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Nota a Trib. Lodi, 22 gennaio 2026, n. 16.

Massima redazionale

Quanto alla illegittimità del mutuo per vessatorietà della clausola floor il Tribunale lodigiano rileva che la clausola inserita nel contratto di mutuo conteneva un floor espresso. Ciò posto, è necessario accertare, ai fini della validità della clausola, se i mutuatari debbano qualificarsi come consumatori ovvero se, per converso, abbiano agito al di fuori della figura del consumatore. Ebbene, nella specie, i signori erano agricoltori e avevano contratto il mutuo per l’acquisto di una cascina e di terreni agricoli necessari per la loro attività: non è possibile, pertanto, qualificarli consumatori, con la conseguenza della non applicabilità della disciplina rafforzata del consumatore e della disciplina delle clausole vessatorie e la possibile applicabilità della sola tutela ordinaria di trasparenza bancaria.

Analizzando il floor, si evince che, quanto alla trasparenza bancaria, il tasso minimo era chiaramente indicato nel contratto (5,25%), la clausola era esplicita e non ambigua. Quanto alla mancanza di un relativo cap per un non consumatore l’asimmetria di rischio è considerata scelta negoziale che, se nota e contrattualmente accettata non comporta l’illegittimità del mutuo.

In questo senso, la giurisprudenza di legittimità[1] ha confermato che la clausola è inclusa nell’autonomia negoziale delle parti, purché chiara e comprensibile; non costituisce di per sé vessatorietà contrattuale; la clausola floor non è soggetta a valutazione di vessatorietà ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. cons., quando attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto e/o del corrispettivo e il cliente ne è consapevole al momento della firma.

 

 

 

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[1] Il riferimento è a Cass. n. 1942/2025.

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