Nota a Trib. Padova, Sez. II, 24 settembre 2024, n. 1483.
Con la recente decisione in oggetto, il Tribunale di Padova ha confermato il decreto ingiuntivo, rigettando la relativa opposizione, con cui si ordinava il pagamento (a favore della parte convenuta opposta) del credito residuo derivante dal mancato pagamento delle rate del contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dalla debitrice principale con la banca. Tale credito, infatti, era stato, in un secondo momento, ceduto dalla banca mutuante alla convenuta opposta nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della l. 130/1999 e art. 58 TUB.
Il Tribunale ha fondato la sua decisione su una pluralità di motivi.
In primo luogo, si ritiene infondata l’eccezione presentata dall’opponente di difetto di legittimazione attiva della mandataria del convenuto opposto per il recupero del credito oggetto di causa. Infatti non risulta essere stato violato l’art.115 TULPS che prescrive l’autorizzazione del Questore per lo svolgimento di attività di recupero stragiudiziale di crediti per conto terzi. In particolare, la licenza è specificamente richiesta solo per l’attività di recupero crediti stragiudiziale, mentre nel caso di specie la mandataria ha agito in via giudiziale, non violando, pertanto il TULPS. In aggiunta, circa la carenza di legittimazione attiva della mandataria per mancata iscrizione nell’albo dei soggetti autorizzati alla riscossione dei crediti ai sensi dell’art. 106 TUB, il Giudice ha opportunamente richiamato la distinzione tra master servicer (soggetto responsabile del recupero dei crediti con compiti di natura regolamentare, vigilato dalla Banca d’Italia e iscritto all’albo di cui all’art. 106 TUB) e special servicer (soggetto delegato dal master servicer allo svolgimento di attività strettamente operative e finalizzate alla gestione della riscossione dei crediti). Nel caso di specie, la mandataria risulta essere un special servicer adeguatamente delegato e, in quanto tale, non necessitante dell’iscrizione all’albo di cui all’106 TUB.
Quanto alla validità della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a provare la cessione del credito controverso, si osserva come la giurisprudenza ha già ammesso che «è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione» (Cass. 31118/2017). Pertanto, la cessione deve intendersi valida e notificata al debitore ceduto mediante pubblicazione in GU. Inoltre, l’eventuale mancata emissione dei titoli per la cartolarizzazione non inficia la validità del contratto di cessione dei crediti intervenuto tra la banca cedente e l’opposto, ma rileva esclusivamente sul piano meramente amministrativo sulla regolarità degli adempimenti riguardanti le operazioni finanziarie.
In terzo luogo, l’Autorità ha escluso la qualifica di consumatore dell’opponente. Egli infatti riteneva che nei suoi confronti dovesse applicarsi la disciplina consumeristica in ragione del fatto che deteneva una marginale partecipazione nella compagine sociale della debitrice principale. Secondo il Giudice, il fatto che tra i due intercorresse un contratto di affitto di ramo di azienda conferma la sussistenza di uno stretto collegamento funzionale tra gli interessi dell’opponente, di natura chiaramente professionale, e quelli della società debitrice garantita. Infatti, l’opponente era a conoscenza della situazione economica della mutuataria garantita e contribuiva all’esercizio dell’attività imprenditoriale della debitrice principale tramite la gestione del ramo di azienda concessogli in godimento.
Il Tribunale ha poi rigettato anche l’eccezione di nullità della fideiussione prestata dall’opponente per conformità allo schema ABI del 2003. Il provvedimento 55/2005 della Banca d’Italia ha avuto ad oggetto il modello ABI del 2003 di fideiussione omnibus ma, non si estende a ipotesi di fideiussione specifica, quale quella de qua. In riferimento a quest’ultimo tipo di fideiussioni, infatti, non vi è alcun elemento per affermare che vi sia stata un’intesa anticoncorrenziale.
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