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Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 12 maggio 2025, n. 4580.

di Luca Cardi

Banca Popolare di Fondi - Servizi Legali

«Lei ha il diritto di rimanere in silenzio.

Qualsiasi cosa dirà potrà essere e sarà usata contro di lei in tribunale.

Ha diritto a un avvocato durante l’interrogatorio. Se non può permettersi un avvocato,

gliene sarà assegnato uno d’ufficio.»

(Miranda Warning)

 

L’intelligenza artificiale, in uso agli smartphone di una nota azienda di Cupertino in quel della California (di cui non pare qui il caso di esplicitare il nome commerciale), recita che: «la “Sentenza Miranda” si riferisce  alla storica decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Miranda contro Arizona (1966) che stabilì che gli individui arrestati devono essere informati dei loro diritti prima di essere interrogati, incluso il diritto di rimanere in silenzio e il diritto di avere un avvocato presente durante l’interrogatorio. Questa sentenza è alla base del cosiddetto “Miranda Warning”, l’avviso che viene letto agli arrestati per informarli di questi diritti».

Dunque, si ha il diritto di tacere e – deve supporsi – anche di non sottoscrivere o firmare alcunché. In caso contrario, ogni affermazione (verbale o sottoscritta) potrà essere usata contro l’accusato. Passando dal diritto penale al diritto civile, vi è da chiedersi se sia sempre così e se una dichiarazione equivalga l’altra (e obblighi il dichiarante) o essa debba avere specifici requisiti contenutistici per poter essere utilizzata.

Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, con Decisione N. 4580 del 12 maggio 2025, torna ad esprimersi in merito a un caso determinato dall’applicazione della proteiforme disciplina normativa conseguente alla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018, ormai nota tout court come “Sentenza Lexitor”. E diciamo proteiforme riferendoci, soprattutto, al rapido – e non sempre lineare – succedersi della normativa nazionale di adeguamento all’anzidetta pronuncia unionale. Nella fattispecie, il casus decidendi nasce dalla valenza di una quietanza/liberatoria sottoscritta dal cliente – successivamente all’estinzione anticipata del finanziamento – con la quale, prendendo atto di quanto riconosciutogli, rinuncia a intraprendere future azioni nei confronti dell’intermediario. Ebbene, quel che interessa nella pronuncia del Collegio sta nella puntuale definizione dei profili contenutistici che una quietanza/liberatoria sottoscritta dalla clientela, in consimili circostanze, debba avere perché possa, poi, efficacemente e validamente essere opposta all’intermediario.

In particolare, la dichiarazione in esame presenta il seguente contenuto:

“- riporta che l’intermediario corrisponderà l’ulteriore importo di € 427,33, a integrazione di quanto già rimborsato in detrazione delle somme dovute a titolo di residuo debito, senza specificazione delle singole causali e dei relativi importi;

– indica le causali dei rimborsi già ricevuti dal cliente in sede di conteggio estintivo del finanziamento (commissioni ripetibili e spese invio comunicazioni periodiche), ma non i relativi importi;- contiene la dichiarazione del ricorrente di accettare – oltre a quanto già ricevuto in sede di estinzione del prestito – l’ulteriore somma sopra indicata di € 427,33; – reca la dichiarazione del cliente di non avere: “null’altro a che pretendere a titolo di rimborso di oneri anticipati e non maturati in relazione all’estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. ***, rinunciando espressamente ad ogni ulteriore azione, ricorso ABF o causa civile, relativamente all’estinzione anticipata del contratto n. ***, volta ad ottenere la ripetizione di ulteriori somme rispetto a quelle già percepite”.

Tale dichiarazione – assume il Collegio – “pur esprimendo un formale intento rinunciativo, rimane pur sempre una semplice manifestazione del convincimento soggettivo del cliente di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti; essa si configura, in altre parole, come mera dichiarazione di scienza, priva in quanto tale di qualunque efficacia negoziale. La sussistenza di una effettiva volontà dispositiva dell’interessato, da qualificarsi come rinunzia abdicativa o come transazione in senso stretto, presuppone infatti un preciso riferimento alla determinazione sia quantitativa (l’ammontare delle somme), sia causale (denominazione delle voci di costo di riferimento) degli importi cui si rinuncia o si transige, da indicarsi specificatamente nella quietanza liberatoria oppure anche indirettamente individuabili laddove risulti che il ricorrente li abbia già chiaramente esplicitati in sede di reclamo, se intervenuto antecedentemente alla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria (invero, se nel reclamo è contenuta la determinazione delle somme pretese, si può evincere, per differenza, quelle alle quali si rinuncia mediante la quietanza posteriore)”.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio formula il seguente principio di diritto: “Ferma la necessità di valutare in relazione ad ogni singolo caso la valenza giuridica delle dichiarazioni scritte fatte dal cliente in sede di estinzione anticipata, la quietanza liberatoria dallo stesso sottoscritta in data successiva all’estinzione anticipata del finanziamento, a fronte dell’accettazione di un ulteriore rimborso rispetto a quanto già ricevuto, non può essere qualificata come rinunzia abdicativa o come atto transattivo, avendo il valore di una mera dichiarazione di scienza, laddove non contenga sia la chiara volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di rinunciare, con effetti estintivi alla pretesa di ricevere ulteriori somme, sia gli importi oggetto di rinuncia, specificati nel loro ammontare e nelle singole voci di costo, importi peraltro desumibili anche per relationem dall’esame di ulteriori elementi, in particolare dal reclamo che contenga la chiara determinazione delle somme pretese dal cliente e che risulti espletato in data anteriore alla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria”.[1]

 

 

 

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[1] Cfr., altresì, Collegio di Coordinamento, Decisione  n. 8827 del 21 luglio 2017: “Sotto un primo profilo, alcuna valenza può riconoscersi alla dichiarazione del cliente di ricevere le somme «in accordo e nel rispetto delle prescrizioni riferentesi al contratto emarginato», giacché questa presupporrebbe una valutazione che il cliente, in tutta evidenza, non può aver condotto e quindi si risolverebbe in una formula di mero stile, già di per sé significativa di un’assenza di consapevolezza, da parte dell’ emittente, circa la portata della dichiarazione resa. Sotto un secondo profilo, più direttamente riconducibile al presunto effetto preclusivo eccepito dal resistente, si osservi che, per un verso, dal tenore delle dichiarazioni contenute nell’atto non può ricavarsi la chiara manifestazione, da parte del dichiarante, di un intento rinunciativo, o, quanto meno, la sua piena consapevolezza di compiere un atto dispositivo comportante la totale abdicazione ai propri diritti. Per giungere a una diversa conclusione, tendente a individuare nell’atto di quietanza una rinuncia, sarebbe stato necessario che la dichiarazione contenesse, da un lato, un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall’altro, che fosse espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sibbene di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall’intermediario non restituite. Per un altro verso, invece, la dichiarazione liberatoria appare non di meno insuscettibile di essere interpretata alla stregua di un atto transattivo. Mancherebbe, nel caso, in primo luogo, l’esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell’atto, cui, diversamente, sarebbe da ricondurre un effetto trascendente la semplice ricezione di somme di denaro, orientandosi al superamento di uno stato di contestazione attuale o anche solo potenziale. E, nella stessa prospettiva, difetterebbe anche il secondo requisito paradigmatico, quello delle reciproche concessioni, indeclinabile nell’ottica qualificativa della sussunzione al tipo descritto nell’art. 1965 cod. civ. Alla luce di quanto osservato, pertanto, ritiene il Collegio che all’atto sottoscritto dal ricorrente non possano ricollegarsi effetti diversi da quelli rivenienti dalla semplice dichiarazione di ricevere somme di denaro, che non può precludere l’esercizio successivo di pretese a conseguire altro allo stesso titolo, ma per un ammontare più elevato (cosicché quanto già avuto sarebbe trattenuto a titolo di acconto), ovvero a titolo diverso se non tutte le voci di costo sono state riconosciute dal solvens. Del resto, in una prospettiva non dissimile appare orientata anche la giurisprudenza di legittimità, quando afferma che «la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo “dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti» (Cass. 6 maggio 2015 n. 9120)”.

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