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Nota a CGUE, 24 ottobre 2024, C-347/23.

Massima redazionale

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la recentissima sentenza in oggetto, ha dichiarato che:

«L’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,

deve essere interpretato nel senso che:

una persona fisica che stipula un contratto di mutuo ipotecario al fine di finanziare l’acquisto di un unico bene immobile residenziale per concederlo in locazione dietro corrispettivo rientra nella nozione di «consumatore», ai sensi di tale disposizione, qualora tale persona fisica agisca per fini che non rientrano nell’ambito della sua attività professionale. Il solo fatto che detta persona fisica intenda ricavare redditi dalla gestione di tale immobile non può, di per sé, condurre ad escludere la suddetta persona dalla nozione di «consumatore», ai sensi di detta disposizione.».

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