Nota a ACF, 28 maggio 2025, n. 8032.
Con la presente decisione l’Arbitro delle Controversie Finanziarie si è pronunciato in tema di non corretto adempimento da parte dell’intermediario degli obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di investimento, in particolar modo sotto il profilo della mancanza di valido contratto quadro e dell’omessa informativa in fase di investimento circa le caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari, e successivamente circa l’andamento degli stessi, nonché l’inosservanza delle regole in tema di profilatura e di appropriatezza/adeguatezza
Il fatto.
La parte ricorrente aveva acquistato, per il tramite dell’intermediario, delle obbligazioni e, in relazione a tale investimento, contestava: a) l’assenza di un valido contratto per la prestazione di servizi; b) l’omessa informativa preventiva circa le caratteristiche e i rischi dello strumento finanziario, non essendo stato consegnato all’investitore alcun documento informativo specifico (c.d. scheda prodotto) avente ad oggetto il titolo. Nel dettaglio, il ricorrente ha rappresentato di non aver ricevuto dall’intermediario-resistente informazioni sulla complessità e le caratteristiche dello strumento finanziario: infatti, il titolo incorporava un’opzione c.d. put che avrebbe permesso di rivenderlo all’emittente a determinate condizioni (id est, un cambio di controllo). Tra l’altro, nessuna delle informazioni contenute nei documenti di emissione all’epoca redatti[1] veniva fornita, e né tali documenti venivano resi fruibili, sottacendo i fattori di rischio legati al prodotto e all’emittente in violazione delle previsioni contenute nella Comunicazione Consob[2]. A parere del ricorrente, inoltre, l’intermediario non avrebbe rappresentato l’illiquidità dell’obbligazione[3], né avrebbe osservato gli stringenti obblighi informativi dettati dalla Comunicazione Consob[4], con impossibilità di conoscere e valutare in anticipo criteri e eventuali difficoltà di smobilizzo dell’investimento. Ancora, lo stesso cliente affermava che la totale assenza di informazioni non potesse trovare giustificazione in un’operazione predisposta da egli tramite canali telematici; altresì, aggiungeva che per l’assolvimento degli obblighi informativi non poteva ritenersi sufficientemente valido il documento generale dei rischi, né tantomeno l’adempimento degli obblighi informativi da parte dell’Intermediario nei confronti dell’investitore può ritenersi soddisfatto attraverso l’indebito affidamento alle c.d. “clausole di presa visione e accettazione di documenti informativi”; c) l’omessa informativa successiva all’investimento oggetto di lite circa l’andamento del titolo obbligazionario , non mettendo il ricorrente nelle condizioni di poter eseguire scelta di disinvestimento tempestive; d) il mancato rispetto di regole in tema di profilatura. Infatti, dall’analisi dei documenti disponibili è emerso che non vi è stata presenza, secondo il ricorrente, di un documento assimilabile al questionario di profilatura antecedente; ad opinione del ricorrente, qualora l’Intermediario avesse provveduto invece ad effettuare dapprima una valida profilatura e poi la valutazione di appropriatezza, sarebbe presumibilmente pervenuto al giudizio di inappropriatezza degli investimenti contestati rispetto al profilo del cliente, anche tenendo conto dell’assenza di specifiche conoscenze ed esperienze di quest’ultimo. In sostanza, il ricorrente chiedeva di accertare: i) la responsabilità dell’Intermediario per violazione delle norme di settore e, per l’effetto, ordinare la risoluzione dell’ordine di acquisto e/o il risarcimento in favore del cliente dei danni subìti; ii) in via principale e alternativa la nullità dell’operazione, nonché la violazione della normativa del settore e, per effetto, ordinare all’intermediario la restituzione e/o il risarcimento del danno.
L’intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso per una serie di ragioni.
In relazione all’asserita mancanza di contratto-quadro ha specificato che l’operatività dell’investimento sia stata eseguita nel rispetto di quanto disciplinato nel contratto che regola la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto del cliente, con contestuale apertura di deposito titoli; inoltre, al cliente è stata consegnata copia del contratto all’atto di accensione del deposito, con invio successivo, a mezzo posta, di ogni relativo rinnovo del contratto unitamente al «Foglio informativo analitico Servizi e attività di investimento e custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti» e alla «Scheda condizioni Economiche» dove sono riepilogate commissioni, le spese e gli oneri fiscali.
Per ciò che concerne l’operatività, il resistente ha rappresentato che il ricorrente, tramite piattaforma di trading online messa a disposizione dal primo, acquistava in totale autonomia, nell’àmbito del servizio di esecuzione di ordini, le obbligazioni in lite.
Sulla presenta violazione degli obblighi informativi preventivi, l’emittente ha fatto presente che, sulla propria piattaforma, erano presente le informazioni necessarie a rendere edotto l’investitore circa sia la natura che i rischi dello strumento finanziario: erano presenti, nel dettaglio, la scheda prodotto e i grafici relativi all’andamento del titolo.
In merito alla profilatura del ricorrente, l’intermediario resistente ha specificato che il consulente finanziario dello stesso sottoponeva al cliente il questionario e che, in base alle risposte fornite, veniva assegnata il profilo di «Esperienza e conoscenza in negoziazione» “elevata” ed un «Obiettivo di investimento e rischio Mifid» “intraprendente”. In due diverse occasioni il ricorrente, a detta dell’intermediario, in totale autonomia e per il tramite della piattaforma TOL, modificava il questionario a seguito del quale veniva assegnato un profilo di «Esperienza e conoscenza in negoziazione» “media” nella prima occasione, e, nella seconda, “buona”; mentre per l’«Obiettivo di investimento e rischio MiFid» in entrambe “dinamico”, nondimeno con un ulteriore aggiornamento del questionario da parte del consulente finanziario.
Inoltre, l’intermediario, riguardo la produzione dell’evidenza dei questionari di profilatura mediante screenshots, ha richiamato le condizioni generali del contratto per il quale “in considerazione delle modalità di svolgimento del TOL il cliente e […] [l’Intermediario] con la sottoscrizione del contratto, si danno reciprocamente atto di attribuire a tutti gli effetti piena efficacia probatoria, per quanto riguarda il servizio via internet, alle registrazione delle comunicazioni e dei dati trasmessi tramite Internet di tutto quanto risultante a video all’atto del compimento di ogni operazione e […] tutte le comunicazioni”; da tale disposizione, per l’intermediario, si priverebbe di pregio ogni eventuale contestazione in ordine all’efficacia probatoria degli screenshots versati in atti al fine di dimostrare di aver regolarmente messo a disposizione del ricorrente la totalità della documentazione regolante il rapporto.
Inoltre, per l’operatività tramite la piattaforma l’intermediario specificava che non era prevista l’erogazione di nessun servizio di consulenza come stabilito dalle Condizioni generali. Ed, in ogni caso, l’intermediario, secondo le Condizioni generali, anche nel caso del trading online, “al fine di fornire al cliente elementi utili alla verifica dei suoi investimento rispetto al profilo individuato […] effettua comunque la valutazione di adeguatezza […] Nel caso in cui […] valuti non adeguata la specifica operazione richiesta, evidenzia al cliente tale circostanza; il cliente può procedere alla conclusione dell’operazione soltanto ove confermi espressamente il proprio intendimento di darvi comunque corso”. Dunque, la piattaforma era strutturata in modo tale da far comparire al cliente uno specifico alert sullo schermo, volto a segnalare la non adeguatezza dell’operazione, da dover confermare per poterne darne seguito. Nel caso in oggetto, l’intermediario ha sottolineato che la “manifesta inadeguatezza” alla luce del profilo di rischio del cliente veniva tempestivamente segnalata con un apposito messaggio, visualizzato dal cliente stesso.
Anche nell’adempiere agli obblighi di informativa successiva all’investimento, l’emittente ha sempre riferito di aver dato periodica comunicazione al ricorrente sullo sviluppo dell’investimento, avendo inviato in modo sistematico l’estratto conto del deposito titoli.
Sempre secondo il resistente non sussiste nessun nesso di causalità diretto ed esclusivo tra l’asserito adempimento dell’intermediario e la perdita lamentata dal ricorrente-cliente, tenuto conto che in epoca anteriore e successiva all’operazione contestata quest’ultimo aveva attivamente operato sul proprio deposito titoli con compravendita di svariati strumenti finanziari con evidente intento speculativo.
Le ragioni della decisione.
L’Arbitro delle Controversie finanziarie ha ritenuto di accogliere il ricorso presentato dal cliente.
In riferimento alla domanda volta a far valere la nullità dell’operazione di investimento per mancanza del contratto quadro, chiesta dal ricorrente-investitore, il Collegio adito ha deciso che essa non merita accoglimento. Infatti, sebbene il resistente-intermediario non abbia allegato il contratto, esso ha comunque prodotto le evidenze informatiche relative all’inserimento delle profilature MiFID, la comunicazione della stessa al cliente, e ha versato anche copia documento delle “Condizioni Generali che regolano il rapporto per la prestazione dei servizi”, nonché copia dei documenti indirizzati al cliente-ricorrente delle modifiche contrattuali intercorse nel tempo, anche comprensive del “Foglio informativo analitico servizi e attività di investimento”; tutti questi elementi contrattuali e para-contrattuali, insieme, rendono plausibile l’effettiva sussistenza del contratto-quadro tra le due parti preesistente all’operatività oggetto di contestazione[5].
Nemmeno può dirsi meritevole di accoglimento la richiesta di risoluzione per inadempimento dell’ordine di acquisto, dato che il Collegio si è espresso, in modo costante, nel senso di ritenere che, qualora vi sia presenza di violazione degli obblighi di condotta sussistenti in capo agli intermediari dalla legge o dal contratto quadro, non ricorrono i presupposti per poter accertare, neppure in via incidentale, la risoluzione delle operazioni di investimento; ciò perché gli inadempimenti dell’Intermediario agli obblighi informativi del cliente, seppur condizionino le scelte su quali prodotti investire, tuttavia si colloca “in un momento antecedente alle singoli operazioni di acquisto […] dunque non possono operare come causa di risoluzione […] ai sensi dell’art. 1453 c.c.[6], tale rimedio presupponendo che l’inadempimento che vi dà causa inerisca direttamente al rapporto contrattuale che si vorrebbe risolvere, non a un rapporto diverso, ancorché a esso in un certo senso presupposto”[7].
Inoltre, il Collegio non ha condiviso neanche le osservazioni che erano volte a negare rilevanza probatoria alle evidenze informatiche esibite dall’Intermediario, poiché il medesimo ha già potuto osservare, in caso simili, come validi elementi di prova, le evidenze informatiche interne degli intermediari, dovendosi sottolineare le ragioni di celerità del procedimenti dinnanzi all’ACF e la sua natura sommaria che non consentono di disporre, in tale sede, una consulenza tecnica che verifichi la correttezza e fedeltà del tracciato informatico, e che “in una prospettiva di buona fede processuale, si deve presumere, salvo che non sussistano […] elementi di segno contrario, che l’intermediario non abbia […] manomesso i propri report al solo fine di poter eventualmente prevalere in una specifica controversia arbitrale, non foss’altro che per profili di responsabilità ma anche in termini di vigilanza, a cui una condotta siffatta esporrebbe”[8].
Nel merito della contestata violazione di obblighi informativi preventivi, sebbene dall’Intermediario sia stato sostenuto che, sulla piattaforma TOL al momento dell’acquisto erano presenti scheda prodotto, grafici relativi all’andamento dei titoli in lite e altre informazioni a rendere edotto l’investitore circa natura e rischi dello strumento finanziario, non è stata versata in atti nessuna schermata informativa tratta dal sistema idonea a corroborare tale tesi, né documentazione volta a provare che lo stesso resistente abbia osservato compiutamente e concretamente nel momento dell’investimento gli obblighi di informazione attiva nei confronti del cliente. Dall’altro lato, con riguardo al ricorrente, gli scrennshots esibiti riguardanti le profilature, oltre a non esser supportati da ulteriore elemento probatorio (i.e. file dei log dai quali desumere gli accessi dello stesso, ovvero le azioni compiute) risultano anche essenziali, contenendo solo il profilo sintetico dell’investitore.
Inoltre, ed è il punto centrale della questione, sebbene sia emerso che il ricorrente avesse già effettuato, prima dell’investimento dedotto in lite, sporadiche operazioni di acquisto e vendita aventi ad oggetto titoli obbligazionari, il Collegio adito ha ritenuto che, pur di per sé idonee a dimostrare una certa e discreta esperienza in materia finanziaria dello stesso, non sono sufficienti a superare la presunzione della sussistenza di un nesso di causalità tra inadempimento di obblighi informativi e relativo danno.
Nel merito della valutazione di adeguatezza e appropriatezza dell’investimento in lite, il resistente-intermediario ha sostenuto di aver valutato l’operazione, comunicando al ricorrente, tramite messaggio sulla piattaforma telematica, la non adeguatezza della medesima; tuttavia, l’Arbitro ha ricordato che, nell’àmbito di operatività online, l’Intermediario è tenuto a dotarsi di presidi organizzativi e piattaforme organizzati, garantendo in tale modo l’adeguato assolvimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazioni dei servizi erogati, cosicché da poter tracciare in modo puntuale l’intero processo d’investimento[9], cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Infine, per ciò che concerne le informazioni successive all’investimento, il Collegio non ha ritenuto responsabile l’intermediario, perché, con riferimento alle informazioni riguardo le vicende dell’emittente dell’obbligazione, esso ha esibito una comunicazione successiva all’annuncio dell’emittente di presentare una domanda di procedura di concordato; è anche poco probabile che il ricorrente, alla luce delle complessiva operatività eseguita, non avesse percepito lo stato di difficoltà nel quale versava l’emittente.
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[1] I c.d. “Offering memorandum” con relativi “Risk Factors”.
[2] Nello specifico, Comunicazione Consob n. 0097996/2014.
[3] Il “Bid-Ask spread” del titolo obbligazionario risultava, al momento dell’acquisto, oltre 25 volte superiore a quello dei titoli di Stato liquidi.
[4] Si tratta della Comunicazione Consob n. 9019104/2009.
[5] Cfr. ACF, 30 gennaio 2024, n. 7152, adottata nei confronti del medesimo Intermediario.
[6] L’art. 1453 c.c., rubricato «Risolubilità per inadempimento», recita al primo comma: “1. Nei contratti a prestazione corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
[7] Cfr. ACF, 25 febbraio 2021, n. 3486; ACF, 23 ottobre 2024, n. 7664.
[8] Cfr. ACF, 12 luglio 2023, n. 6685; ACF, 27 febbraio 2025, n. 7885.
[9] Cfr. ACF, 19 gennaio 2023, n. 6265; ACF, 28 aprile 2023, n. 6514.
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Info sull'autore
Laureato in Giurisprudenza, presso l'Università Roma Tre, con una tesi in diritto privato, sulla fideiussione del socio, del consumatore e del familiare. Ha svolto la pratica forense, occupandosi principalmente di diritto civile e diritto amministrativo, in uno studio legale a Roma. Ha conseguito il Master di secondo livello in "Diritto d'impresa" presso la Luiss School of Law - Università Luiss Guido Carli. Collabora con riviste giuridiche online.