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Nota a ABF, Collegio di Milano, 10 aprile 2025, n. 3683.

di Luca Cardi

Banca Popolare di Fondi - Servizi Legali

“Ex facto oritur ius”

 

Dal fatto si origina il diritto, ritenevano gli antichi giureconsulti romani. La rigorosa applicazione di un tale principio presupporrebbe che il diritto non possa e non debba conoscere arbitrio. Se esso, nella sua originaria genesi e nella sua concreta esegesi e applicazione, sorge (spontaneamente rampolla come fonte d’acqua viva) dai fatti e dalla realtà, da ciascuna circostanza del mondo fenomenico o dell’agire umano, necessariamente discenderà una norma ovvero l’applicazione della stessa che per consequentiam regola l’atto o il fatto: “come pe’ li rami ne discende”, avrebbe detto il Sommo Poeta.

Per certo, il Collegio meneghino dell’Arbitro Bancario Finanziario non si sarà trattenuto su tali considerazioni, pur rigorosamente traducendole nella propria Decisione n. 3683 del 10 aprile 2025.

Il caso, esaminato dal Collegio arbitrale, traeva origine dalla circostanza che la clientela era in possesso di un libretto di deposito a risparmio nominativo su cui era annotato un saldo difforme e superiore (€ 17.050,00 all’ultima annotazione effettuata sul libretto medesimo in data 09/12/2024) a quello risultante dalle scritture contabili della Banca (€ 46,25 all’attualità). Siffatta difformità, come dimostrato in atti dall’intermediario con la produzione dell’idonea documentazione contabile, discendeva da una disposizione di bonifico dell’importo di € 17.000,00 eseguita in data 10/12/2014, omettendone la contestuale annotazione sul libretto.

Il punto determinante della vicenda sta, dunque, nel comprendere come debba darsi prova del saldo recato da un rapporto di deposito a risparmio, nominativo nel caso di specie, quando l’intermediario abbia rilasciato alla clientela un libretto su cui debbano essere annotate le scritture contabili relative alle operazioni, tempo per tempo, effettuate sul rapporto stesso.

Nela sua originaria formulazione, “la lettera dell’art. 1836 c.c. consente l’emissione di libretti in forma nominativa o al portatore[1], in base alla presenza o meno dell’indicazione del soggetto legittimato”[2]. Il rilascio di un libretto su cui annotare le scritture contabili relative ad accrediti e addebiti effettuati valere sul rapporto “deve intendersi essenzialmente facoltativo, poiché l’art. 1835 c.c. espressamente apre la sua disposizione con preposizione subordinata condizionale «Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio»; sicché, una volta rilasciato, obbliga entrambe le parti ad annotare su di esso tutte le movimentazioni – dai versamenti ai prelievi, incluso quello iniziale; ciò nell’interesse di entrambi i soggetti alla formazione di un documento in grado di consacrare in maniera incontestabile l’ammontare del credito depositato. Conseguentemente, le annotazioni sono firmate da un addetto della banca e costituiscono piena prova tra le parti delle operazioni effettuate […]. Le annotazioni sui libretti di deposito, purchè conformi ai requisiti di autenticità e regolarità formale, assumono quindi una posizione privilegiata quale prova piena delle movimentazioni documentate […]. La giurisprudenza di legittimità, unitamente all’ABF, ha consolidato un orientamento maggiormente permissivo in base al quale è possibile dimostrare l’esistenza di operazioni non annotate utilizzando mezzi di prova ulteriori, purché si rispettino i limiti generali di ammissibilità. In tale contesto, l’efficacia probatoria privilegiata delle annotazioni trova giustificazione nella loro provenienza da un soggetto abilitato dalla banca a operare in suo nome, ovvero nell’apparenza di tale abilitazione, a tutela del depositante. È invece arbitrario estendere questa efficacia probatoria ai casi di mancata annotazione, dove viene meno il fondamento stesso della fiducia riposta nel sistema delle registrazioni. Essenzialmente, la natura di titolo causale del libretto di risparmio consente sempre la prova che un’operazione, pur non annotata su di esso, sia stata effettivamente compiuta, in quanto prevale il rapporto sottostante (ossia il rapporto di deposito a risparmio) rispetto alla mera lettera del tiolo”.[3]

E qui sta il punto essenziale della questione. Il libretto di deposito a risparmio nominativo non incorpora il credito, ma rappresenta un documento di legittimazione che agevola “l’esecuzione del contratto attraverso l’individuazione del creditore legittimato alla prestazione, senza attribuire al possessore un diritto autonomo e letterale, tipico invece dei titoli di credito”.[4]

Il percorso logico-argomentativo seguito dal Collegio arbitrale, nella decisione del caso, è in linea con tali riflessioni dottrinali.

“Al riguardo, deve richiamarsi – sottolinea l’ABF – l’orientamento dei Collegi territoriali che, in linea con la giurisprudenza di legittimità, rileva la natura causale del libretto di deposito e ammette la prova del rapporto sottostante, ovvero la dimostrazione che un’operazione di prelevamento o versamento di somme sia stata effettivamente eseguita anche quando non risulti annotata sul libretto (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 26026/2021, ripreso in termini sostanzialmente analoghi da Collegio di Torino, decisione n. 1138/2023, ove si legge: “A tale riguardo, si ricorda anzitutto che la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che la banca può fornire la prova che un’operazione non annotata sul libretto sia comunque stata effettuata, come richiamato, ad esempio, dalla Corte di cassazione con sentenza n. 13643/2014[5]: “in tema di libretti di deposito a risparmio, la particolare efficacia probatoria prevista dall’art. 1835, secondo comma, cod. civ. si riferisce alle annotazioni che effettivamente figurino apposte sul libretto, senza che, da ciò, derivi una presunzione legale assoluta di compimento delle sole operazioni annotate. Ne consegue che è sempre ammessa la dimostrazione che un’operazione di versamento o prelevamento di somme, benché non annotata sul libretto, sia stata effettivamente eseguita”. Una simile conclusione è del tutto coerente con la natura giuridica attribuita ai libretti di deposito, considerati titoli causali in cui il rapporto sottostante è destinato in ultima istanza a prevalere sulla lettera del titolo […]. Del tutto conforme è pure l’orientamento prevalente dell’ABF, secondo cui, data la natura di titolo causale del libretto a risparmio, è sempre ammessa la prova che una operazione non annotata su di esso sia stata effettivamente compiuta, essendo prevalente il rapporto sottostante (il rapporto di deposito a risparmio) rispetto alla lettera del titolo (cfr. ex multis Collegio di Milano, Decisioni n. 10304/20 e n. 36/16)”.

 

 

 

 

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[1] Va, cionondimeno, rammentato che la normativa antiriciclaggio ha introdotto il divieto di emissione di depositi a risparmio al portatore (a far data dal 4 luglio 2017) contestualmente imponendo l’estinzione di quelli in essere. Cfr. art. 49 (Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore), comma 12, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 131 (per come modificato dal D, Lgs. 25 maggio 2017, n. 90): “A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018”.

[2] Mario Passaretta, Il deposito bancario, pag. 224, in Diritto Bancario, I. Contratti, (Trattato di Dritto Bancario, diretto da Fernando Greco e Gianfranco Liace, Lefebvre Giuffrè, 2025).

[3] Mario Passaretta, op. cit, pagg. 225-227.

[4] Mario Passaretta, op. cit, pag. 228.

[5] Cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 16/06/2014, n. 13643: “Va sotto altro profilo osservato che, come questa Corte ha del pari avuto più volte modo di porre in rilievo in tema di libretti di deposito a risparmio, la particolare efficacia probatoria prevista dall’art. 1835 c.c., comma 2, si riferisce alle annotazioni che effettivamente figurino apposte sul libretto, senza che da ciò derivi una presunzione legale assoluta di compimento delle sole operazioni annotate, con la conseguenza che secondo i principi generali in tema di prova è sempre ammessa la dimostrazione che un’operazione di versamento o prelevamento di somme, benché non annotata sul libretto, sia stata effettivamente eseguita (v. Cass., 703/2006, n. 4869; Cass., 30/4/2005, n. 9096; Cass., 27/9/2002, n. 14014).

Si è per altro verso altresì precisato che l’efficacia di piena prova, nei rapporti fra banca e depositante, in base alla regola dell’onere della prova incombe alla banca, convenuta dal cliente con la richiesta di restituzione delle somme che risultino depositate sul libretto, ove sostenga che detta operazione è stata già eseguita per disposizione del cliente, dare la dimostrazione dell’esistenza di tale disposizione (v. Cass., 15/01/2000, n. 422).

In altri termini, giusta principio (all’esito della relativa affermazione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte) consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell’inadempimento di obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533)”.

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