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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 6 gennaio 2026, n. 290.

Massima redazionale

In tema di contratti bancari, la finalità perseguita dalle specifiche normative di settore, e in primis dall’art. 117 TUB, di consentire al cliente l’eliminazione di asimmetrie informative esistenti rispetto all’intermediario che è un operatore professionale nel settore bancario e finanziario, può essere attuata non solo attraverso l’indicazione numerica del tasso d’interesse o del TAN, utile alla determinazione del medesimo, ma anche attraverso il richiamo, nel contratto, a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso[1].

Con specifico riferimento all’ipotesi della clausola degli interessi ultralegali, pure soggetta al rigore formale, la giurisprudenza di legittimità ammette che ‹‹il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, cod. civ.) non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto attraverso il richiamo, per iscritto, a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione, anche unilaterale, del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa all’arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante, come il tasso unico di sconto o il tasso di cambio di una valuta››[2].

Analoga regola è affermata con riguardo alla norma dei cui all’art. 117, comma 4, TUB, che contempla l’obbligo di indicare il tasso di interesse in contratti che sono già soggetti alla forma scritta: anche in questo caso il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca[3]. Il tasso può anche ricavarsi dal contesto stesso del contratto; come è ovvio, pure le indicazioni contenute nel corpo del negozio possono rappresentare elementi atti a rendere determinabile, ex art. 1346 c.c., l’oggetto della pattuizione relativa agli interessi. Deve affermarsi, in conseguenza, che il TAN del finanziamento, non puntualmente indicato, ben possa risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto[4], sicché le indicazioni contenute in quest’ultimo possono rappresentare elementi utili per rendere determinabile, a norma dell’art. 1346 c.c., il preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi.

Conclusione, quest’ultima, che risulta avvalorata, del resto, anche dal passaggio motivazionale di una recente pronuncia delle Sezioni Unite[5], in cui, muovendo dalla premessa che l’indagine sulla determinatezza dell’oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell’operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all’an ed al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti[6], si è affermata come sussistente tale determinatezza allorquando il contratto di finanziamento contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, altresì prevedendosi, nel piano di ammortamento allegato al contratto, anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto che il TAN si potesse desumere agevolmente dal piano di ammortamento, approvato dalle parti, che riporta tutti gli elementi a ciò utili: il numero delle rate comparato con il capitale iniziale e l’ammontare degli interessi calcolati sulla singola rata. Tale statuizione risulta del tutto conforme ai criteri di determinabilità dell’oggetto di cui all’art. 1346 c.c., come riconosciuto in più occasioni[7].

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 16456/2024; Cass. n. 28824/2023.

[2] Cfr. Cass. n. 3480/2016; Cass. n. 25205/2014; Cass. n. 8028/2018; Cass. n. 20555/2020.

[3] Cfr. Cass. n. 17110/2019.

[4] Cfr. Cass. n. 13556/2024.

[5] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., n. 15130/2024.

[6] Cfr. Cass. nn. 28824 e 36026 del 2023; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 8028/2018; Cass. n. 25205/2014.

[7] Cfr. Cass. n. 25205/2014; Cass. n. 8028/2018; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 96/2022; Cass. n. 16456/2024; Cass. n. 29818/2024.

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