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Nota a Trib. Pavia, Sez. III, 25 gennaio 2024.

Segnalazione dell' Avv. Tommaso Gasparro.

Nella specie, non vi è prova della avvenuta consegna del foglio illustrativo, nel quale, peraltro, stando a quanto sostenuto da Poste, vi sarebbe stato un rinvio ai fogli illustrativi presentì negli uffici postali. Si ribadisce che nei titoli cartacei non si individua la indicazione, al pari dell’avviso menzionato, circa la data di scadenza e/o la durata dell’investimento. Sul punto, la convenuta deduce che nei titoli è indicata la data di sottoscrizione e la durata, da intendersi per tale quella indicata come “Serie 18x”.

Il giudice pavese non ritiene meritevole di condivisione tale ultima affermazione, posto che la mera indicazione di “18”, che ben poteva essere intesa come semplice numero di serie non collegato ad una decadenza temporale, non può, in alcun modo, far desumere la durata dell’investimento pari a 18 mesi. Ciò posto, la mancata consegna del foglio illustrativo, unita alla mancata indicazione sul titolo della data di durata dell’investimento, non ha scientemente consentito ai ricorrenti di avere cognizione della data di scadenza dei buoni così da rendergli ignoto il termine di decorrenza della prescrizione.

Si ritiene, inoltre, che il deficit informativo dell’investitore, derivante dalla mancata consegna del foglio illustrativo al momento della sottoscrizione, non sia stato sanato dalla pubblicazione sul sito internet della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e nei locali delle Poste Italiane S.p.A. delle condizioni del prestito; ciò in quanto solo la consegna di quel documento specifico su supporto durevole avrebbe reso pienamente edotto l’investitore delle condizioni dell’investimento anche in epoca successiva alla sottoscrizione. Tale esigenza assume ancor più rilievo nel caso di specie laddove il trascorrere del tempo, unitamente alla mancata conoscenza del termine di scadenza dell’investimento, hanno comportato la perdita del diritto al rimborso del capitale e degli interessi per l’intervento della prescrizione. Omettendo di consegnare il foglio illustrativo la convenuta ha contravvenuto ad un esplicito obbligo di legge e ha cagionato un danno al ricorrente corrispondente alla perdita del diritto di ottenere la restituzione del capitale maggiorato degli interessi pattiziamente dovuti.

Deve essere, consequenzialmente, accolta la domanda volta a dichiarare la nullità ex 1418 c.c. del contratto intercorso con la convenuta.

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