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di Sergio Amicarelli

Avvocato

La cessione dei crediti in blocco, e la connessa operazione di cartolarizzazione, rappresentano strumenti finanziari di crescente diffusione nel panorama economico-giuridico. Attraverso tali operazioni, gli istituti di credito cedono interi portafogli di crediti, spesso deteriorati (NPL), a società specializzate, al fine di liquidare attivi e alleggerire i propri bilanci. La disciplina di riferimento è contenuta principalmente nell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB) e nella Legge n. 130 del 30 aprile 1999 sulla cartolarizzazione dei crediti. Sebbene tali operazioni offrano indubbi vantaggi in termini di efficienza del mercato, esse generano complesse questioni giuridiche, soprattutto in sede processuale, con riferimento alla prova della titolarità del credito e alla legittimazione ad agire dei soggetti coinvolti. Il presente contributo si propone di analizzare sinteticamente i ruoli dei diversi attori (SPV, Servicer, Sub-servicer), la distinzione fondamentale tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto, e il riparto dell’onere probatorio a fronte delle contestazioni del debitore ceduto, alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito.

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1. La struttura dell’operazione di cartolarizzazione: SPV, servicer e sub-servicer.

L’operazione di cartolarizzazione, come disciplinata dalla L. 130/1999, si articola attraverso l’intervento di soggetti con ruoli specifici e distinti.

Al centro dell’operazione vi è la Società Veicolo di Cartolarizzazione (SPV), cessionaria dei crediti. La sua funzione è esclusiva: acquistare i crediti (pecuniari, esistenti o futuri) e finanziare tale acquisto emettendo titoli destinati al mercato. La SPV è, a tutti gli effetti, la titolare dei crediti acquistati e del patrimonio separato costituito per l’operazione, che per legge è distinto dal suo patrimonio e da quello di altre operazioni [Cass. Civ., Sez. 5, N. 22178 del 13-07-2022].

La gestione e la riscossione dei crediti non vengono, tuttavia, svolte direttamente dalla SPV, bensì da un soggetto terzo, il Servicer (o Master Servicer). Tale incarico, per legge, è riservato a banche o intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 TUB ( cfrs.Tribunale Di Napoli, Sentenza n.3686 del 14 Aprile 2025).

Il rapporto tra SPV e Servicer si configura come un mandato con rappresentanza, in forza del quale il Servicer agisce in nome e per conto della SPV, spendendone il nome “c.d. spendita del nome”  (Tribunale di Napoli, Sentenza n.1573 del 5 febbraio 2024).

Il Servicer, a sua volta, può delegare parte delle sue attività, in particolare il recupero giudiziale e stragiudiziale, a un Sub-Servicer (o Special Servicer), a condizione che tale facoltà di subdelega sia prevista nel contratto di servicing (  cfrs. [Tribunale Di Verbania, Sentenza n.77 del 21 Febbraio 2025)

A differenza del Master Servicer, il Sub-Servicer non è tenuto all’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB, essendo sufficiente il possesso della licenza per l’attività di recupero crediti ai sensi dell’art. 115 TULPS ( cfrs. [Tribunale Di Verbania, Sentenza n.77 del 21 Febbraio 2025].

 

2. La legittimazione ad agire e la legittimazione processuale.

La questione della legittimazione ad agire in giudizio per il recupero del credito è cruciale. Poiché la titolarità del diritto appartiene alla SPV, è quest’ultima la parte sostanziale del rapporto. Tuttavia, l’azione giudiziaria è tipicamente esercitata dal Servicer o dal Sub-Servicer. La loro legittimazione discende dalla “catena di procure” che li lega alla SPV. Essi non agiscono in nome proprio per un diritto altrui (come sostituti processuali ex art. 81 c.p.c.), ma in qualità di rappresentanti sostanziali e processuali della SPV, in nome e per conto della quale compiono gli atti giudiziari ([Tribunale di Bari, Sentenza n.1080 del 4 marzo 2024).

Come chiarito dalla giurisprudenza di merito:

“il rappresentante che stipula in nome del rappresentato è parte in senso formale mentre parte sostanziale è il rappresentato, il quale assume la titolarità del rapporto contrattuale. Al rappresentato, precisamente, viene imputato l’intero rapporto e non singoli effetti prodotti dal contratto. […] La ricaduta normativa di tale principio è contenuta nell’art. 1388 c.c., il quale prevede che “il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato””( cfrs.  [Tribunale Di Napoli, Sentenza n.3686 del 14 Aprile 2025).

Pertanto, il Servicer (o il Sub-Servicer, se validamente delegato) che agisce in giudizio deve dare prova del proprio potere rappresentativo, producendo l’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale (che spesso menziona la nomina del Servicer) e, soprattutto, la procura o il contratto di servicing da cui risultino i poteri conferiti, incluso quello di agire in giudizio e di nominare difensori ( cfrs. [Tribunale Di Roma, Sentenza n.17501 del 18 Novembre 2024).

 

3. Legittimazione ad agire e titolarità del diritto.

La giurisprudenza, a partire dalla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 2951/2016, ha consolidato la distinzione tra la “legitimatio ad causam” (o legittimazione ad agire) e la titolarità del diritto.

La legittimazione ad agire è una condizione dell’azione che si valuta sulla base della mera prospettazione della domanda [Cass. Civ., Sez. 1, N. 5478 del 29-02-2024]. La società che si afferma cessionaria e successore nel diritto di credito è, per ciò solo, legittimata ad agire. La sua carenza, rilevabile d’ufficio, emerge solo se dalla stessa domanda risulti che il diritto azionato appartiene a un altro soggetto ( Cass. Civ., Sez. 1, N. 33336 del 20-12-2025).

La titolarità del diritto, invece, attiene al merito della causa e rappresenta un elemento costitutivo della pretesa creditoria (Tribunale di Patti, Sentenza n.320 del 12 marzo 2024). Come tale, deve essere provata dall’attore ai sensi dell’art. 2697 c.c. a fronte di una contestazione del convenuto ( Cass. Civ., Sez. 1, N. 5478 del 29-02-2024). La sua carenza, se accertata, porta al rigetto della domanda nel merito.

 

4. L’onere della prova della titolarità e il ruolo della gazzetta ufficiale.

Nelle cessioni in blocco, l’art. 58, comma 2, TUB prevede che la notizia della cessione sia pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U.). Tale adempimento ha la funzione di sostituire la notifica individuale della cessione ex art. 1264 c.c., rendendo la cessione opponibile “erga omnes e, in particolare, ai debitori ceduti .( Cass. Civ., Sez. 3, N. 841 del 13-01-2025).

Tuttavia, la giurisprudenza è costante nell’affermare che la sola produzione dell’estratto della G.U. non è sufficiente a provare la titolarità di uno specifico credito, ovvero la sua inclusione nell’operazione di cessione, soprattutto a fronte di una contestazione del debitore [Decisione N. 5939 del 16/05/2024]. La pubblicazione è una “mera dichiarazione della parte interessata” e non ha efficacia costitutiva (Tribunale Di Campobasso, Sentenza n.284 del 8 Aprile 2025).

L’avviso in G.U. può assurgere a prova della titolarità solo se i criteri di individuazione “per categorie” dei rapporti ceduti siano talmente specifici da consentire di identificare senza incertezze i singoli crediti oggetto di cessione [Cass. Civ., Sez. 3, N. 9073 del 06-04-2025].

Se i criteri sono generici, la prova non è raggiunta.

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito con forza questo principio, ammonendo che la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non può trasformarsi in una “scorciatoia probatoria” per il cessionario. Spetta infatti al giudice di merito, specie a fronte di una puntuale contestazione del debitore, verificare con motivazione puntuale e approfondita la concreta riconducibilità del credito azionato alla categoria descritta nell’avviso di cessione, senza potersi arrestare alla genericità dell’indicazione (cfr. Cass. Civ. Sez.III Ordinanza n.34641 del 29 dicembre 2025;. Cass. Civ., Sez. III, Ord. 29 dicembre 2023, n. 34641). Questo orientamento rafforza la posizione del debitore e impone al giudice un controllo sostanziale e non meramente formale sulla prova della titolarità.

Di conseguenza, a fronte della contestazione del debitore, il cessionario (agendo tramite il Servicer) ha l’onere di fornire la prova documentale che lo specifico credito azionato rientra tra quelli compresi nel contratto di cessione [Cass. Civ., Sez. 1, N. 16668 del 22-06-2025).

Tale prova può essere fornita mediante:

  • La produzione del contratto di cessione e dei relativi allegati, da cui si evinca l’inclusione del credito (Tribunale di Castrovillari, Sentenza n.2068 del 7 dicembre 2024) .
  • Una dichiarazione scritta del cedente che attesti l’avvenuta cessione di quello specifico rapporto di credito (Tribunale di Spoleto, Sentenza n.371 del 15 aprile 2024).

Altri elementi presuntivi, come la disponibilità della documentazione contrattuale originale relativa al credito (Tribunale Di Caltanissetta, Sentenza n.365 del 26 Maggio 2025).

 

5. La posizione del debitore ceduto.

La contestazione da parte del debitore della titolarità del credito in capo all’attore non costituisce un’eccezione in senso stretto, ma una “mera difesa” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 5478 del 29-02-2024]. Ciò comporta due conseguenze fondamentali:

  • Può essere sollevata in ogni fase del giudizio, non essendo soggetta alle preclusioni assertive e probatorie tipiche delle eccezioni.
  • La carenza di titolarità del diritto è rilevabile d’ufficio dal giudice qualora emerga dagli atti di causa [Decisione N. 5939 del 16/05/2024].

 L’onere probatorio in capo al cessionario risulta invece attenuato o escluso qualora il debitore abbia tenuto una condotta incompatibile con la negazione della titolarità, ad esempio riconoscendo la propria posizione debitoria nei confronti del nuovo creditore ([Tribunale di Rimini, Sentenza n.15 del 10 gennaio 2024).

In assenza di tale riconoscimento e a fronte di una specifica contestazione, la prova della titolarità diviene un passaggio ineludibile per l’accoglimento della domanda, attivando quel dovere di verifica puntuale in capo al giudice, come recentemente sottolineato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord. 29 dicembre 2023, n. 34641).

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In sintesi, la struttura delle operazioni di cessione in blocco e cartolarizzazione prevede una chiara distinzione di ruoli, dove la SPV è titolare del diritto e il Servicer (o Sub-Servicer) agisce quale suo rappresentante processuale. La legittimazione ad agire di quest’ultimo si fonda sulla mera affermazione e sulla prova del potere rappresentativo. La questione della titolarità del credito, invece, attiene al merito e, in caso di contestazione del debitore, deve essere rigorosamente provata dal creditore agente. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pur essendo essenziale per l’opponibilità della cessione, non è di per sé sufficiente a dimostrare l’inclusione di un singolo credito nell’operazione, rendendo necessaria la produzione di documentazione specifica (contratto di cessione o dichiarazione del cedente) per superare le difese del debitore e ottenere una pronuncia favorevole nel merito.

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