Nota a Trib. Potenza, 21 novembre 2025, n. 2306.
Segnalazione a cura del Dott. Livio De Miranda.
La mancata indicazione nel contratto di finanziamento del regime di capitalizzazione composta utilizzato per la costruzione del piano di ammortamento alla francese costituisce violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 117, comma 4, del Testo Unico Bancario, in quanto il mutuatario non viene posto in condizione di conoscere l’effettivo costo del finanziamento. Tale omissione comporta l’applicazione del regime sostitutivo previsto dal comma 7 della medesima norma, con conseguente rideterminazione del debito secondo il regime di capitalizzazione semplice.
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Il Tribunale ha ritenuto che, sebbene le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 15130/2024 abbiano confermato la legittimità del piano di ammortamento alla francese nei mutui bancari standardizzati, tale pronuncia non esclude che possano configurarsi vizi contrattuali in presenza di specifiche patologie del rapporto. Nel caso esaminato, il contratto di finanziamento personale presentava caratteristiche distintive rispetto ai mutui ipotecari standardizzati: assenza di espressa indicazione del regime di capitalizzazione utilizzato, mancata esplicitazione nella documentazione contrattuale della costruzione del piano secondo il regime composto, e conseguente applicazione di un tasso effettivo superiore a quello nominalmente indicato. La differenza tra regime semplice e composto non è meramente tecnica ma incide sostanzialmente sul costo complessivo del finanziamento. L’art. 117, comma 4, TUB impone l’indicazione del tasso d’interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi eventuali maggiori oneri. La violazione di tale obbligo di trasparenza determina l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo che, nel caso di regime di capitalizzazione non espressamente pattuito, corrisponde al regime di capitalizzazione semplice.
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Il regime finanziario, inteso quale criterio di calcolo degli interessi, incide sul monte interessi e quindi sulla determinatezza e/o determinabilità del tasso di interesse. L’applicazione del regime di capitalizzazione composta non espressamente pattuito comporta un maggior costo del finanziamento non trasparente per il mutuatario e configura un costo occulto del finanziamento.
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La sentenza ha evidenziato come la scelta del regime finanziario (semplice o composto) non costituisca un mero aspetto tecnico-matematico della costruzione del piano di ammortamento, ma rappresenti un elemento essenziale che incide direttamente sulla quantificazione degli interessi complessivamente dovuti e, conseguentemente, sul costo totale del finanziamento. Nel caso specifico, la consulenza tecnica d’ufficio ha accertato che il piano di ammortamento era stato costruito utilizzando il regime di capitalizzazione composta, pur in assenza di espressa indicazione contrattuale, e che l’applicazione del regime semplice avrebbe comportato un debito residuo significativamente inferiore (€ 5.430,28 anziché € 7.287,66). Tale differenza quantitativa dimostra che l’omessa indicazione del regime di capitalizzazione ha impedito al mutuatario di conoscere ex ante l’effettivo costo dell’operazione di finanziamento, configurando una violazione sostanziale del principio di trasparenza contrattuale che informa l’intera disciplina dei contratti bancari e finanziari.
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