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Nota a Trib. Brescia, Sez. V, 19 dicembre 2024, n. 5235.

Massima redazionale

Secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la parte che assuma di essere successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di una cessione “in blocco”, ex art. 58 TUB, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuta[1].

A tale proposito, il giudice bresciano osserva come la convenuta opposta non abbia prodotto alcuna prova che il credito in oggetto fosse compreso nell’oggetto (ovvero in un allegato) dell’atto notarile di cessione in blocco (da a asserita dante causa dell’odierna convenuta opposta), non avendo prodotto il contratto di cessione in blocco. Né, tantomeno, può dirsi che la natura dei crediti de quibus possa consentire di collocarli inequivocabilmente nella categoria di crediti oggetto della cessione in blocco ex art. 58 TUB, quale risulta nella pubblicazione nella G.U.; ed invero, anche l’orientamento giurisprudenziale meno rigoroso, per il quale è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario in blocco ex art. 58 TUB la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, richiede che «gli elementi comuni presi in considerazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione»[2].

All’assenza di idonea documentazione contrattuale non può, neppure, supplire la mera dichiarazione di avere ceduto uno dei crediti in questione (non essendo dimostrato che essa sia divenuta cessionaria di tale credito), né la analoga dichiarazione di avere acquistato l’altro credito.

 

 

 

 

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[1] Cfr., Cass. Civ., Sez. VI, 05.11.2020, n. 24798; Cass. Civ., Sez. I, 02.03.2016, n. 4116.

[2] Cfr., Cass. Civ., Sez. III, 10.02.2023, n. 4277.

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