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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914.
La recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. 1, 19 agosto 2024, n. 22914) in tema di applicabilità del privilegio processuale fondiario alle nuove procedure concorsuali introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) solleva numerose questioni di rilevanza sia teorica che pratica. La decisione, che estende l’applicabilità del privilegio ex art. 41, comma 2, TUB non solo alla liquidazione giudiziale ma anche alla liquidazione controllata, merita un’attenta analisi critica alla luce dei principi ispiratori della riforma concorsuale e del contesto normativo europeo.
In primis, è opportuno considerare come questa interpretazione si ponga in potenziale contrasto con gli obiettivi della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (cd. Direttiva Insolvency). Il considerando 1 della Direttiva sottolinea l’importanza di “procedure di ristrutturazione preventiva che consentano ai debitori in difficoltà finanziarie di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l’insolvenza e proseguire l’attività”. L’estensione del privilegio fondiario, soprattutto alla liquidazione controllata, rischia di ostacolare questo obiettivo, favorendo invece una logica liquidatoria che la Direttiva mira a superare.
Inoltre, il considerando 3 della Direttiva enfatizza la necessità di “aumentare l’efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti”. L’interpretazione fornita dalla Cassazione, privilegiando la posizione delle banche, potrebbe compromettere l’efficienza complessiva delle procedure, in particolare quella della liquidazione controllata, concepita come strumento di tutela per i soggetti sovraindebitati.
L’argomentazione della Corte, basata su un’interpretazione letterale del rinvio normativo contenuto nell’art. 270, comma 5, CCII, solleva interrogativi metodologici. Il ragionamento secondo cui il rinvio “secco” all’art. 150 CCII implichi necessariamente l’applicazione di tutte le deroghe al divieto di azioni esecutive individuali appare come una forzatura ermeneutica. Questa interpretazione sembra trascurare il principio di specialità e la natura eccezionale del privilegio fondiario, ignorando il canone interpretativo secondo cui le norme eccezionali non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva.
Particolarmente problematica appare la dismissione, da parte della Corte, dell’argomento basato sulla legge delega. L’affermazione secondo cui l’interprete non possa “sopperire al mancato esercizio della delega” attraverso un’interpretazione conforme ai principi direttivi solleva dubbi sulla corretta comprensione del ruolo nomofilattico della Cassazione. Questo approccio sembra contraddire il principio di interpretazione conforme, ampiamente riconosciuto sia a livello nazionale che europeo.
La decisione della Corte appare anche in potenziale contrasto con il considerando 22 della Direttiva Insolvency, che sottolinea l’importanza di “ridurre la durata delle procedure di insolvenza” per aumentarne l’efficienza e ridurre i costi. L’estensione del privilegio fondiario, permettendo azioni esecutive individuali parallele alle procedure concorsuali, rischia di prolungare e complicare queste ultime, in contrasto con l’obiettivo di celerità ed efficienza perseguito dal legislatore europeo.
Inoltre, la sentenza sembra non tenere adeguatamente conto del principio di proporzionalità, esplicitamente richiamato nel considerando 29 della Direttiva. L’estensione del privilegio fondiario alla liquidazione controllata potrebbe risultare sproporzionata rispetto all’obiettivo di tutela del credito, compromettendo eccessivamente gli interessi degli altri creditori e del debitore stesso.
Un ulteriore aspetto critico riguarda la potenziale violazione del principio della par condicio creditorum, cardine del diritto fallimentare tradizionale ma anche elemento importante nel nuovo paradigma del diritto della crisi d’impresa. L’interpretazione fornita dalla Cassazione rischia di creare una categoria di “super-creditori” in grado di bypassare le regole concorsuali, minando alla base l’equità e l’efficacia delle procedure.
Da un punto di vista di politica del diritto, ci si può legittimamente chiedere se questa decisione non finisca per perpetuare un sistema di privilegi che il legislatore, sia nazionale che europeo, ha cercato di superare. Il rischio è quello di cristallizzare vecchie logiche in un contesto normativo che richiederebbe invece un approccio innovativo e maggiormente orientato alla ristrutturazione e al risanamento.
In conclusione, la sentenza della Cassazione, pur nella sua apparente coerenza formale, solleva più dubbi di quanti ne risolva. Essa rappresenta un’occasione mancata per allineare l’interpretazione del diritto concorsuale italiano ai principi ispiratori della riforma e alle direttive europee. In un’ottica de iure condendo, sarebbe auspicabile un intervento legislativo chiarificatore, che possa riconciliare le esigenze di tutela del credito con i nuovi obiettivi del diritto della crisi d’impresa, in linea con le indicazioni provenienti dall’Unione Europea.”
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