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Nota a Trib. Firenze, Sez. III, 2 dicembre 2024, n. 3815.

di Rita Franceschelli

Senior Associate Lawyer at PG Legal

La questione posta all’attenzione del Tribunale fiorentino si riferisce ad una polizza assicurativa sulla vita, il cui rendimento è stato inferiore rispetto alle aspettative.

Più in particolare, il contratto di cui si discute è una “polizza vita caso di morte” che copre l’assicurato in caso di decesso. In altri termini, la prestazione viene eseguita in caso di morte dell’assicurato in favore del beneficiario designato dal contrente al momento della sottoscrizione ovvero, in sua assenza, in favore dei suoi eredi o chiamati, salvo il diritto di riscatto da esercitarsi in qualsiasi momento con previsione del rimborso della quota investita. Si tratta, dunque, di una polizza di tipo unit linked il cui valore è direttamente connesso all’andamento dei fondi ricompresi nella polizza.

In via preliminare, da un punto di vista processuale, al fine di individuare correttamente il legittimato passivo di una eventuale richiesta risarcitoria, è necessario precisare che gli obblighi informativi che gravano sull’intermediario non possono ricadere anche sulla compagnia emittente a meno che, non sia stata essa stessa a collocare il prodotto sul mercato. Qualora l’impresa di assicurazione si limiti all’ideazione e all’emissione senza occuparsi della collocazione della polizza presso la clientela, la medesima potrà rispondere solo per la non corretta predisposizione della documentazione precontrattuale e per la scarsa chiarezza sulle caratteristiche del prodotto. Da qui, il difetto di legittimazione passiva per tutte le questioni che, viceversa, attengono, come nel caso che qui interessa, alla profilatura del cliente. Invero, è solo l’intermediario che incontrato il cliente ha l’onere di valutare l’adeguatezza del prodotto rispetto al rischio.

 

Nel merito, partendo dalla natura mista (assicurativa e finanziaria) delle polizze unit linked[1], è stato osservato che non può sussistere alcuna responsabilità per negligenza professionale in capo all’intermediario, laddove dalla documentazione consegnata al contraente sia chiaro che il contratto comporta rischi per il contraente senza nessuna garanzia di restituzione del capitale e/o di un rendimento minimo.

 

 

 

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[1] Cfr. Cass., sez. I, 9 aprile 2024 n. 9418 secondo la quale, le polizze unit linked possono essere classificate in tre differenti categorie: 1) polizze linked garantite, le quali al momento dell’esigibilità dell’obbligazione garantiscono la restituzione del capitale unitamente a una possibile maggiorazione, 2) polizze linked parzialmente garantite, che riconoscono solo una parziale restituzione, 3) polizze linked pure, il cui valore dipende totalmente dall’andamento delle quote di investimento.

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