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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 29 dicembre 2025, n. 34641.

di Caterina Vincenti

Studio Legale Vincenti

I fatti di causa della presente controversia descrivono una citazione in giudizio da parte della società A – quale mandataria della s.p.a. B – nei confronti di due coppie (coppia C e coppia D) di coniugi dinanzi al Tribunale di Roma.

Parte attrice esponeva che in data 15 marzo 2010 aveva concluso con una s.r.l. – il cui nome della ditta riporta (anche) il cognome di una delle due coppie in causa – un contratto di locazione finanziaria per l’acquisto di un capannone industriale sito nel comune di San Cesareo, a fronte di un corrispettivo pari a euro 1.028.720,30 oltre IVA, da corrispondersi in 126 canoni, a garanzia del quale avevano prestato fideiussione un membro della coppia C e un membro della coppia D. La società A esponeva inoltre che già dall’anno 2012 la conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni di leasing e, pertanto, a seguito di una prima diffida poi rinnovata, aveva richiesto la riconsegna dell’immobile e il pagamento dei canoni scaduti. Deduceva inoltre che, ancora prima di ricevere la diffida, gli uomini di controparte si erano separati dalle mogli solo fittiziamente, ponendo quindi in essere atti di trasferimento patrimoniale lesivi delle ragioni creditorie. Alla luce di quanto esposto, parte attrice chiedeva al Giudice del Tribunale di Roma dichiararsi nei loro confronti l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. degli atti di disposizione patrimoniale intercorsi tra i coniugi in esecuzione dei verbali di separazione personale.

Nella resistenza dei convenuti, l’adito tribunale accoglieva la domanda e, con sentenza, n. 2801 del 2023 la Corte d’Appello di Roma successivamente rigettava i riuniti interposti gravami. Avverso la sentenza della Corte di merito, le parti conduttrici propongono ricorso per cassazione (uno dei ricorsi delle due coppie è stato qualificato dalla Corte di Cassazione come incidentale).

Col primo motivo di ricorso (di contenuto identico a quello del ricorso incidentale) i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 e n. 5 c.p.c., “violazione e falsa applicazione dell’art. 1264 c.c., dell’art. 2907 c.c., dell’art. 2697 c.c., della legge 30/04/1999, n. 130, artt. 1 e 4, dell’art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’art. 24 Cost.”.

Nello specifico, i ricorrenti si dolgono della ritenuta mancata considerazione, da parte del Giudice di secondo grado, non essersi dalla corte di merito considerato che le due società intervenute in giudizio ai sensi dell’art. 111 c.p.c. hanno rispettivamente sostenuto di avere acquistato pro soluto dalla mandataria società B, in data 1° dicembre 2020 ed in data 11 novembre 2021, tutti i crediti (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese) delle cedenti derivanti da contratti di leasing  derivanti da contratti di finanziamento o da scoperto di conto corrente concesso a persone fisiche o Enti i cui debitori erano classificati a sofferenza, dando atto al contempo che della cessione era stato pubblicato avviso sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni n. 143 del 5 dicembre 2020.

Lamentano che le due società intervenute non hanno fornito prova del contratto di cessione e, dunque, della loro legittimazione ad agire, non essendo a tal fine sufficiente la sola produzione della Gazzetta Ufficiale contenente l’avviso di cessione in blocco di crediti bancari ai sensi dell’art. 58 T.U.B., in difetto di prova certa che il credito ceduto sia compreso tra quelli oggetto di cessione.

Inoltre, si dolgono altresì che la Corte d’Appello abbia erroneamente affermato che “…anche se la pubblicazione dell’atto di cessione dei crediti in blocco in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa (ponendosi sullo stesso piano degli oneri previsti dall’art. 1264 c.c.), privo di efficacia costitutiva, tuttavia la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categoria dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, la titolarità del credito in capo al cessionario senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formulazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.

I motivi sono stati analizzati in blocco dalla Corte Suprema e ritenuti fondati, pertanto accoglibili nei termini seguenti. Si evidenzia altresì che il Presidente Aggiunto ha rigettato le istanze di assegnazione di tali ricorsi alle Sezioni Unite, reputando non ravvisabile la denunciata difformità di soluzioni interpretative, nella giurisprudenza di legittimità, sulla questione dell’interpretazione dell’art. 58 T.U.B. in relazione alla disciplina in materia di cessione in blocco dei rapporti bancari, con particolare riguardo all’onere probatorio gravante sul cessionario nell’ambito delle suddette operazioni al fine di dimostrare la propria legittimazione.

La Corte di Cassazione ha evidenziato, ponendosi sulla scia di precedenti interventi della giurisprudenza di legittimità, che la pubblicazione dell’atto di cessione dei crediti “in blocco” in G.U. costituisce adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, ponendosi sullo stesso piano degli oneri previsti dall’art. 1264 c.c., dovendo dunque escludersi l’efficacia costitutiva della pubblicazione. Pertanto, ha ribadito la Suprema Corte, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385 (T.U.B.) ha l’onere di dimostrare, in caso di espressa e specifica contestazione, l’avvenuta conclusione del contratto di cessione e l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.

Nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», l’art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto: regolamentazione giustificata principalmente dall’oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.

Proprio in ragione di tali peculiari caratteristiche dell’istituto, la Cassazione ha affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.) occorre distinguere la questione della prova della cessione del credito, di regola soggetta a particolari vincoli di forma e la cui esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova -anche indiziario- dalla prova dell’inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione in blocco.

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., allorquando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano quindi di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.

Diversamente, ove oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione questo deve essere certamente oggetto di prova.

Nel caso di specie, a fronte della pacifica produzione da parte delle cessionarie del solo avviso di pubblicazione in G.U. ex art. 58 T.U.B. e di un mero elenco di crediti ceduti singolarmente individuati con un numero, la Corte di merito ha concluso che nel blocco dei crediti ceduti vi fosse anche quello oggetto di controversia, trascurando tuttavia di compiere al riguardo un accertamento complessivo delle risultanze di fatto al fine di verificare se potesse ritenersi raggiunta la prova della cessione contestata dai debitori, e se potesse ritenersi, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che l’indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti richiamate nell’avviso pubblicato risultasse sufficientemente dettagliata e precisa per poter pervenire a concludere che anche il credito in contestazione rientrasse tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione delle relative comuni caratteristiche.

Orbene, in difetto di un tale accertamento, supportato da adeguata motivazione idonea ad esplicitare il percorso argomentativo seguito, la Corte di merito è effettivamente incorsa nelle violazioni contestate.

Per tale motivo, assorbiti gli altri, la Corte di Cassazione ha accolto la doglianza dei ricorrenti e rinviato alla Corte d’Appello di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione.

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