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Nota a App. Venezia, Sez. I, 7 ottobre 2025, n. 2922.

Massima redazionale

Il Collegio veneziano ritiene che sussistano le condizioni di legge per disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363bis c.p.c., per la risoluzione della esposta questione di diritto; segnatamente: «Risolva la S.C. di Cassazione la questione se una clausola come quella in esame (nella specie inserita nell’art. 7 delle fideiussioni di riferimento), contenente la previsione che “il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente al creditore, a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, costituisca o meno clausola inefficace ai sensi degli artt. 1469, co. 1 e co. 3, n. 18, seconda ipotesi, c.c., ovvero nulla ai sensi degli artt. 33, co. 1 e co. 2, lett. t), e 36, co. 1, del Codice del Consumo, determinando a carico del debitore-consumatore (quale risulta l’opponente-appellata) un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ovvero comunque limitando la facoltà del medesimo di opporre al creditore l’eccezione ex art. 1957 c.c.».

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