Nota a App. Napoli, Sez. VII, 8 aprile 2024, n. 1509.
Nel caso di specie, l’art. 6 dell’atto di costituzione del pegno recitava «il pegno si intende altresì costituito a garanzia di ogni altro credito anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere a favore della banca verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, apertura di crediti documentari, anticipazione su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita di titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi.». Il giudice di prime cure riteneva valida la clausola de qua, conseguendone l’estensione della garanzia reale ad altri crediti vantati dalla banca nei confronti della società debitrice, diversi da quello per cui era stato costituito il pegno; in particolare, l’inciso «saldo passivo di conto corrente» era considerato bastevole a perimetrare l’oggetto della garanzia pignoratizia.
Ebbene, la Corte territoriale partenopea non ritiene condivisibile l’assunto.
In primo luogo, ai fini della validità della pattuizione è necessaria la determinazione (o la determinabilità) del credito, che presuppone l’individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte, per il tramite del riferimento a elementi prestabiliti, aventi una preordinata rilevanza obiettiva. La determinazione/determinabilità del credito a favore del quale è costituita la garanzia reale attiene all’oggetto stesso del contratto, requisito indispensabile ai fini della validità dello stesso, ai sensi dell’art. 1346 c.c., poiché la mancata individuazione del credito, cui il pegno accede, fa venir meno la causa stessa di garanzia, per applicazione del principio di accessorietà del pegno, ex art. 2784 c.c.
Diversamente, ai fini dell’opponibilità del pegno agli altri creditori, è necessario che si rinvenga la sufficiente indicazione del credito garantito. Difatti, l’art. 2787 c.c. tutela la par condicio creditorum, richiedendo una sufficiente specificazione del credito garantito per evitare che un creditore privilegiato possa trasferire la propria prelazione su un credito sfornito di garanzia, in frode ai terzi creditori, la cui violazione non produce la sanzione di nullità della pattuizione, ma, per converso, la mera inopponibilità della stessa ai predetti.
In applicazione dei rassegnati principi, può affermarsi che le clausole di estensione di una garanzia reale a crediti diversi da quello per cui era stata pattuita sono valide se contengono precisi e concreti riferimenti che permettano di individuare esattamente i crediti a cui possono essere estese.
Di tal guisa, la genericità delle clausole può comportare la nullità per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto ex art. 1346 c.c., laddove non sia possibile individuare il credito oggetto della garanzia; la insufficiente indicazione del credito garantito, ferma restando la validità e l’efficacia del contratto inter partes può comportare, invece, ai sensi dell’art. 2787, comma 3, c.c., l’inopponibilità del pegno agli altri creditori.
Alla luce dei requisiti richiesti, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la clausola summenzionata, di cui all’art. 6 dell’atto costitutivo di pegno, appare assolutamente generica. Invero, il solo e unico riferimento al «saldo passivo di conto corrente» non è idoneo a individuare inequivocabilmente il credito al quale estendere la garanzia. L’indeterminatezza/indeterminabilità del credito garantito, in mancanza di indici di collegamento adeguati e in mancanza di riferimento a elementi prestabiliti e aventi una preordinata rilevanza obiettiva, contenuti nella pattuizione di estensione della garanzia, comporta un difetto di oggetto della stessa, che, quindi, deve essere considerata nulla, nella parte in cui è estesa a crediti non specificamente indicati o individuabili.
Seguici sui social:
Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it