Nota a Trib. Brindisi, 26 maggio 2025, n. 821.
La controversia presa in esame affronta il tema relativo alla prova dell’effettiva titolarità, in capo alla cessionaria opposta e alla successiva cessionaria interventrice, del credito azionato in via monitoria, nell’ambito di una cessione di crediti in blocco ex art. 58, del TUB.
Nel dettaglio, il Tribunale adito, nell’affrontare il tema relativo alla prova dell’effettiva titolarità del diritto di credito ceduto in blocco, ha esaminato i diversi orientamenti giurisprudenziali presenti in materia, distinguendo, innanzitutto, tra legitimatio ad executivis e l’effettiva titolarità del credito stesso.
La legitimatio ad execitivis (o legittimazione ad agire in esecuzione) attiene al diritto di azione e spetta a chiunque affermi di essere titolare di un diritto. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Nel caso de quo, il Tribunale ha ritenuto sussistente la legitimatio ad executivis di parte opposta e di parte interventrice, sul presupposto che, nei rispettivi atti difensivi, si sono qualificate espressamente quali cessionarie del credito oggetto di causa, indicando specificamente tutti i documenti relativi al credito vantato.
La titolarità del credito fatto valere in giudizio, che costituisce invece oggetto di odierna disamina da parte del giudice di merito, è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l’attore ha l’onere di allegare e provare.
In ordine alla modalità con cui deve essere provata l’effettiva traslazione del credito nell’ambito di una cessione di crediti in blocco ex art. 58, del TUB, il Tribunale ha preso atto del dibattito giurisprudenziale presente in materia e ha illustrato i diversi orientamenti esistenti. Si tratta, nello specifico, di due opposti orientamenti giurisprudenziali e di un orientamento “mediano”.
1. Il primo orientamento, definito “indirizzo semplificatorio e compatibilità con i principi generali della materia”, sostiene che la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco sia sufficiente a provare il fatto storico della cessione, senza necessità di una specifica enumerazione di ciascuno di essi.
La ratio di tale orientamento si basa su esigenze di semplificazione probatoria e sulla logica acceleratoria dell’istituto costituito da forme di pubblicità impersonali ed erga omnes[1].
Tuttavia, questo orientamento tende a sovrapporre ingiustificatamente il piano della prova della pubblicità, prevista per legge, con quello della dimostrazione dell’avvenuto perfezionarsi della traslazione del credito, che, in assenza di espressa previsione normativa, dovrebbe conformarsi ai principi generali della materia.
Vengono poi sollevate perplessità sulla genericità e imprecisione di molti avvisi che recano locuzioni quali: “sono ceduti tutti i rapporti giuridici in blocco”, senza alcuna analitica descrizione dell’oggetto della cessione.
Anche l’adesione all’orientamento sopra indicato richiede dunque un’adeguata determinabilità delle categorie di appartenenza delle singole posizioni cedute, in omaggio ai principi generali sull’oggetto del contratto.
Inoltre, l’uso di codici interni dell’intermediario finanziario, denominati “Cod. pratica” o “NDG”, scelti per esigenze organizzative ai fini di una più veloce identificazione della pratica, desta perplessità perché risulta di difficile comprensione per il cliente e non consente di verificare, con sufficiente certezza, la posizione sottesa all’indicazione numerica.
2. Il secondo orientamento, attualmente maggioritario, denominato “indirizzo della prova documentale diretta”, si basa sui principi generali in materia di prova di un contratto, che richiedono una prova diretta e documentale della cessione.
La norma di riferimento è l’art. 2721, c.c., che vieta il ricorso alla prova testimoniale, salvo casi eccezionali.
Secondo tale orientamento, colui che agisce in via esecutiva nella qualità di successore a titolo particolare del creditore, sulla base di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58, del TUB, ha l’onere di provare l’inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, fornendo la prova rigorosa e formale della titolarità del credito.
In tale contesto, la pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, prescritto dall’art. 58, comma 2, del TUB, costituisce adempimento meramente pubblicitario e non ha valenza costitutiva della cessione, potendo al più rivestire valore indiziario della medesima.
3. Il terzo orientamento, definito “tesi mediana della prova presuntiva o indiretta qualificata”, pur ritenendo dirimente la produzione documentale ai fini della prova della titolarità del credito oggetto di cessione in blocco, ammette il ricorso alla prova presuntiva, purché si tratti di circostanze gravi, precise e concordanti, in linea con il modello di prova presuntiva delineato dal codice.
A tal fine, vengono valutati, nelle loro relazioni e inferenze reciproche, elementi come l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le lettere del cedente che informano dell’avvenuta cessione e la dichiarazione del cedente sull’inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione blocco.
Con riferimento alle dichiarazioni unilaterali (spesso ad hoc e successive all’introduzione del giudizio), si ritiene che esse non siano idonee a surrogare la mancanza di una specifica menzione del rapporto controverso tra i crediti oggetto della cessione, in quanto non producono l’effetto traslativo che deriva solo da una volontà pattizia bilaterale, in conformità al principio del consenso traslativo legalmente manifestato ex art. 1376 c.c.
In conclusione, le dichiarazioni di cui sopra non sono altro che dichiarazioni di scienza non negoziali, spesso imputabili a un terzo estraneo alla controversia (come il cedente, che non trae nocumento processuale e ha interessi confliggenti con il debitore) e non aventi valore di confessione.
Anche la prova della notifica a mezzo della Gazzetta Ufficiale non è idonea a costituire, di per sé, prova della cessione, trattandosi di un elemento indiziario che deve essere valutato con altre circostanze che convergano univocamente nel dimostrare non solo l’avvenuta cessione, ma anche la ricomprensione in essa della posizione creditoria controversa.
Nel decidere la controversia de quo, il Tribunale di Brindisi ha aderito all’orientamento giurisprudenziale “mediano”, ritenendo, tuttavia, non sufficientemente provata l’effettiva traslazione del credito in capo alle due cessionarie, per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, nessuna delle due cessionarie ha prodotto in giudizio copia autentica del contratto di cessione e dei relativi allegati (o un estratto autenticato).
Le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale prodotte erano poi eccessivamente generiche e prive di elementi idonei a dimostrare l’inclusione dello specifico credito nelle cessioni in blocco.
Le dichiarazioni unilaterali rese dalle cedenti e prodotte in giudizio dalla seconda cessionaria, riguardanti l’inclusione del credito controverso nelle due cessioni in blocco, oltre a essere state prodotte tardivamente, non sono risultate idonee a surrogare l’eventuale originario difetto di una specifica menzione del rapporto de quo fra i crediti oggetto di cessione, in quanto unilaterali e non idonee a produrre un effetto traslativo, nonché provenienti da un terzo non disinteressato, e, pertanto, prive di valenza confessoria.
Nel complesso, gli elementi documentali offerti, anche se valutati nel loro complesso, non sono stati ritenuti gravi, precisi e concordanti e, dunque, sono risultati non idonei a sopperire all’omessa produzione in giudizio di copia autentica degli atti notarili di cessione
In conclusione, il Tribunale ha accertato il difetto di titolarità attiva del credito in capo sia alla cessionaria opposta sia alla cessionaria interventrice, dichiarando così l’insussistenza del loro diritto di agire in via esecutiva.
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[1] L’art. 58, del TUB, stabilisce che la banca cessionaria deve dare notizia della cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale formalità sostituisce la notifica individuale prevista dall’art. 1264 c.c. e rende la cessione opponibile ai creditori. Il cessionario può agire in giudizio semplicemente affermando di essere titolare del credito e menzionando il titolo traslativo.
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Info sull'autore
Impiegata di primo livello presso la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e, in precedenza, tirocinante ACF Consob, si è laureata presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con tesi in diritto commerciale. Durante il suo percorso universitario ha conseguito conoscenze specifiche nel settore del diritto commerciale, bancario e dei mercati finanziari. Nelle suindicate materie, è inoltre autrice di pubblicazioni scientifiche