Il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l’esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l’effettiva titolarità del diritto del quale si discute.
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Incombe sul soggetto cessionario l’onere di dimostrare non solo che le posizioni creditorie fatte valere con l’insinuazione allo stato passivo fossero ricomprese nel perimetro dei crediti in sofferenza ceduti in blocco, ma anche che le stesse non fossero incluse tra quelle non oggetto di cessione in base ai criteri dettati dal provvedimento.
Al contempo, devesi rilevare l’insufficienza probatoria circa disponibilità nel portafoglio del cedente del credito, per non essere stata fornita la prova del passaggio intermedio: tale circostanza non può che avere ripercussioni negative anche in termini di accertamento probatorio della trasmissione del credito stesso.
Va, inoltre, rilevato che il Tribunale, nel ritenere inidonea a provare la vicenda traslativa del credito la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione e la dichiarazione del cedente, si è uniformato all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della Data pubblicazione 25/08/2025 detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente»[1].
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È colui che agisce in giudizio che deve fornire la prova della titolarità del credito e che il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l’esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l’effettiva titolarità del diritto del quale si discute.
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[1] Cfr. Cass. nn. 17944/2023, 5478/2024 28790/2024, 841/2025, 9073/2025 e 15088/2025.