Nella specie, la Corte d’Appello rilevava che con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado il correntista avesse allegato di “non ricordare di avere mai sottoscritto alcun contratto, né tantomeno di averne ricevuto le relative copie”, anche con riguardo alle modifiche intervenute in corso di rapporto. Il giudice di seconde cure osservava, quindi, che non si trattava di una netta affermazione di inesistenza di apposito testo negoziale (riferito comunque all’anno 2001, come decorrenza del rapporto evincibile dagli estratti conto e come pure affermato nell’atto di citazione), ma di una mera deduzione, alla quale si era contrapposta quella contraria della Banca. Aggiungeva che era ancora lo stesso correntista, con le conclusioni rassegnate in atto di appello, ad ammettere come possibile l’esistenza del contratto (inteso come testo scritto) laddove invocava “la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero, nell’ipotesi di produzione in corso di causa del contratto di conto corrente da parte della convenuta, perché inserite nel contratto di conto corrente ordinario intercorso fra le parti per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici e indeterminati”. E ulteriormente osservava che, trattandosi, poi, di rapporto negoziale avviato nel 2001, nella piena vigenza della disciplina del Testo Unico Bancario – che prescrive la consegna al correntista di copia del testo negoziale – deve presumersi, in difetto di diversa allegazione avvenuta la detta consegna di copia. La Corte d’Appello, dunque, in base a questi vari elementi, interpretava la domanda dell’attore nel senso che questo non avesse escluso l’esistenza del testo contrattuale e non avesse dedotto la nullità totale del contratto per assenza di forma scritta. A seguito di tale interpretazione, il Collegio aveva ritenuto incombere sul correntista, che agisce per l’accertamento negativo del credito e la ripetizione dell’indebito, l’onere di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto e a provare la nullità delle clausole negoziali.
Ebbene, la Prima Sezione Civile ritiene corretta tale ultima statuizione. Difatti, “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole”[1]; nonché[2], “Se è il cliente ad agire in giudizio, è su di lui che grava l’onere di dar prova del contratto di conto corrente da cui si origina il saldo. Vale, al riguardo, la regola generale per cui in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell’onere della prova a carico dell’attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare la mancanza di una causa che giustifichi lo stesso indebito”.
Prova che, nel caso di specie, il ricorrente non ha dato, avendo anche ammesso di non aver formulato alla Banca richieste di documentazione ex art. 119 TUB. Né, tantomeno, rileva la questione della completezza o meno degli estratti conto ai fini della ricostruzione del rapporto bancario, a fronte della carenza della produzione del contratto scritto.
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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 09.03.2021, n. 6480.
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16.10.2024, n. 26867.
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