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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 24 dicembre 2025, n. 33966.

di Giulia Turato

Avvocato

In materia di cessione del credito, “di solito” le cose non funzionano mai in modo lineare: è proprio in queste situazioni che emerge tutta la delicatezza del tema della prova della titolarità del credito e dell’avvenuta cessione.

La recentissima ordinanza della Cassazione, qui in commento, affronta la questione sollevata dalla ricorrente con l’eccezione di difetto di legittimazione attiva e passiva della controricorrente, che rilevava che «la controricorrente fonda la propria legittimazione su una presunta operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi della l. 30 aprile 1999, n. 130, di cui avrebbe dato notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. (…) Tale allegazione è del tutto inidonea a fondare la prova della titolarità del credito per cui è causa».

La ricorrente, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di mancato raggiungimento della prova dell’esistenza del contratto di cessione e dell’inclusione del credito mediante l’allegazione del solo avviso di cessione generico, sosteneva che, in presenza di tale pubblicazione generica, sul debitore ceduto non gravi l’onere di una contestazione specifica ex art. 115 c.p.c., poiché l’atto di cessione costituirebbe un fatto ignoto alla parte debitrice, che non avrebbe conoscenza diretta e immediata dei suoi termini.

La Suprema Corte esponeva, nell’ordine, le seguenti considerazioni:

1. L’articolo 58, secondo comma, del testo unico bancario prevede che l’iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale abbiano ad oggetto la notizia dell’avvenuta cessione, senza che l’adempimento pubblicitario — in particolare la pubblicazione, di cui qui ci occupiamo — debba per legge estendersi all’identificazione, singolarmente o per categorie, dei crediti connessi ai rapporti (in ipotesi di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, ovvero di cessione in blocco di rapporti giuridici: art. 58 citato, primo comma) oppure dei crediti in sé (in ipotesi di cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari: art. 1 della legge n. 130 del 1999) ceduti di volta in volta.

2. Nell’ipotesi frequente di controversia in atto nei confronti della cedente, instaurata in sede di impugnazione da o contro la cessionaria, l’adempimento pubblicitario in questione, così come previsto dalla norma, non è di per sé sufficiente, qualora ne sorga la questione, a fornire prova piena né dell’effettiva esistenza della cessione, né che il credito oggetto di controversia rientri tra quelli ceduti. L’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, infatti, è un atto esterno e successivo al contratto di cessione, che non implica necessariamente la precedente stipulazione del menzionato contratto, il cui contenuto, come osservato, non deve indicare in dettaglio i crediti trasferiti. Tale principio è ormai consolidato.

3. trova applicazione il consolidato principio secondo cui il soggetto che proponga impugnazione, oppure vi resista, nella qualità asserita di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era parte nel grado precedente, deve non solo allegare la propria legitimatio ad causam per aver subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova — la cui mancanza, riguardando la regolare instaurazione del contraddittorio nella fase di impugnazione, è rilevabile d’ufficio — delle circostanze che costituiscono i presupposti di legittimazione alla successione nel processo, ai sensi degli artt. 110 e 111 c.p.c. citati. Qualora tali circostanze non siano pacifiche, la prova può essere fornita con ogni mezzo, comprese le presunzioni, e, se del caso — come nel presente giudizio — anche traendo argomenti probatori dal comportamento delle parti ai sensi del secondo comma dell’articolo 116 c.p.c.

4. Il contratto di cessione del credito si perfeziona con lo scambio dei consensi tra cedente e cessionario, mentre il contraente ceduto, pur nella peculiare posizione di debitore del credito originario, rimane terzo rispetto alla pattuizione, che si perfeziona senza il suo consenso e,
di fatto, ancor prima della notificazione prevista in via generale dall’articolo 1264 c.c. (cfr. Cass. 30 aprile 2021, n. 11436; Cass. 17 ottobre 1977, n. 4432). Tale notificazione ha semplicemente funzione di tutela dell’interesse del debitore, affinché — come accade con gli adempimenti pubblicitari di cui all’articolo 58 citato — egli non sia esposto al rischio di un doppio pagamento.

5. Conseguenza, secondo l’ordinanza in commento, è che trova applicazione il principio secondo cui i limiti legali alla prova di un contratto, così come i limiti di valore previsti dall’art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il contratto stesso sia invocato in giudizio tra le parti contraenti, e non anche quando se ne faccia valere l’esistenza nei confronti di un terzo.

6. E, dunque, in caso di eccepito difetto di legittimazione, come nel caso di specie, la prova può essere fornita con ogni mezzo, comprese le presunzioni e gli argomenti probatori desunti dal comportamento delle parti, senza che possa essere messo in dubbio il principio della non contestazione operante nel caso.

Tali assunti, dunque, lasciano “il fardello” alla difesa del contraente ceduto: è necessaria una contestazione specifica che spieghi perché debba ritenersi che la cessione non sia avvenuta o che il credito non rientri nella stessa.

In conclusione, quindi, seguendo l’iter logico esposto nella motivazione de qua, in assenza di limiti alla prova, il Giudice del merito è libero di valorizzare gli elementi istruttori, intesi in senso ampio, ogni qualvolta li ritenga concretamente rilevanti nel caso sottoposto al suo esame. In assenza, dunque, di un regime probatorio specifico e considerata l’ampia varietà di casistiche, continueremo a registrare il proliferare del contenzioso sul punto.

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