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Nota a TAR Lazio, 1° settembre 2025, n. 15916.

di Biagio Campagna

Avvocato

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con sentenza n. 15916/2025 del giorno 1 settembre 2025 ha respinto il ricorso di Poste Italiane S.p.A. e confermato la maxi-sanzione da 1,4 milioni di euro inflitta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Al centro della vicenda ci sono i Buoni Fruttiferi Postali.

Con il Provvedimento n. 30346/2022, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) si era espressa in merito a delle pratiche commerciali scorrette adottate in materia di buoni fruttiferi postali.

Il procedimento riguardava una serie di comportamenti adottati relativamente all’informativa sui termini di scadenza e di prescrizione dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo e relativi alla mancata comunicazione ai consumatori, in fase di collocamento dei Buoni fruttiferi postali, di tali informazioni e/o nell’aver formulato le stesse con modalità ambigue, nonché nel non aver adottato azioni volte a rendere edotti i titolari dei Buoni fruttiferi postali prossimi alla prescrizione della perdita del capitale investito e degli interessi maturati a seguito della mancata richiesta di rimborso entro il termine di prescrizione.

Le pratiche commerciali scorrette oggetto del provvedimento AGCM erano le seguenti:

  • in fase di collocamento dei Buoni fruttiferi postali, è stata omessa l’indicazione della data di scadenza e/o la data di prescrizione dei titoli, nonché non sono state fornite le informazioni inerenti le conseguenze derivanti dal superamento dei predetti termini, e/o ha fornito tali informazioni con una formulazione poco chiara e decettiva;
  • con riferimento ai Buoni fruttiferi postali caduti in prescrizione nell’ultimo quinquennio, è stata omessa l’informativa ai consumatori, titolari di Buoni vicini alla scadenza del termine di prescrizione, dello spirare di tale termine e delle conseguenze derivanti dalla mancata richiesta di rimborso del titolo entro tale termine, nonostante la consapevolezza da parte dell’intermediario dell’alto numero di consumatori che, ignari delle condizioni di disciplina dei titoli in parola, incorrono nella predetta prescrizione e nel conseguente mancato rimborso dei Buoni.

Con riferimento alla prima pratica commerciale scorretta, l’AGCM aveva evidenziato come la condotta tenuta dall’intermediario in sede di collocamento risultasse inidonea ad assicurare un’informazione corretta ed esauriente sui termini di scadenza e di prescrizione dei Buoni sottoscritti e sulle conseguenze giuridiche del loro decorso.

Infatti, continua l’AGCM, il contenuto dei documenti pre-contrattuali e contrattuali relativi ai BFP risulta, caratterizzato da ambiguità ed omissioni che possono indurre in errore il consumatore riguardo alle caratteristiche dei BPF.

Con riferimento alla seconda pratica commerciale scorretta, l’AGCM evidenziava come le risultanze istruttorie abbiano confermato la totale omessa adozione di iniziative volte ad informare i risparmiatori dell’imminente scadenza del periodo di prescrizione per il riscatto dei buoni in loro possesso. Né il professionista, nonostante i numerosi reclami di risparmiatori che hanno lamentato di non poter recuperare quanto impiegato per l’intervenuta prescrizione, ha dimostrato di essersi attivato individuare possibili soluzioni in grado di tutelare i risparmi dei sottoscrittori di BFP.

Il TAR Lazio con la sentenza n. 15916/2025 del 01.09.2025 ha confermato integralmente le valutazioni dell’Antitrust. Nella sentenza si statuisce che Poste Italiane, nell’attività di collocamento e gestione dei buoni, agisce a tutti gli effetti come un “professionista” ai sensi del Codice del Consumo, e quindi è tenuta a rispettare precisi obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza informativa. Il Tribunale Amministrativo ha anche chiarito che il rispetto delle sole regole di settore non basta: il Codice del Consumo si applica pienamente e impone ulteriori doveri di correttezza e buona fede verso i cittadini. In questo quadro, la condotta di Poste è stata giudicata scorretta, perché le informazioni fornite erano ambigue e incomplete, tali da non permettere ai risparmiatori di compiere scelte consapevoli sui propri investimenti.

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