Nota a Trib. Napoli, Sez. II, 16 giugno 2025.
La controversia oggetto di odierna disamina affronta il tema relativo agli obblighi di informazione e ai connessi obblighi di consegna della documentazione bancaria.
Nel caso di specie, Parte ricorrente ha chiesto alla Banca odierna resistente alcune informazioni e la consegna di tutta la documentazione relativa ai contratti intercorsi tra le parti, in ragione del subentro della medesima per incorporazione in tutti i rapporti giuridici ed economici facenti capo alla precedente titolare.
La Banca odierna resistente, a fronte della richiesta avanzata da Parte ricorrente, ha ritenuto il comportamento di quest’ultima contrario a buona fede e ha rifiutato la consegna dei documenti, sostenendo varie argomentazioni, tra cui la non controversa esistenza del contratto, avendo parte ricorrente indicato il numero del rapporto, e la presunta consegna, fino a prova contraria, di tutti i documenti inerenti ai rapporti intercorsi, nonché la prescrizione del diritto di ottenere la documentazione relativa ai rapporti ultradecennali.
Nell’esame dei fatti così esposti, il Tribunale ha, innanzitutto, osservato che il cliente ha diritto di entrare in possesso della documentazione bancaria, non solo in virtù del riconoscimento sancito dall’art. 119, comma 4, TUB[1], ma anche secondo il concorde orientamento della giurisprudenza che sostiene la natura di diritto soggettivo a sé stante del diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi ai rapporti bancari.
Il diritto alla consegna dei documenti è, dunque, un diritto sostanziale autonomo, che trova fondamento nei principi generali di trasparenza e buona fede, cui è ispirato il nuovo ordinamento bancario.
Trattasi, dunque, di un diritto la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, indipendentemente dall’utilizzo che il cliente ne possa fare in un futuro giudizio da instaurare nei confronti della banca.
L’obbligo in capo alla Banca di consegna della documentazione si ricava, inoltre, dal dovere generale della medesima di comportarsi secondo correttezza, imposto, peraltro, ad entrambi i contraenti di un contratto, ai sensi degli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità[2], tali norme impongono “a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte; tra i doveri di comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento”.
In definitiva, il fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione, gravante sulla Banca, risiede nel principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto, ai sensi dell’art. 1374 c.c.
In merito al diritto di Parte ricorrente di ottenere la consegna della documentazione oltre il decennio, il Tribunale ha osservato che l’art. 119 del TUB[3], è una norma speciale che regola espressamente la materia dei contratti bancari e impone un dovere generalizzato alla banca, in ogni momento, anche alla scadenza del contratto, di effettuare “una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto”.
Il correntista, o chi subentra nella sua posizione, ha dunque diritto ad avere le informazioni sul rapporto e sul suo svolgimento.
A fronte di questo generalizzato diritto, l’art. 119, del TUB, introduce un’ipotesi specifica, distinta, per la quale viene introdotto, e solo per essa, uno specifico dies a quo per il limite temporale.
L’interpretazione letterale e logica della norma depongono nel senso di ritenere che la prescrizione ordinaria decennale del diritto alla consegna di informazioni complete sullo svolgimento del rapporto (estratti conto ed informazioni sui dati del contratto e copia dello stesso) decorra unicamente dalla chiusura del rapporto a meno che non attenga a singole operazioni.
La copia di singole operazioni, si riferisce quindi a qualcosa di diverso rispetto allo svolgimento del rapporto che, per definizione, reca tutte le operazioni avvenute nel rapporto banca/cliente in merito a uno specifico contratto.
Non reggono, poi, le argomentazioni della Banca circa la richiesta di documentazione oltre il decennio che, al di là dell’ancoraggio normativo all’art. 119 TUB, risulta contrastante con il principio dell’”apprezzabile sacrificio della controparte”, di elaborazione dottrinale, con numerosi richiami anche giurisprudenziali.
Secondo il Tribunale, la semplice estrazione di dati informatici può essere attuata ben oltre il decennio, con nessuna forma di aggravio per la Banca che, tra l’altro, procede all’informatizzazione del dato man mano che viene ad esistenza durante lo svolgimento del rapporto, potendo poi alla cessazione, procedere in ogni momento, alla lettura di ogni dato, anche se risalente ad oltre un decennio.
Questa conclusione risulta coerente con l’attuale contesto di dematerializzazione sempre più diffuso, in cui le società, sulla base dell’id quoad plerumque accidit, sono chiamate a implementare un efficiente sistema di registrazione informatizzato che porti alla creazione, sin dall’originale, di un “documento informatico” non più analogico.
Alla luce di quanto sopra affermato, la consegna cartacea del documento rappresenta solo una delle molteplici modalità con cui può essere adempiuto l’obbligo informativo, ben potendo la Banca avvalersi di distinti supporti anche di natura informatica, dal momento che il concetto di richiesta di “copia” delle registrazioni delle movimentazioni è ormai sinonimo di richiesta di nuova estrazione di dati da parte della banca.
In conclusione, il Tribunale ha ritenuto non conforme al principio di buona fede il comportamento della Banca resistente, poiché quest’ultima disponeva della documentazione, successivamente depositata in più fasi, che avrebbe potuto consegnare a parte ricorrente sin dalla prima richiesta.
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[1] L’art. 119, comma 4, del TUB, dispone che: “il cliente ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
[2] Cfr., Cass., n. 12093/2001.
[3] L’art. 119, del TUB dispone che: “1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. 3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
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Info sull'autore
Impiegata di primo livello presso la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e, in precedenza, tirocinante ACF Consob, si è laureata presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con tesi in diritto commerciale. Durante il suo percorso universitario ha conseguito conoscenze specifiche nel settore del diritto commerciale, bancario e dei mercati finanziari. Nelle suindicate materie, è inoltre autrice di pubblicazioni scientifiche