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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 22 novembre 2025, n. 30758.

Massima redazionale

Le operazioni di cessione dei crediti in ambito bancario trovano disciplina nell’art. 58 TUB che, come noto, al comma 1°, consente la cessione a banche «di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» e la notizia della cessione avviene mediante pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale che produce gli effetti di cui all’art 1264 c.c. Il comma 5° della medesima disposizione prevede che «i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva». Ebbene, tra i «creditori ceduti» va annoverato anche il correntista (debitore ceduto) che risulta titolare di una pretesa restitutoria derivante da illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinazione degli stessi sulla base di tassi uso piazza. Quest’ultimo ha, quindi, la possibilità di far valere, decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58, comma 2°, TUB, le eccezioni e le pretese creditorie derivanti dal rapporto sottostante esclusivamente nei confronti del cessionario non essendo più il cedente legittimato passivo[1]. La giustificazione di tale disciplina va ricercata nell’oggetto della cessione, costituito da “blocchi” di beni e altri rapporti giuridici, oltre che aziende e rami di azienda.

Laddove, come nella fattispecie in esame, vengano trasferiti in blocco crediti in sofferenza, la cessione opera certamente con riguardo al credito, ma determina anche il trasferimento del rapporto contrattuale dal quale esso deriva. Va, infatti, evidenziato che la cessione del credito, lasciando inalterati i termini e le modalità del rapporto sostanziale da cui il credito trae origine, comporta che il debitore ceduto diventa obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario[2]. Ne consegue che, non essendo necessario per il perfezionamento della cessione, il consenso del debitore ceduto (essendo a quest’ultimo indifferente la persona del creditore, dal momento che deve ugualmente pagare all’uno o all’altro), non può in alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della sua posizione originaria. Il debitore ceduto può, quindi, opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all’accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto[3].

A conferma della sussistenza della legittimazione passiva del cessionario ex art 58 TUB con riferimento alle azioni fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest’ultimo intercorso, vale il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui detta norma, «nel prevedere il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la mera aggiunta della responsabilità di quest’ultimo a quella del cedente, deroga all’art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù del principio di specialità” (cfr. Cass. 10653/2010 e 18258/2014) realizzando una disciplina “reputata strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della (parte) cedente, tanto da comportare la nullità della clausola con la quale le parti prevedono la limitazione della responsabilità del cessionario»[4].

Non è estensibile al caso di specie il recente orientamento giurisprudenziale formatosi nell’ambito di cessione dei crediti ex l. 130/1999, secondo il quale «In materia di cessione dei crediti in blocco, eseguita tramite cartolarizzazione, deve escludersi in capo alla società cessionaria appositamente costituita (c.d. società veicolo) la titolarità del lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande ed i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente»[5]. Anzitutto, va evidenziato che l’art. 4, l. n. 130/1999, che ha ad oggetto cessioni di crediti pecuniari e non di beni o rapporti come l’art. 58 TUB, dispone l’applicabilità alle operazioni di cartolarizzazione dei soli commi 2°, 3° e 4° dell’art. 58 TUB, non del comma 5°, che contiene la disciplina derogatrice della legittimazione passiva delle eccezioni ed azioni intraprese dal debitore ceduto. È premura del Collegio precisare, inoltre, che i crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell’operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest’ultimo intercorso.

In conclusione, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione statuisce il seguente principio di diritto : «nell’ipotesi in cui viene azionato dalla Banca cessionaria del credito, nell’ambito di un trasferimento in blocco ex art 58 TUB, non eseguito tramite operazioni di cartolarizzazione, il diritto di credito, derivante dal saldo passivo di un conto corrente chiuso, il correntista debitore, decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione, può, in via riconvenzionale, esercitare l’azione restitutoria di somme indebitamente versate al cedente, per effetto della illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della determinazione degli stessi sulla base di tassi uso piazza, esclusivamente nei confronti della cessionaria».

 

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 28125/2021.

[2] Cfr. Cass. n. 27884/2013.

[3] Cfr. Cass. n. 9842/2018; Cass. n. 24657/2016; Cass. n. 275/2001.

[4] Così Cass. n. 264/2004.

[5] Cfr. Cass. n. 21843/2019, confermata da Cass. n.17735/2022.

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