Quanto alla illegittimità del mutuo per vessatorietà della clausola floor il Tribunale lodigiano rileva che la clausola inserita nel contratto di mutuo conteneva un floor espresso. Ciò posto, è necessario accertare, ai fini della validità della clausola, se i mutuatari debbano qualificarsi come consumatori ovvero se, per converso, abbiano agito al di fuori della figura del consumatore. Ebbene, nella specie, i signori erano agricoltori e avevano contratto il mutuo per l’acquisto di una cascina e di terreni agricoli necessari per la loro attività: non è possibile, pertanto, qualificarli consumatori, con la conseguenza della non applicabilità della disciplina rafforzata del consumatore e della disciplina delle clausole vessatorie e la possibile applicabilità della sola tutela ordinaria di trasparenza bancaria.
Analizzando il floor, si evince che, quanto alla trasparenza bancaria, il tasso minimo era chiaramente indicato nel contratto (5,25%), la clausola era esplicita e non ambigua. Quanto alla mancanza di un relativo cap per un non consumatore l’asimmetria di rischio è considerata scelta negoziale che, se nota e contrattualmente accettata non comporta l’illegittimità del mutuo.
In questo senso, la giurisprudenza di legittimità[1] ha confermato che la clausola è inclusa nell’autonomia negoziale delle parti, purché chiara e comprensibile; non costituisce di per sé vessatorietà contrattuale; la clausola floor non è soggetta a valutazione di vessatorietà ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. cons., quando attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto e/o del corrispettivo e il cliente ne è consapevole al momento della firma.
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[1] Il riferimento è a Cass. n. 1942/2025.