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Nota a App. Cagliari, 29 settembre 2025, n. 366.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Con riferimento alla qualità di “consumatore” invocata dall’ingiunto, la banca ha reiterato l’osservazione che quest’ultimo, all’epoca in cui aveva assunto l’impegno di garante, deteneva il 90% delle quote della società garantita e che, per un trimestre, aveva finanche rivestito la carica di Amministratore Unico (come risultava dalla visura camerale storica della società), sicché la garanzia doveva ritenersi stipulato nell’esercizio di un’attività professionale, con conseguente inapplicabilità della disciplina consumeristica. A sostegno, richiamava le pronunce della Suprema Corte[1], ove è affermato che «i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria – all’entità della partecipazione al capitale sociale nonché all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore», nonché l’ordinanza che aveva escluso la qualità di consumatore in capo al fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, ancorché non amministratore della stessa, in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell’attività professionale[2]. Ha richiamato anche l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea[3], laddove afferma che «il ruolo di amministratore della società da parte del garante e/o una sua consistente partecipazione al capitale sociale rappresentano indici idonei a escludere l’applicazione della disciplina consumeristica, in quanto suggeriscono la sussistenza di collegamento funzionale di natura non meramente privata».

Ebbene, la Corte territoriale cagliaritana ritiene condivisibili le argomentazioni svolte per escludere la qualità di consumatore[4]. Invero, come allegato dallo stesso opponente in primo grado, l’ingiunto all’epoca in cui aveva assunto l’impegno di garante nei confronti della banca mutuante, deteneva il 90% delle quote di partecipazione alla società garantita; inoltre, il medesimo dal 15.11.2010 al 28.01.2011 aveva rivestito la carica di Amministratore Unico. La titolarità pressoché integrale della partecipazione societaria in capo al all’epoca del rilascio della garanzia depone per la riconducibilità della fideiussione nell’alveo dell’attività imprenditoriale riferibile al mentre non assume una significativa valenza di segno contrario la circostanza, valorizzata dall’opponente in primo grado, che egli avesse acquistato le quote da persona (nonna) appartenente al suo nucleo familiare, nel cui seno evidentemente proseguiva la gestione della società. D’altronde, il fatto che negli anni a seguire l’acquisto delle quote l’ingiunto si fosse dedicato, trascorrendo del tempo anche all’estero, alla carriera universitaria di per sé non elide quel collegamento funzionale che appare sussistere all’epoca del rilascio della garanzia tra la partecipazione sociale e il ricorso al credito necessario per l’esercizio dell’impresa.

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 28162/2019 e n. 25914/2019.

[2] V. anche Cass. Civ., Sez. III, 13 dicembre 2018, n. 32225: “l’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore e la detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale di tale società” escludono la possibilità di poterlo qualificare come “consumatore”.

[3] Cfr. CGUE, C-74/15 e C-177/22.

[4] V. anche Cass. n. 742/2020; Cass. n. 1666/2020; Cass. Civ., Sez. Un., n. 5868/2023, per cui: “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre Per_3 Per_4 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell’attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un “professionista di riflesso”, rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica)”.

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