, chiedo umilmente venia): “Beati estis cum maledixerint vobis et persecuti vos fuerint et dixerint omne malum adversum vos, mentientes, propter me”. “Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia”. (Mt 5,11). Sapeva, tristemente sapeva, che avrebbero potuto dir male di noi, di tutti noi (o della più parte di noi), senza necessità alcuna di mentire. Limitandosi all’oggettiva constatazione dei fatti. Ma perché abbiamo inteso iniziare queste nostre righe con un riferimento all’eredità evangelica? Perché le righe stesse, assai più prosaicamente e non metafisicamente, discorreranno di successione. E, nella specie, delle vicende successorie cui soggiace la giacenza di un conto corrente cointestato.
Entriamo, dunque, in medias res, con l’esame della Decisione n. 11173 del 18 dicembre 2025. Non senza, però, una preliminare e doverosa precisazione di metodo. Si precisa che nella redazione della presente nota sono stati utilizzati, per attività di supporto e ricerca, sistemi di intelligenza artificiale. Tutti i contenuti sono stati oggetto di revisione, integrazione e validazione da parte dell’autore. E alla detta IA generativa ci affidiamo nella ricostruzione della vicenda in parola e nella generazione della massima che dalla pronuncia arbitrale può trarsi.
“La controversia riguarda un conto corrente cointestato a firme disgiunte. Dopo il decesso di una delle cointestatarie, uno dei coeredi ha contestato il comportamento dell’intermediario, lamentando:
- il rilascio tardivo della documentazione successoria;
- il mancato blocco del rapporto;
- l’esecuzione, in favore dell’altra cointestataria superstite, di un bonifico/giroconto pari al 50% del saldo attivo esistente sul conto;
- la mancata restituzione di tali somme al conto della de cuius;
- la mancata comunicazione delle generalità del responsabile dell’operazione.
Il Collegio ha rigettato il ricorso, muovendo da tre passaggi centrali:
- sul piano esterno, nei rapporti tra banca e cointestatari di un conto a firme disgiunte, opera la regola della solidarietà: ciascun cointestatario può disporre delle somme e il pagamento eseguito dalla banca in favore di uno di essi ha effetto liberatorio anche verso gli altri;
- sul piano successorio-fiscale, il vincolo derivante dalla dichiarazione di successione riguarda soltanto la quota caduta in successione, non anche la quota che si presume spettante iure proprio al cointestatario superstite;
- sul piano interno, ogni contestazione circa la provenienza esclusiva delle somme o la titolarità sostanziale del denaro rileva solo nei rapporti tra coeredi e cointestatario superstite, ma non incide sulla legittimità dell’operato della banca, che resta regolato dalla disciplina del conto cointestato.
Il Collegio ha inoltre affermato che:
- le domande nuove formulate soltanto in sede di replica sono inammissibili, perché nel procedimento ABF non è consentito ampliare la domanda iniziale;
- la domanda di consegna della documentazione è infondata, sia perché proposta in termini generici, sia perché l’intermediario ha documentato di avere dato riscontro alle richieste del ricorrente;
- le richieste dirette ad ottenere iniziative disciplinari interne o l’indicazione del responsabile dell’operazione esulano dal perimetro della cognizione ABF, che concerne l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti a operazioni e servizi bancari e finanziari.
Massima: in caso di conto corrente cointestato a firme disgiunte, il decesso di uno dei cointestatari non impedisce alla banca di consentire al cointestatario superstite di disporre della quota del saldo presumibilmente di sua spettanza iure proprio; il vincolo successorio e fiscale opera soltanto sulla quota riferibile al de cuius. Le contestazioni relative alla titolarità sostanziale delle provviste o alla loro provenienza esclusiva rilevano nei rapporti interni tra coeredi e cointestatario superstite, ma non escludono la legittimità del pagamento effettuato dalla banca in applicazione della solidarietà attiva ex art. 1854 c.c.
Massima complementare: nel procedimento ABF è inammissibile l’ampliamento della domanda in sede di replica; è inoltre infondata la domanda di consegna documentale formulata genericamente quando l’intermediario provi di avere già trasmesso la documentazione richiesta”.
La presente nota si concentrerà sull’analisi del principio enunciato nella massima sopra riprodotta. Principio di diritto che si pone nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di successione di conti cointestati a firme disgiunte, con il puntuale richiamo alle norme codicistiche che, nel caso di specie, regolano i rapporti esterni tra i cointestatari (ovvero i cointestatari e i coeredi di uno di essi) e la Banca e i rapporti interni tra i cointestatari (ovvero, e anche in tal caso, tra i cointestatari e i coeredi di uno di essi). Ai sensi dell’art. 1854 c.c. (rubricato “Conto corrente intestato a più persone”), rammenta il Collegio palermitano dell’Arbitro Bancario Finanziario, “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”. Tale norma speciale – dettata per l’appunto riguardo ai conti correnti – rinvia alla norma generale, dettata in tema di solidarietà, dall’art. 1292 c.c. (rubricato “Nozione della solidarietà”) il quale prevede che “L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”. Il combinato disposto di queste due norme, come evidenziato dal Collegio, legittima pienamente l’operatività della Banca che, in qualità di debitrice delle somme depositate, si libera della propria obbligazione eseguendo la prestazione (il pagamento) in favore di anche uno solo dei creditori solidali (i cointestatari). “È obbligo della banca, scaturente dalla disciplina del contratto bancario, quello di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell’altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate (Cass. 19.03.2021, n. 7862)[1]”.
Se il rapporto esterno tra la Banca e i cointestatari del rapporto di conto corrente (e ciò anche nel caso in cui a uno dei cointestatari subentrino i coeredi dello stesso) resta individuato dall’anzidetto combinato disposto di norme codicistiche, quale disciplina normativa disciplina il rapporto interno tra i cointestatari? I rapporti interni tra i soggetti interessati alla provvista, risultano regolati dalla presunzione di uguaglianza delle quote a mente della norma di cui all’art. 1298 c.c.; presunzione di uguaglianza delle quote che, però, ammette prova contraria. Il richiamato articolo (rubricato “Rapporti interni tra debitori o creditori solidali”) così recita: “Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”. La banca, pertanto, non è chiamata a dirimere eventuali conflitti sulle quote di spettanza tra i cointestatari superstiti e i coeredi. Le quote di spettanza del rapporto di conto corrente si presumono eguali. Trattasi, certo e come già anticipato, non di presunzione iuris et de iure (assoluta), ma iuris tantum (relativa). Essa pertanto ammette prova contraria. Ma non è compito della Banca il sindacato su siffatta prova ed essa resta estranea al rapporto interno tra i cointestatari. Una tale soluzione ermeneutica risulta, peraltro, confermata – ex multis – da una pronuncia di legittimità (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n. 4838 del 23 febbraio 2021[2]) la quale ribadisce il discrimine sussistente tra la disciplina applicabile ai rapporti con la banca (art. 1854 c.c.) e quella che regola i rapporti interni tra i correntisti (art. 1298 c.c.). Gli Ermellini sottolineano che la questione della provenienza delle somme e della titolarità effettiva del saldo rileva solo in quest’ultimo ambito, quello – per l’appunto – dei rapporti interni tra i correntisti: “Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall’art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente; sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto”.
Principio, questo, che trova conferma in ulteriori pronunce di legittimità le quali, pur se relative alla materia dei buoni fruttiferi postali, (cfr. Cass. civ., Sez. VI – 1, Ord., (data ud. 03/03/2022) 11/07/2022, n. 21822 e Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 07/06/2022) 03/02/2023, n. 3321) ribadiscono l’assunto che la riscossione riservata all’intestatario superstite non interferisce con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà obbligato nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto. Come pure, pur traendo le mosse da questione che attiene nello specifico alla divisione ereditaria e al litisconsorzio, va menzionata sul punto Cass. civ., Sez. Unite, 28 novembre 2007, n. 24657 che richiama il medesimo principio dell’azionabilità del diritto, anche da parte di uno solo dei coeredi[3]
Quindi, e tentando una prima sintesi, richiamandoci agli aspetti indicati in premessa:
- sul piano esterno, nei rapporti tra banca e cointestatari di un conto a firme disgiunte, opera la regola della solidarietà: ciascun cointestatario può disporre delle somme e il pagamento eseguito dalla banca in favore di uno di essi ha effetto liberatorio anche verso gli altri;
- sul piano interno, ogni contestazione circa la provenienza esclusiva delle somme o la titolarità sostanziale del denaro rileva solo nei rapporti tra coeredi e cointestatario superstite, ma non incide sulla legittimità dell’operato della banca, che resta regolato dalla disciplina del conto cointestato.
Ma tale principio che riconosce il diritto, anche del singolo cointestatario/coerede a richiede la liquidazione dell’intero non incontra alcun ostacolo che non sia quello dei rapporti interni tra i cointestatari medesimi (non opponibile – ad ogni buon conto e come si è anticipato – dalla Banca, ma relativo – per l’appunto – ai rapporti interni tra i cointestatari/coeredi e da risolversi a loro cura)?
“Secondo l’orientamento dei Collegi – sottolinea il giudice arbitrale – tale principio trova un limite esclusivamente nel disposto dell’art. 48, comma 4, d. lgs. 346/1990 (Testo unico in materia di imposta di successioni e donazioni), secondo cui «4. Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione di successione o integrativa con l’indicazione dei suddetti titoli, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione[4]». Si tratta, però di un vincolo che trova origine nella normativa fiscale, e che è limitato alla quota del saldo caduto in successione, e non della quota spettante, iure proprio, al cointestatario. In conclusione, se la disponibilità della quota spettante ai coeredi iure successionis, è condizionata alla presentazione, da parte dei chiamati all’eredità, della dichiarazione di successione (ovvero della dichiarazione negativa, nei casi previsti dalla legge) va, per altro verso, ribadita la pien a disponibilità “iure proprio” della quota del rapporto cointestato riferibile al correntista superstite (ex multis, Collegio di Coordinamento decisione n. 5305/2013[5], Collegio di Milano decisione n. 1615/2019, Collegio di Palermo decisione n. 21434/2020)”.
La decisione esaminata, come già sottolineato, si muove nel solco di un orientamento consolidato sia nell’ambito della giurisprudenza di legittimità che della giurisprudenza arbitrale e ne ribadisce coerentemente i principi, già evidenziati in premessa.
In conclusione, torniamo alle nostre riflessioni iniziali. In una prospettiva escatologica, siamo certi che i miti erediteranno la terra (e senza necessità) di formalismo alcuno. Al momento – atteso che la mitezza risponde a un principio economico fondamentale: la scarsità dei beni – dobbiamo constatare che, pur discorrendo di assi ereditari assai più esigui, la sola via praticabile non è quella delle Beatitudini, ma dei codici e delle leggi. Codici e leggi che – val bene la pena di sottolinearlo – in un mondo che non ha saputo spontaneamente praticare le Beatitudini, restano tuttora il solo tentativo (umano e, pertanto, perfettibile) di dare un ordine a ciò che altrimenti non l’avrebbe.
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[1] Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19/03/2021, n. 7862: “Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino all’estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio, e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare”.
[2] Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 23/02/2021, n. 4838: “La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa”.
[3] Cass. civ., Sez. Unite, 28 novembre 2007, n. 24657: “I crediti del “de cuius”, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell’art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l’unico credito succede nel credito al momento dell’apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall’art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il “de cuius” ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”.
[4] “Sono esonerati dall’obbligo di dichiarazione il coniuge e i parenti in linea retta del defunto, se l’attivo ereditario non supera il valore di 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari” cfr. L’Agenzia – Dichiarazione di successione – Agenzia delle Entrate
[5] Collegio di Coordinamento, Decisione N. 5305 del 18 ottobre 2013: “La richiamata disposizione […] non incide sul profilo relativo alla legittimazione dei cointestatari, che resta regolata dalle disposizioni del codice civile; essa, peraltro, impone un adempimento che può essere qualificato alla stregua di un vero e proprio vincolo di indisponibilità della somma. Da ciò deriva che la presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi, ovvero della c.d. “dichiarazione negativa” di cui all’art. 28 del medesimo t.u., costituisce una condizione senza la quale il debitore può legittimamente opporre il mancato pagamento nei confronti del creditore, pur legittimato ad esigere la liquidazione della intera somma portata dal libretto. Tenuto conto di ciò, la permanenza della legittimazione in capo ai cointestatari nonostante la morte di uno di essi, dunque, è vicenda che attiene esclusivamente al rapporto negoziale inter partes, che non può pregiudicare le posizioni dei terzi, quale in questo caso, deve essere considerata l’Amministrazione finanziaria. Tanto più se i diritti dei terzi siano riconosciuti da una disposizione avente natura imperativa, qual è certamente quella in materia tributaria. È infatti agevole osservare che, ragionando a contrario, l’insussistenza di tale vincolo consentirebbe facili pratiche elusive della normativa fiscale, consentendo agli eredi di evitare il pagamento della imposta sulla successione, semplicemente cointestando un libretto di deposito a risparmio”.
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