La pronuncia qui in commento risulta interessante perché nonostante nasca dall’ormai noto caso di opposizione a decreto ingiuntivo con eccezione di abusività della clausola di deroga ai termini di cui all’art. 1957 c.c. e c.d. “a prima richiesta e senza eccezioni” ha per oggetto la c.d. fideiussione di regresso.
Sono poche le pronunce edite che trattano la fideiussione di regresso o fideiussione alla 1 fideiussione. Specifichiamo, in primo luogo, che per fideiussione di regresso intendiamo lo schema negoziale per il quale il fideiussore si obbliga a garantire al già fideiussore che ha pagato la fruttuosità dell’azione di regresso da esperire nei confronti del debitore principale.
Nel caso di specie, gli opponenti, eccepivano la natura abusiva delle due clausole di deroga ai termini di cui all’art. 1957 c.c. e c.d. “a prima richiesta e senza eccezioni” al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo. La strategia difensiva non ha ottenuto i risultati richiesti per le seguenti ragioni.
Il Tribunale ha ritenuto infondate le eccezioni in primo luogo data la natura della fideiussione di regresso. Infatti, la norma (1957 c.c.) è ritenuta dal Giudice come eccezionale e come tale non può essere applicata a fattispecie diverse da quella alla quale si riferisce (la fideiussione di cui all’art. 1936 c.c.).
E perché, secondo il Tribunale, la fideiussione di regresso differisce?
In primo luogo la fideiussione di regresso garantisce il fideiussore da ciò che questi ha pagato e non è riferibile al caso di inadempimento dell’obbligazione principale come, invece, la fideiussione ordinaria.
In secondo luogo la fideiussione di regresso viene rilasciata a garanzia del fideiussore e non a garanzia del debitore principale.
Inoltre, dalla pronuncia possiamo ricavare che l’eccezione “a prima richiesta e senza eccezioni” per essere correttamente proposta deve necessariamente seguire la formulazione di eccezioni relative all’esecuzione o all’eventuale inadempimento del rapporto principale uniche eccezioni cui il divieto si riferisce, posto che la clausola di cui si invocava l’abusività fa salva la possibilità di proporre eccezioni relative al rapporto di garanzia cui la stessa è apposta.
Il Tribunale, ha, pertanto, rilevato la carenza di interesse a far valere tale nullità.
Possiamo, quindi, concludere che, secondo il Tribunale di Padova, a discapito del nomen iuris la fideiussione di regresso non è soggetta al trattamento (e alla possibilità di esperimento vittorioso delle eccezioni) della fideiussione ordinaria.