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Nota a App. Milano, Sez. I, 18 settembre 2024.

di Tommaso Gasparro

IUVANT Studio Legale

In tema di buoni fruttiferi postali la consegna del foglio informativo analitico (FIA) svolge una diversa funzione rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale regolante l’emissione della specifica serie di appartenenza dei singoli BFP.

Nello specifico, quest’ultima opera sul piano della disciplina oggettivamente applicabile al buono (prima fra tutte la prescrizione) ed essendo fonte di eterointegrazione del contratto ex art. 1339 c.c. non ha alcuna rilevanza in relazione ai profili di nullità.

La consegna del FIA, invece, è rilevante nei rapporti con il singolo risparmiatore e l’omessa consegna, rilevando sul piano della condotta, è fonte di risarcimento per violazione di un obbligo di comportamento che Poste S.p.A. è tenuta a risarcire.

Una diversa interpretazione non terrebbe conto delle fisiologiche asimmetrie informative tra risparmiatore ed emittente tanto da spingere il legislatore – in considerazione dell’elevato tecnicismo e della natura di norma modesta del grado di conoscenza finanziaria degli investitori in BFP – a prescrivere la materiale consegna del FIA individuando un punto di bilanciamento tra gli opposti principi costituzionali del pareggio di bilancio e di tutela del risparmio (artt. 47-81 Cost.).

La Corte d’Appello di Milano, pertanto, nella pronuncia in commento individua il rimedio a tutela del risparmiatore nel risarcimento del danno per inadempimento di un obbligo di comportamento con ciò, non recependo la diversa impostazione che, in diverso ma analogo procedimento, il Tribunale di Pavia[1] aveva avanzato identificando, nella nullità, e quindi, nella conseguenza della violazione di una regola di validità, il rimedio adeguato nelle ipotesi di mancata consegna del foglio informativo analitico al risparmiatore.

 

 

 

 

 

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[1] Disponibile, su questo portale al link https://www.dirittodelrisparmio.it/2024/03/11/buoni-fruttiferi-postali-la-mancata-consegna-del-foglio-illustrativo-e-lomessa-indicazione-sul-titolo-della-durata-rendono-nullo-il-contratto/.

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