Nota a Trib. Brescia, Sez. V, 1 aprile 2025, n. 1318.
Con la sentenza in commento il Tribunale di Brescia ha rigettato le domande con cui la parte attrice ha chiesto la declaratoria di nullità delle operazioni di acquisto e vendita di prodotti finanziari dalla stessa effettuate; il Tribunale ha ritenuto che la banca avesse assolto ai propri obblighi informativi e di diligenza professionale e ha precisato come il rispetto di tali obblighi non sia richiesto nella fase del rapporto negoziale attinente alla mera esecuzione, da parte dell’intermediario finanziario, di ordini impartiti dal cliente.
1. Fatto.
La parte attrice nel 2005 stipulava con la banca convenuta un contratto di deposito titoli a custodia, collegato ad un conto corrente e, sino al 2013, effettuava operazioni di trading online. La prima lamentava di non aver ricevuto, da parte della seconda, alcune informazioni necessarie per poter valutare l’adeguatezza e l’appropriatezza delle operazioni di acquisto realizzate. Pertanto, parte attrice chiedeva: (i) la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle singole operazioni di acquisto e vendita dei prodotti finanziari, (ii) l’accertamento della responsabilità della banca per violazione della normativa in materia di obblighi informativi e di diligenza degli intermediari finanziari nell’acquisto di prodotti finanziari, (iii) la condanna della banca al risarcimento dei danni subiti.
2. Diritto.
Venendo al merito della decisione, il Tribunale di Brescia ha rigettato le domande proposte dalla parte attrice.
Anzitutto, ha evidenziato l’infondatezza della domanda di nullità delle singole operazioni effettuate dall’attore, in quanto basata sull’asserita violazione, da parte della banca convenuta, di norme ascrivibili alla categoria delle norme di comportamento e, segnatamente (i) l’art. 21 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e gli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 sugli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza e valutazione circa l’adeguatezza delle operazioni richieste dal cliente, (ii) le disposizioni del Regolamento Consob n. 16190/2007 sulla necessità di effettuare una nuova profilatura del cliente, adeguandola alle novità introdotte dalla direttiva Mifid, e di verificare l’adeguatezza delle operazioni richieste e compiute dallo stesso, e (iii) gli artt. 1175, 1176, 1375 c.c. in materia di correttezza, diligenza e buona fede.
Il Tribunale di Brescia ha rammentato che la violazione di norme imperative di comportamento non determina la nullità del contratto, ma solo un risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale.
Il Tribunale ha quindi condotto un’attenta analisi dei rapporti contrattuali intercorsi tra la parte attrice e la banca, al fine di evidenziare se fosse sussistente una responsabilità contrattuale di quest’ultima per violazione dei propri obblighi di correttezza e trasparenza.
Il Tribunale di Brescia ha escluso qualsiasi forma di responsabilità contrattuale della banca. Lo stesso, infatti, ha distinto tre diversi periodi in cui i rapporti negoziali tra le parti si erano sviluppati e, per ciascuno di essi, ha evidenziato come la banca non fosse incorsa in alcuna violazione dei propri obblighi a tutela dell’investitore.
A. Il primo periodo.
Nel primo periodo di tempo, compreso tra la conclusione del contratto di deposito titoli a custodia (2005) e il termine ultimo concesso agli intermediari finanziari per adeguarsi alla normativa introdotta con la direttiva Mifid (2008), la banca aveva adempiuto ai propri obblighi effettuando, ai sensi del Regolamento Consob n. 11522/1998, la profilatura del cliente, tramite la somministrazione alla parte attrice di un questionario volto a raccogliere informazioni sulla sua esperienza in materia di investimenti, sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla sua propensione al rischio. Proprio in virtù della profilazione effettuata, la banca aveva attribuito alla parte attrice una propensione al rischio “medio bassa” ed era stata in grado di inviare alla stessa dei “pop up” per informarla dell’inadeguatezza delle operazioni dalla stessa richieste. Tuttavia, dinanzi all’ordine di procedere ugualmente, ricevuto dall’account personale della parte attrice, la banca ha correttamente dato seguito alle operazioni.
B. Il secondo periodo.
Nel secondo periodo di tempo (2008-2012), in costanza di attuazione della direttiva Mifid, la banca aveva più volte sollecitato la parte attrice a compilare il nuovo questionario per la profilatura del cliente imposto dalla nuova direttiva.
Cionostante, parte attrice si era sottratta a tali solleciti, pur essendo stata resa edotta della nuova normativa applicabile e della circostanza che, in assenza delle informazioni richieste, la banca non avrebbe potuto effettuare una valutazione circa l’adeguatezza delle operazioni richieste dal cliente. Nessuna responsabilità della banca poteva però sussistere per il compimento delle suddette operazioni, posto che, ai sensi dell’art. 42, co. 4 del Regolamento Consob n. 16190/2007 (adeguato alla direttiva Mifid), in mancanza delle informazioni necessarie la banca aveva come unico obbligo (adempiuto nel caso di specie) quello di avvertire il cliente della circostanza che la valutazione dell’appropriatezza del servizio o dello strumento non poteva essere effettuata, non anche l’obbligo di impedire la singola operazione.
C. Il terzo periodo.
Nella terza fase presa in considerazione, il rapporto contrattuale risultava riconducibile al tipo della mera esecuzione degli ordini (c.d. execution only) per conto del cliente, in relazione al quale l’art. 43 del Regolamento Consob. n. 16192/2007 esclude, a determinate condizioni, qualsiasi obbligo dell’intermediario finanziario di adempiere ai doveri di protezione dell’investitore, ivi inclusi la valutazione e la profilazione del cliente.
A tal fine il Tribunale di Brescia, aderendo all’orientamento della Corte di Cassazione, Sez. III, 14 novembre 2023, n. 31712, ha ritenuto sussistente l’esclusione dell’obbligo di adempiere ai doveri di protezione del cliente.
Al fine di beneficiare dell’esonero dagli obblighi informativi previsti per gli intermediari finanziari, questi ultimi devono provare che:
- il servizio di esecuzione prestato a favore del cliente in occasione dell’ordine di investimento sia stato assunto su iniziativa del cliente stesso;
- il cliente sia stato informato, anche in modo automatizzato e standardizzato, della circostanza che, nel prestare il servizio di mera esecuzione, l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza dell’investimento, con la conseguenza che il cliente non potrà beneficiare delle norme che lo tutelano;
- l’intermediario abbia agito nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di conflitti di interesse[1].
Nel caso di specie, il Tribunale di Brescia ha osservato come la modalità execution only fosse stata attivata proprio dal cliente, il quale era stato reso edotto del fatto che l’intermediario finanziario non era tenuto a valutare l’adeguatezza dell’investimento, e come la banca avesse effettivamente segnalato, per ciascun ordine impartito dal cliente, l’assenza di conflitti di interesse.
L’onere probatorio era stato quindi assolto dall’intermediario finanziario, con la conseguenza che quest’ultimo non era tenuto a rispettare gli obblighi di tutela dell’investitore nell’ultima fase del rapporto negoziale.
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[1] Cfr. Cass. civ., Sez. III, 14 novembre 2023, n. 31712.
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Info sull'autore
Praticante avvocato presso lo Studio legale Bonelli Erede.