Nelle azioni di accertamento negativo del credito, l’eccezione di nullità per difetto di forma scritta dell’originario contratto di conto corrente non può essere superata da una successiva dichiarazione ricognitiva attestante la stipula per iscritto del contratto e la consegna di copia al cliente, posto che, come chiarito dalla Cass. n. 28916 dell’11 novembre 2024, il requisito della data certa anteriore deve riguardare l’atto nella sua precisa, conoscibile e completa esistenza, non essendo sufficiente la mera menzione del suo contenuto in altro documento avente data certa; in tale contesto, la banca non può utilmente invocare tale dichiarazione per trasferire sul correntista l’onere di produrre un contratto che essa stessa non è in grado di esibire.
È comportamento processuale contrario ai principi di buona fede e correttezza – che devono informare anche la fase patologica del rapporto – quello della banca che non ha prodotto il contratto di conto corrente originario, nonostante la specifica richiesta ex art. 119 TUB formulata dalla società correntista, così costringendo quest’ultima ad agire in giudizio per ottenere l’accertamento delle effettive ragioni di dare e avere tra le parti; tanto giustifica la conferma della condanna della banca alle spese del primo grado, essendo stata la necessità del giudizio determinata principalmente dal suo comportamento.
Come chiarito Cass. n. 14689 del 6 giugno 2018, la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ex art. 118 TUB è legittima solo se rispetta i requisiti di forma e contenuto previsti dalla normativa applicabile al momento della modifica; pertanto, non può essere ritenuta validamente pattuita la CDF allorquando l’atto che la contempli costituisca una mera comunicazione unilaterale e la Banca non abbia assolto l’onere della prova circa la ricezione da parte del cliente della specifica proposta di modifica unilaterale presso il domicilio fisico o virtuale del cliente medesimo, non essendo sufficiente la mera comunicazione unilaterale attraverso l’estratto conto.
È nulla per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 c.c. la clausola della CDF quando non indica in alcun modo i parametri con cui calcolarla sulla media degli affidamenti, con specifica indicazione delle modalità di determinazione.