Il Collegio veneziano ritiene che sussistano le condizioni di legge per disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363bis c.p.c., per la risoluzione della esposta questione di diritto; segnatamente: «Risolva la S.C. di Cassazione la questione se una clausola come quella in esame (nella specie inserita nell’art. 7 delle fideiussioni di riferimento), contenente la previsione che “il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente al creditore, a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, costituisca o meno clausola inefficace ai sensi degli artt. 1469, co. 1 e co. 3, n. 18, seconda ipotesi, c.c., ovvero nulla ai sensi degli artt. 33, co. 1 e co. 2, lett. t), e 36, co. 1, del Codice del Consumo, determinando a carico del debitore-consumatore (quale risulta l’opponente-appellata) un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ovvero comunque limitando la facoltà del medesimo di opporre al creditore l’eccezione ex art. 1957 c.c.».